CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 100 di hashish, in Palermo il 21/11/2016); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato la Prova di tale destinazione (già motivata dal Primo giudice alla stregua dell'attività di osservazione e controllo e del dato ponderale), valorizzando lo stesso dato ponderale e le modalità di confezionamento, altresì rilevando la mancata allegazione della condizione di tossicodipendenza dell'imputato e di disponibilità economiche tali da giustificare l"investimento" nell'acquisto della droga, a nulla rilevando, stanti la finalità del gravame e il principio devolutivo che lo governa, la circostanza che la motivazione sia stata integrata dai giudici d'appello; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M