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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 01925/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver ceduto un grammo di cocaina a fronte del pagamento di euro 40,00.

Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando di aver prontamente e pienamente ammesso i fatti già nell'udienza di convalida dell'arresto.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come l'imputato, nella sua confessione, non ha portato alcun elemento di novità a quanto già acquisito dai carabinieri ma, al contrario, ha cercato malamente di sminuire la responsabilità penale del concorrente e, quindi, ha cercato di intralciare il corso delle indagini.

Il giudice ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi positivi da valutare per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche considerati i due precedenti specifici di cui è gravato l'imputato, l'ultimo concernente la detenzione illecita di ben 409,07 grammi di cocaina.

Correttamente deve essere richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo tato di incensuratezza dell'imputato.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver ceduto un grammo di cocaina a fronte del pagamento di euro 40,00. Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando di aver prontamente e pienamente ammesso i fatti già nell'udienza di convalida dell'arresto. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come l'imputato, nella sua confessione, non ha portato alcun elemento di novità a quanto già acquisito dai carabinieri ma, al contrario, ha cercato malamente di sminuire la responsabilità penale del concorrente e, quindi, ha cercato di intralciare il corso delle indagini. Il giudice ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi positivi da valutare per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche considerati i due precedenti specifici di cui è gravato l'imputato, l'ultimo concernente la detenzione illecita di ben 409,07 grammi di cocaina. Correttamente deve essere richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo tato di incensuratezza dell'imputato. Dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il
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