CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 14742/2020Numero sezionale 4957/2026Numero di raccolta generale 20724/2026Data pubblicazione 18/06/20261. In data 25 ottobre 2016, era stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA].p.a. l’avviso di accertamento n. T9P031A03402, relativo all’anno di imposta2011, sulla base del PVC redatto in data 30 settembre 2015, e contenente ununico rilievo, relativo alla violazione degli artt. 105, comma 4, e 50 comma 1Tuir, per non aver sottoposto l’accantonamento del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA](TFM) alle stesse limitazioni previste per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito del rigetto del ricorso proposto dal contribuente, la CTRLombardia aveva accolto l’appello, ritenendo effettivo il diritto del contribuentealla deduzione degli accantonamenti in oggetto, senza specifico limitequantitativo.2. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, affidato a unmotivo; spiega controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 105, commi 1 e 4, TUIR.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto che la disciplina dettata in relazione al TFR non trovi applicazione nelcaso del di TFM.2. Con memoria prodotta ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la partecontroricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendol’amministrazione finanziaria comunicato la revoca in autotutela dell’avviso diaccertamento, a seguito dell’ordinanza n. 28827/2021, emessa fra le stesse partida questa Corte, ed avente ad oggetto la medesima questione giuridica, riferitaa diversa annualità di imposta.Agenzia delle Entrate non ha depositato memoria e la controricorrente hadepositato il provvedimento di revoca in autotutela.Numero registro generale 14742/2020Numero sezionale 4957/2026Numero di raccolta generale 20724/2026Data pubblicazione 18/06/2026Potendosi ritenere, pertanto, cessata la materia del contendere, sussistono ipresupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione integraletra le parti delle spese proccessuali P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il16.6.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti