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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 30714/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WLN5J) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 3 aprile 2023 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 5, legge n. 110 del 1975.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WLN5J) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 3 aprile 2023 il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 5, legge n. 110 del 1975. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 30714/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris