CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32049/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe è stata respinta l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con cinque sentenze di condanna. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha sottolineato la natura non omogenea dei reati di danneggiamento e furto, le diverse modalità di azione, la differenza del contesto spazio- temporale, e - quanto ai reati di evasione - il diverso movente e l'occasionalità. Letto il ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri indicati dall'esegesi di legittimità per il riconoscimento della continuazione. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su doglianze generiche e di natura rivalutativa. Invero, la motivazione dell'impugnata ordinanza ha dato sintetica ma congrua giustificazione della ratio decidendi, consistente nel rilievo assorbente dell'assenza di una preventiva ideazione criminosa costituente il proprium dell'istituto della continuazione, che richiede una specifica determinazione volitiva, sia pure di massima, ma tale da programmare contestualmente talune condotte criminose, così da giustificare la minore pericolosità dell'agente ed il conseguente trattamento di favore da parte dell'ordinamento. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]