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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36989/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico, poiché si limita ad affermare in maniera apodittica che il comportamento non sarebbe abituale senza indicare in base a quali concrete ragioni i precedenti penali dell'imputato non possano essere ricondotti alla categoria della "stessa indole" come disegnata dall'art. 101 cod. pen.; Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, dato che la Corte di appello fornisce adeguata argomentazione in ordine alla insussistenza del requisito del non particolare tenuità dell'offesa, richiamando (a sostegno della affermazione di "non trascurabile gravità") sia quanto evidenziato nei passaggi precedenti dell'impianto motivazionale sia facendo riferimento al "fine elusivo" perseguito dall'agente (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico, poiché si limita ad affermare in maniera apodittica che il comportamento non sarebbe abituale senza indicare in base a quali concrete ragioni i precedenti penali dell'imputato non possano essere ricondotti alla categoria della "stessa indole" come disegnata dall'art. 101 cod. pen.; Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, dato che la Corte di appello fornisce adeguata argomentazione in ordine alla insussistenza del requisito del non particolare tenuità dell'offesa, richiamando (a sostegno della affermazione di "non trascurabile gravità") sia quanto evidenziato nei passaggi precedenti dell'impianto motivazionale sia facendo riferimento al "fine elusivo" perseguito dall'agente (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 36989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris