CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritt o a l n. 18502 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] (Markets) Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOr.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 77; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3 78 /202 3 , depositat a in data 1/2/2023; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 9 ottobre2025; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoin udienza il rigetto del ricorso ; uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l ’Agenzia delle Entrate e l’AvvocatoClaudia Lazzeri per la società contribuente ; Fatti di causa A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della contribuentecon laconsegna da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in data 3 giugno 2020, del questionario n. Q00089/20209, dalla documentazione prodotta inrisposta a mezzo e-mail del 3 luglio 2020, risultò che, nel periodo d’imposta 2015, la società aveva corrisposto 8.829.449,73 di euro a titolo di fees alla consociata [OSCURATO:PERSONA] (TRGR) applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera nella misura del5%. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla parte in risposta alcitato questionario, l’Ufficio ritenne insussistenti irequisiti utili all’applicabilità delle più favorevoli condizioni previste dall’articolo 12 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni e, di conseguenza, emise l’avviso di accertamento n. TMB072R00322/2020, a mezzo del quale applicòalla suddetta transazione la ritenuta con aliquota ordinaria del 30% ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del d.P.R. n. 600/73. r.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della contribuente annullandol’avviso di accertamento impugnato. La sentenza di primo grado, su appello dell’Ufficio, fu confermata dalla CGT-2 dellaLombardia. Avverso la sentenza di appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una requisitoria scritta, modificando le sue conclusioni in udienza. L’Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Innanzitutto, occorre dare atto della tempestività del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Come ben chiarito nella memoria difensiva dell’amministrazione, infatti, il termine lungo semestrale per il ricorso per cassazione veniva a scadenza l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Aggiungendo a tale scadenza gli undici mesi previsti dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, si arriva alla scadenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque, al netto del periodo feriale, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di notifica dell’odiernoricorso, sicché quest’ultimo è tempestivo. Va infatti chiarito che, ai fini del calcolo del termine di scadenza delle impugnazioni quando opera la sospensione straordinaria prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, occorre prima individuare il dies di scadenza ordinaria, tenendo conto del periodo di sospensione c.d. feriale. Quindi, nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], considerando il periodo feriale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al r.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine ordinario semestrale di impugnazione scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la scadenza all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’interno del periodo feriale, era ordinariamente sospesa fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Individuato così il termine di scadenza ordinario dell’impugnazione, rientrando esso nella forbice temporale indicata dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022 (1/1/2023 – 31/10/2023), occorre applicare la sospensione “straordinaria” di undici mesi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenendosi così all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Orbene, è vero che questa Corte ha più volte affermato che il periodo ordinariodi trentuno giorni di sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969e ss.mm. , in mancanza di disposizioni specifiche, non si cumula con il periodo di sospensione straordinaria fissato dalle varie leggi che hanno previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie, e dunque anche dalla legge n. 197 del 2022(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28398 del 15/10/2021, Rv. 662817 – 01 ; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 , Rv. 657875 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16876 del 24/07/2014, Rv. 632070 - 01 ), ma deve chiarirsi che detta non cumulabilità significa solo che il periodo ordinario di sospensione feriale che cada completamente all’interno degli undici mesi di sospensione straordinaria (quelli previsti dalla legge n. 197 del 2022) non viene recuperato , rimanendo assorbito negli undici mesi di sospensione “straordinaria”, fermo restando che se, invece, la sospensione di undici mesi scada all’interno del periodo feriale, alla detta sospensione dovrà applicarsi l’ulteriore sospensione prevista per l’ordinario periodo feriale, affinché l’avvocato possa comunque godere, per la redazionee la notificazione del ricorso, di un termine che tenga conto del suo diritto al riposo (per gli affari non sottrattiall’operatività della generale sospensione feriale) nel periodo dall’1 agosto al31 agosto. r.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue che, essendo venuto a scadere, nel caso di specie, il termine per impugnare, considerata la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, in data 1/8/2024, tale termine è rimasto sospeso fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( recte , fino al 2/9/2024, cadendo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di domenica). In conclusione, il 2/9/2024 era il termine ultimo entro il quale il ricorso poteva essere tempestivamente notificato, e tale termine è stato rispettato. Deve, inoltre, sostanzialmente convenirsi con la contribuente lì dove, in controricorso, afferma che l’Agenzia ricorrente non ha impugnato la sentenza d’appello con riferimento all’accertamento che TRGR avesse residenza fiscale in Svizzera ai fini dell’applicazione delle ritenute con l’aliquota ridotta sulle ritenutecorrisposte, prevista dalla Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, sicché l’unica questione sostanziale devoluta alla cognizione di questa Corte è quella relativa alla qualità di TRGR di soggetto effettivo beneficiario delle royalties ad esso versate dalla odierna contribuente. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 c. 1d. lgs. 31.12.1992 n. 546, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato che essa non avrebbe appellato la parte della sentenza di primo grado in cui la C.T.P. aveva desunto la qualità della TRGR di soggetto effettivo beneficiario dei pagamenti della odierna contribuente dalla stessa certificazione dell’autorità elvetica in cui la TRGR risultava essere residente fiscalmente in Svizzera. 1.1. Il motivo è infondato. Al di là del poco chiaro passaggio contenuto nella parte motiva della sentenza impugnata, evidenziato dalla odierna ricorrente, deve r.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevarsi che la sentenza d’appello non è affetta da minuspetizione, in quanto essa affronta sia la questione della residenza fiscale di TRGR sia quella della qualità, in capo ad essa, di effettiva beneficiaria delle royalties pagate dalla odierna contribuente. Il giudice di appello, infatti, ha affermato la qualità di beneficiaria effettiva in capo a TRGR valorizzando fatti e circostanze diverse e ulterioririspetto al certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità elvetica. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 [OSCURATO:PERSONA]Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice di appello abbia ritenuto corretta la motivazione della sentenza di primo grado secondo la quale il certificato di residenza di TRGR rilasciato dall’autorità elvetica era di per sé sufficiente anche a provare la qualità, in capo alla stessa TRGR, di effettiva beneficiaria dei pagamenti effettuati dalla odierna contribuente. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata. La CGT-2, nell’attribuire alla TRGR la qualità di effettiva beneficiaria dei pagamenti effettuati dalla odierna contribuente, ha analizzato la struttura societaria della società residente in Svizzera, i suoi dati di bilancio, la sua consistenza patrimoniale, giungendo ragionevolmente alla conclusione, in base agli elementi acquisiti al giudizio, che la TRGR era la effettiva beneficiaria dei pagamenti della odierna contribuente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 [OSCURATO:PERSONA]Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché emessa in violazione dei r.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] criteri di riparto dell’onere della prova. In particolare, la CGT-2 avrebbe deciso senza che la contribuente avesse addotto elementi validi a suffragio della qualità, in capo a TRGR, di effettiva beneficiaria dei suoi pagamenti. L’onere della prova, infatti, gravava sulla contribuente, che non vi avrebbe adempiuto, non avendo dato dimostrazione che TRGR fosse in grado di decidere autonomamente sulle sorti dei flussi di denaro che provenivano dalla odierna contribuente. 3.1. Il motivo è infondato. Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha affermato che la struttura aziendale svizzeradi TRGR non rappresentava semplicemente una “stabile organizzazione”, ma la il centro decisionale della società, che sempre in Svizzera aveva la sua residenza fiscale. La contribuente, inoltre, aveva dimostrato che i dati di bilancio della società svizzera erano sintomatici di una realtà economica operativa e pienamente funzionale, e dunque, in via presuntiva , in grado di decidere autonomamente sulla destinazione dei flussi di denaro costituitidai pagamenti effettuati dalla contribuente medesima , con la conseguenza che non coglie nel segno la doglianza dell’Agenzia ricorrente secondo la quale la CGT-2 avrebbe deciso senza prove o illegittimamente addossando su di essa la prova negativa della qualità di TRGR come effettiva beneficiaria dei pagamenti della contribuente. 4. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. r.g. n. 18502/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr