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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11913/2026

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otifiche e le comu-nicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (giàProvincia di Torino), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indi-cati.1 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 46/2024, depositatail 23/1/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. citavain giudizio l'Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA].p.a. (CPC) per «accertare e dichiarare l'insussistenza dei presup-posti della risoluzione contrattuale e/o di qualsivoglia responsabilitàimputabile all'attrice in ordine al contratto d'appalto rep. n. 2338 del17/5/2018».Chiedeva inoltre «accertare e dichiarare il grave inadempimentodell'Amministrazione convenuta in ordine al contratto d'appalto rep.n. 2338/2018, nonché la risoluzione dello stesso per grave inadem-pimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente all'Amministra-zione convenuta».Rilevava che era risultata affidataria dei lavori di appalto pubblicosotto soglia comunitaria, aventi ad oggetto l'intervento di riqualifica-zione della piazza [OSCURATO:PERSONA] II e la ricostruzione del campa-nile della chiesa parrocchiale in [OSCURATO:PERSONA].I lavori dovevano essere ultimati in 480 giorni dalla consegna,avvenuta il 29/6/2018 e, dunque, entro il 21/10/2019.L'attrice aveva allestito l'area di cantiere e aveva acquistato ilmateriale per l'approntamento presso i propri stabilimenti della torrecampanaria in acciaio.

Tuttavia, i ritardi nell'esecuzione delle opereerano stati determinati dalla condotta della stazione appaltante, nonavendo la stessa fornito indicazioni, dopo oltre un mese, sulle carat-teristiche dell'acciaio da impiegare.2 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ciononostante, il 19/9/2018 il direttore dei lavori aveva riscon-trato un ritardo di circa 80 giorni nell'avanzamento degli stessi.Inoltre, l'attrice aveva sollecitato l'erogazione dell'anticipazionedi contratto.Nel predisporre gli elaborati tecnici di officina, poi, l'appaltatriceaveva rilevato gravi carenze ed errori nel progetto esecutivo dell'o-pera.Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la direzione dei lavori aveva inviato 12nuovi elaborati progettuali, diversi da quelli del progetto esecutivo,in assenza dell'approvazione della stazione appaltante.Il direttore dei lavori in data 9/10/2018 aveva dunque attestatol'inizio degli stessi al [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché al 29/6/2018.Il 16/10/2018 la direzione lavori aveva contestato, inoltre, ai finidella risoluzione del contratto, il grave inadempimento.Con verbale del 23/10/2018 la direzione lavori aveva sospeso glistessi limitatamente alle opere di demolizione e rimozione del mon-cone e di parte della muratura del battistero.Con la determinazione n. 106 del 29/1/2019 la stazione appal-tante aveva dichiarato risolto il contratto di appalto, sicché il 20/2/2019 veniva redatto lo stato di consistenza dei lavori, sottoscrittocon riserva dell'appaltatore.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva redatto il conto finale con apposizione delleriserve da parte dell'impresa.L'attrice sosteneva, dunque, l'illegittimità della risoluzione inquanto il contratto d'appalto doveva essere considerato risolto percolpa dell'Amministrazione, in quanto il progetto esecutivo presen-tava evidenti errori ed incompletezze.2.

Si costituiva in giudizio l'ATC (Agenzia Territoriale per la [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo dichiararsi la risoluzione del con-tratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, con il3 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026rigetto delle domande dell'attrice in merito alla illegittimità della ri-soluzione contrattuale per grave inadempimento.Chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto pergrave inadempimento della stazione appaltante.Chiedeva altresì dichiararsi tenuta l'attrice al pagamento dellasomma di euro 154.256,28 a titolo di penali maturate nel corso delloappalto.3.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5041/2021, pubblicatail 17/11/2021, all'esito della CTU, rigettava la domanda.In ordine alla pretesa inadeguatezza del progetto esecutivo for-nito dall'Amministrazione, il Tribunale rilevava che l'Amministrazionecommittente aveva l'obbligo pubblicistico di predisporre un progettoesecutivo immediatamente cantierabile, non bisognoso dunque di ul-teriori specificazioni.Nello specifico, però, il Tribunale rilevava, sulla scorta della CTU,che il progetto posto a base di gara ed oggetto di contratto «potevaessere classificato come progetto esecutivo in quanto riportava fra ipropri elaborati di tipo descrittivo e di tipo grafico le informazionin. 207 del 2010.Solo alcuni dettagli della progettazione non erano immediata-mente realizzabili, a meno di apportare alcune modifiche atte a ri-solvere le interferenze, che non risultavano risolte nella rappresen-tazione grafica bidimensionale, ma che apparivano evidenti all'attodello studio della realizzazione delle giunzioni nelle tre dimensioni.Per il Tribunale, dunque, «si era resa necessaria un'azione di ade-guamento consistente nella emissione della revisione dei disegnistrutturali di settembre 2018 e che il consulente aveva chiarito chetale adeguamento non aveva di fatto modificato l'impostazione ge-nerale del progetto esecutivo delle strutture».4 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le modifiche erano dunque ascrivibili a variazioni di dettaglio,caratterizzate dalla invariabilità di prezzo, non essendo cambiate lequantità di materiale previste, né le caratteristiche dei materiali, nonessendo aumentati costi, «salvo lievi modifiche irrilevanti dal puntodi vista economico, come l'aggiunta di poche armature per il funzio-namento della testa dei micropali oggetto di variata inclinazione».Inoltre, le interferenze potevano essere trattate e risolte dallastessa attrice.Era stato accertato che risultavano disponibili le autorizzazioninecessarie alla realizzazione delle opere, essendo peraltro necessa-rio il solo deposito delle opere strutturali presso l'ufficio tecnico delComune di Nole, non essendo necessaria l'autorizzazione della So-printendenza ai beni archeologici e culturali.Per il Tribunale, poi, quanto al ritardo nell'esecuzione dei lavori,posto a base della pronuncia di risoluzione del contratto, lo stessonon era imputabile all'Amministrazione, ma all'impresa appaltatrice;«in particolare era emerso come l'impresa non avesse mai trasmessoil progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto intempi brevi».Quanto al tipo d'acciaio che doveva essere utilizzato, l'appalta-trice, già in base al progetto, avrebbe potuto utilizzare qualsiasi ac-ciaio di classe S355 «per cui nessun chiarimento era sul punto ne-cessario».Risultava fondata la risoluzione pronunciata dalla ATC.

In meritoalla penale richiesta in via riconvenzionale dall'Amministrazione, lastessa era quantificata, come da CTU, in euro 99.122,76.4.

Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].4.1.

Con il primo motivo di impugnazione denunciava il travisa-mento dei presupposti di fatto e di diritto e la contraddittorietà e la5 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026carenza di motivazione, con la violazione degli articoli 112 e 115c.p.c. e degli articoli 1453 e 1455 c.c.Il Tribunale non avrebbe considerato che la stazione appaltanteaveva posto a base d'asta un progetto esecutivo non completo, per-ché carente di rilevanti dettagli tecnici.La direzione dei lavori aveva trasmesso con nota del 24/9/2018n. 15 elaborati tecnici integrativi su supporto informatico.Non era vero che i profili di carenza del progetto fossero di merodettaglio.Era necessaria poi la previa acquisizione del parere della Soprin-tendenza.Non era stata esaminata la questione della mancata liquidazionein favore dell'appaltatrice dell'anticipazione di contratto.Il periodo di ritardo di 132 giorni doveva imputarsi alla stazioneappaltante.4.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduceva la vio-lazione degli articoli 1453 e 1455 c.c., sotto il profilo dell'omessavalutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento.Tale gravità doveva essere valutata dal primo giudice alla lucedelle reciproche condotte delle parti contrattuali.Non si era tenuto conto del silenzio serbato dal RUP sulle richie-ste inviate dall'appaltatore e tese ad ottenere l'autorizzazione all'u-tilizzo delle integrazioni progettuali, né del fatto che l'appaltatore, inassenza della liquidazione dell'anticipazione di contratto, aveva av-viato le opere, acquistando tutta la materia prima per la realizzazionedella struttura della torre campanaria.4.3.

Spettava dunque all'appaltatore il diritto ad essere risarcitodei danni subiti.5.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 46/2024, depo-sitata il 23/1/2024, rigettava l'appello della [OSCURATO:SOCIETA].6 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Reputava non fondato il motivo d'appello relativo alla responsa-bilità della stazione appaltante per aver posto a base d'asta un pro-getto esecutivo incompleto, perché carente dei particolari costruttividella struttura portante in acciaio della torre campanaria.La Corte territoriale richiamava la CTU, evidenziando che il pro-getto posto a base di gara ed oggetto di contratto poteva essereclassificato come progetto esecutivo, riportando nei propri elaboratidi tipo descrittivo e di tipografico le informazioni attese da tale livellodi progettazione.Le modifiche introdotte dalla direzione dei lavori costituivanomere variazioni di dettaglio, caratterizzate dalla in variabilità delprezzo e delle caratteristiche dei materiali, non essendo aumentaticosti.Inoltre, per la Corte d'appello, non erano stati mai eccepiti errorinel progetto da parte dell'aggiudicatrice, che aveva sottoscritto ilcontratto ed accettato il progetto.Inoltre, non era necessaria la preventiva autorizzazione della So-printendenza, come rilevato dal CTU, occorrendo soltanto il depositoin Comune del progetto strutturale.Quanto alla mancata concessione dell'anticipazione del prezzo,la stessa non spettava in presenza del gravissimo ritardo nei tempistabiliti da parte della appaltatrice, che non aveva neppure provve-duto al versamento della garanzia.L'effettivo inizio dei lavori, infatti, richiesto dall'art. 35, comma8, del d.lgs. n. 50 del 2016 quale presupposto per l'erogazione dellaanticipazione, non poteva coincidere con la mera consegna dei lavoririsultante dal verbale, richiedendo l'inizio effettivo delle attività rela-tive all'esecuzione dell'intervento.Inoltre, era necessaria la previa costituzione della garanzia fi-deiussoria bancaria o assicurativa.7 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dagli atti di causa, nonché dagli accertamenti peritali, risultavapacificamente che le parti avevano sottoscritto il contratto d'appalto17/5/2018, che la consegna dei lavori era prevista nel giugno del2018, che il 25/7/2018 la direzione dei lavori aveva contestato ilmancato inizio degli stessi, pur essendo decorsi 26 giorni dalla con-segna; che in data 16/10/2018 era stato contestato nuovamente, daparte della direzione dei lavori, un ritardo nell'esecuzione degli stessipari a 109 giorni, che comportava un grave inadempimento ai sensidell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016.In tutto questo periodo, proseguiva la Corte territoriale, non eramai stata inviata da parte dell'appaltatrice alla stazione appaltantela prescritta polizza integrativa, necessaria per poter erogare l'anti-cipazione, negata dalla ATC in autotutela.

Soltanto il 26/10/2018 erastata inviata la garanzia da parte dell'appaltatrice.Tuttavia, a fronte dei gravi inadempimenti e dei ritardi la stazioneappaltante sospendeva l'erogazione dell'anticipo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 29/1/2019 dichiarava risolto il contratto, in quanto adistanza di sette mesi dall'inizio dei lavori, l'appaltatrice aveva ese-guito soltanto lo 0,13% delle opere oggetto del contratto.Per tale ragione, come statuito dal Tribunale e come rilevato dalCTU, dovevano ritenersi sussistenti gravi inadempimenti di ritardi daparte dell'appaltatrice.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laMEC 2000 s.r.l.7.

Ha resistito con controricorso la ATC, depositando anche me-moria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 1175,8 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/20261375, 1453 e 1455 c.c., nonché dell'art. 108, comma 4, del d.lgs. n.50/2016: la sentenza impugnata è illegittima laddove la Corte d'Ap-pello, violando le citate disposizioni, ha confermato la determina-zione di risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante,a cui è seguita la condanna di pagamento della penale, facendolaconseguire in via automatica dal rigetto della domanda riconvenzio-nale, in assenza di qualsivoglia minimo ed autonomo apprezzamentodell'importanza dell'inadempimento contestato dalla stazione appal-tante a sostegno della risoluzione contrattuale adottata in sede am-ministrativa».La sentenza impugnata sarebbe affetta da illegittimità, avendoconfermato la determinazione di risoluzione del contratto assuntadalla stazione appaltante, sulla base dell'accertamento del solo ri-tardo contestato dall'Amministrazione, in assenza di un'autonomavalutazione del requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo alloappaltatore e dell'importanza di tale inadempimento.L'inadempimento, per comportare la risoluzione del contratto,dovrebbe essere di non scarsa importanza, avuto riguardo all'inte-resse della controparte.Tale valutazione dovrebbe essere effettuata alla stregua di unduplice criterio: a) attraverso la verifica che l'inadempimento abbiainciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rap-porto; b) mediante la considerazione di eventuali elementi di carat-tere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti,che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare giudi-zio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata oritardata.Con l'atto di citazione la società ricorrente aveva chiesto di ac-certare l'illegittimità della risoluzione dichiarata dalla stazione appal-tante sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016.9 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ritardo contestato non era imputabile all'appaltatrice, ma erastato determinato da una serie di circostanze, anche imputabili allastazione appaltante, che avevano rallentato l'inizio dei lavori.In particolare, era decorso oltre un mese, dal 4/8/2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'approvazione dell'acciaio da utilizzare per la realizzazionedei micropali.Vi era stata poi la sospensione dei lavori disposta dalla direzionea seguito delle verifiche della Soprintendenza.Aveva contribuito al ritardo anche il silenzio serbato dal RUP edalla direzione dei lavori sulle plurime istanze tese ad ottenere chia-rimenti e/o l'autorizzazione all'utilizzo dei 15 nuovi elaborati proget-tuali trasmessi informalmente dalla stazione appaltante in data 24/9/2018, privi della sottoscrizione del progettista e mai formalmenteautorizzati alla stazione appaltante.In assenza di ogni apprezzamento in ordine all'imputabilità e lagravità del ritardo contestato nell'atto di risoluzione, la ricorrente hacensurato tale errore sotto il profilo dell'omessa valutazione dell'im-portanza del ritardo della complessiva condotta delle parti contrat-tuali.La Corte d'appello, «in palese violazione del motivo d'appello» edin violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., si sarebbe limitata «a con-fermare la statuizione costitutiva di risoluzione del contratto d'ap-palto assunta dal Giudice di prime cure».L'affermazione della Corte territoriale non sarebbe sorretta daalcun apprezzamento degli elementi di carattere oggettivo e sogget-tivo del ritardo.Peraltro, l'unico addebito ascritto alla società appaltatrice èquello relativo all'inadempimento da ritardo, mentre la Corte d'ap-pello avrebbe fatto riferimento ad una pluralità di gravi inadempi-menti.10 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026L'inadempimento, comunque, per il ritardo non era imputabile intutto oppure in parte all'appaltatore.

Non sarebbero stati valutati al-cuni elementi e circostanze: il silenzio del RUP rispetto ai plurimisolleciti dell'appaltatore; il ritardo conseguito dalla direzione dei la-vori nel riscontrare la richiesta di accettazione del materiale da uti-lizzare per la realizzazione della struttura d'acciaio; la sospensionedei lavori disposta dal direttore dei lavori, in attesa del parere dellasoprintendenza; l'acquisto da parte dell'appaltatore di tutta la mate-ria prima per la realizzazione della struttura della torre campanaria;la volontà dell'appaltatore di voler dare esecuzione al prestatore dicontratto.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

In primo luogo, si è in presenza di una doppia decisioneconforme di merito, che preclude, ex art. 348-ter c.p.c., la possibilitàdi censurare la sentenza della Corte d'appello per vizio di motiva-zione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.2.2.

In secondo luogo, si chiede a questa Corte una nuova valu-tazione di tutti gli elementi istruttori, già adeguatamente e partita-mente valutati dalla Corte d'appello, non consentita in questa sede.3.

Inoltre, tutti gli elementi e tutte le circostanze indicate nelmotivo di ricorso per cassazione sono stati oggetto di attenta e pun-tuale valutazione da parte della Corte di merito, la quale, in propo-sito, si è soffermata sulla circostanza che il progetto esecutivo postoa base di gara era completo, essendo necessarie solo variazioni didettaglio, caratterizzate però dalla invariabilità del prezzo, non es-sendo cambiate le quantità di materiale previste, né le caratteristichedei materiali, non essendo aumentati costi.Inoltre, la Corte d'appello ha evidenziato che non vi era alcunanecessità del previo parere della Soprintendenza, essendo sufficienteil solo deposito in Comune del progetto strutturale.11 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Allo stesso modo, la Corte d'appello ha spiegato in modo accu-rato le ragioni per le quali non era stato concesso l'anticipo del 20%,in quanto, da un lato l'effettivo inizio della prestazione era avvenutosolo al momento dell'effettivo inizio dell'attività relativa all'esecu-zione dell'intervento, e quindi non nel giugno del 2018, ma solo nelloottobre 2018; dall'altro, l'appaltatrice non aveva costituito, pur es-sendo stata previamente richiesta, la previa garanzia fideiussoriabancaria o assicurativa.4.

Va peraltro osservato che ogni valutazione relativa alla gravitàdell'inadempimento ed alla imputabilità dello stesso, costituisce va-lutazione pienamente meritale, che è consentita esclusivamente algiudice di merito, non essendo possibile per il Giudice di legittimitàprocedere ad una autonoma e diversa valutazione dei medesimi ele-menti istruttori già compiutamente esaminati dalla Corte d'appello.5.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.12 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 7810/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otifiche e le comu-nicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (giàProvincia di Torino), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indi-cati.1 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 46/2024, depositatail 23/1/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. citavain giudizio l'Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA].p.a. (CPC) per «accertare e dichiarare l'insussistenza dei presup-posti della risoluzione contrattuale e/o di qualsivoglia responsabilitàimputabile all'attrice in ordine al contratto d'appalto rep. n. 2338 del17/5/2018».Chiedeva inoltre «accertare e dichiarare il grave inadempimentodell'Amministrazione convenuta in ordine al contratto d'appalto rep.n. 2338/2018, nonché la risoluzione dello stesso per grave inadem-pimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente all'Amministra-zione convenuta».Rilevava che era risultata affidataria dei lavori di appalto pubblicosotto soglia comunitaria, aventi ad oggetto l'intervento di riqualifica-zione della piazza [OSCURATO:PERSONA] II e la ricostruzione del campa-nile della chiesa parrocchiale in [OSCURATO:PERSONA].I lavori dovevano essere ultimati in 480 giorni dalla consegna,avvenuta il 29/6/2018 e, dunque, entro il 21/10/2019.L'attrice aveva allestito l'area di cantiere e aveva acquistato ilmateriale per l'approntamento presso i propri stabilimenti della torrecampanaria in acciaio. Tuttavia, i ritardi nell'esecuzione delle opereerano stati determinati dalla condotta della stazione appaltante, nonavendo la stessa fornito indicazioni, dopo oltre un mese, sulle carat-teristiche dell'acciaio da impiegare.2 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ciononostante, il 19/9/2018 il direttore dei lavori aveva riscon-trato un ritardo di circa 80 giorni nell'avanzamento degli stessi.Inoltre, l'attrice aveva sollecitato l'erogazione dell'anticipazionedi contratto.Nel predisporre gli elaborati tecnici di officina, poi, l'appaltatriceaveva rilevato gravi carenze ed errori nel progetto esecutivo dell'o-pera.Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la direzione dei lavori aveva inviato 12nuovi elaborati progettuali, diversi da quelli del progetto esecutivo,in assenza dell'approvazione della stazione appaltante.Il direttore dei lavori in data 9/10/2018 aveva dunque attestatol'inizio degli stessi al [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché al 29/6/2018.Il 16/10/2018 la direzione lavori aveva contestato, inoltre, ai finidella risoluzione del contratto, il grave inadempimento.Con verbale del 23/10/2018 la direzione lavori aveva sospeso glistessi limitatamente alle opere di demolizione e rimozione del mon-cone e di parte della muratura del battistero.Con la determinazione n. 106 del 29/1/2019 la stazione appal-tante aveva dichiarato risolto il contratto di appalto, sicché il 20/2/2019 veniva redatto lo stato di consistenza dei lavori, sottoscrittocon riserva dell'appaltatore.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva redatto il conto finale con apposizione delleriserve da parte dell'impresa.L'attrice sosteneva, dunque, l'illegittimità della risoluzione inquanto il contratto d'appalto doveva essere considerato risolto percolpa dell'Amministrazione, in quanto il progetto esecutivo presen-tava evidenti errori ed incompletezze.2. Si costituiva in giudizio l'ATC (Agenzia Territoriale per la [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo dichiararsi la risoluzione del con-tratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, con il3 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026rigetto delle domande dell'attrice in merito alla illegittimità della ri-soluzione contrattuale per grave inadempimento.Chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione del contratto pergrave inadempimento della stazione appaltante.Chiedeva altresì dichiararsi tenuta l'attrice al pagamento dellasomma di euro 154.256,28 a titolo di penali maturate nel corso delloappalto.3. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5041/2021, pubblicatail 17/11/2021, all'esito della CTU, rigettava la domanda.In ordine alla pretesa inadeguatezza del progetto esecutivo for-nito dall'Amministrazione, il Tribunale rilevava che l'Amministrazionecommittente aveva l'obbligo pubblicistico di predisporre un progettoesecutivo immediatamente cantierabile, non bisognoso dunque di ul-teriori specificazioni.Nello specifico, però, il Tribunale rilevava, sulla scorta della CTU,che il progetto posto a base di gara ed oggetto di contratto «potevaessere classificato come progetto esecutivo in quanto riportava fra ipropri elaborati di tipo descrittivo e di tipo grafico le informazionin. 207 del 2010.Solo alcuni dettagli della progettazione non erano immediata-mente realizzabili, a meno di apportare alcune modifiche atte a ri-solvere le interferenze, che non risultavano risolte nella rappresen-tazione grafica bidimensionale, ma che apparivano evidenti all'attodello studio della realizzazione delle giunzioni nelle tre dimensioni.Per il Tribunale, dunque, «si era resa necessaria un'azione di ade-guamento consistente nella emissione della revisione dei disegnistrutturali di settembre 2018 e che il consulente aveva chiarito chetale adeguamento non aveva di fatto modificato l'impostazione ge-nerale del progetto esecutivo delle strutture».4 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le modifiche erano dunque ascrivibili a variazioni di dettaglio,caratterizzate dalla invariabilità di prezzo, non essendo cambiate lequantità di materiale previste, né le caratteristiche dei materiali, nonessendo aumentati costi, «salvo lievi modifiche irrilevanti dal puntodi vista economico, come l'aggiunta di poche armature per il funzio-namento della testa dei micropali oggetto di variata inclinazione».Inoltre, le interferenze potevano essere trattate e risolte dallastessa attrice.Era stato accertato che risultavano disponibili le autorizzazioninecessarie alla realizzazione delle opere, essendo peraltro necessa-rio il solo deposito delle opere strutturali presso l'ufficio tecnico delComune di Nole, non essendo necessaria l'autorizzazione della So-printendenza ai beni archeologici e culturali.Per il Tribunale, poi, quanto al ritardo nell'esecuzione dei lavori,posto a base della pronuncia di risoluzione del contratto, lo stessonon era imputabile all'Amministrazione, ma all'impresa appaltatrice;«in particolare era emerso come l'impresa non avesse mai trasmessoil progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto intempi brevi».Quanto al tipo d'acciaio che doveva essere utilizzato, l'appalta-trice, già in base al progetto, avrebbe potuto utilizzare qualsiasi ac-ciaio di classe S355 «per cui nessun chiarimento era sul punto ne-cessario».Risultava fondata la risoluzione pronunciata dalla ATC. In meritoalla penale richiesta in via riconvenzionale dall'Amministrazione, lastessa era quantificata, come da CTU, in euro 99.122,76.4. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].4.1. Con il primo motivo di impugnazione denunciava il travisa-mento dei presupposti di fatto e di diritto e la contraddittorietà e la5 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026carenza di motivazione, con la violazione degli articoli 112 e 115c.p.c. e degli articoli 1453 e 1455 c.c.Il Tribunale non avrebbe considerato che la stazione appaltanteaveva posto a base d'asta un progetto esecutivo non completo, per-ché carente di rilevanti dettagli tecnici.La direzione dei lavori aveva trasmesso con nota del 24/9/2018n. 15 elaborati tecnici integrativi su supporto informatico.Non era vero che i profili di carenza del progetto fossero di merodettaglio.Era necessaria poi la previa acquisizione del parere della Soprin-tendenza.Non era stata esaminata la questione della mancata liquidazionein favore dell'appaltatrice dell'anticipazione di contratto.Il periodo di ritardo di 132 giorni doveva imputarsi alla stazioneappaltante.4.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduceva la vio-lazione degli articoli 1453 e 1455 c.c., sotto il profilo dell'omessavalutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento.Tale gravità doveva essere valutata dal primo giudice alla lucedelle reciproche condotte delle parti contrattuali.Non si era tenuto conto del silenzio serbato dal RUP sulle richie-ste inviate dall'appaltatore e tese ad ottenere l'autorizzazione all'u-tilizzo delle integrazioni progettuali, né del fatto che l'appaltatore, inassenza della liquidazione dell'anticipazione di contratto, aveva av-viato le opere, acquistando tutta la materia prima per la realizzazionedella struttura della torre campanaria.4.3. Spettava dunque all'appaltatore il diritto ad essere risarcitodei danni subiti.5. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 46/2024, depo-sitata il 23/1/2024, rigettava l'appello della [OSCURATO:SOCIETA].6 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Reputava non fondato il motivo d'appello relativo alla responsa-bilità della stazione appaltante per aver posto a base d'asta un pro-getto esecutivo incompleto, perché carente dei particolari costruttividella struttura portante in acciaio della torre campanaria.La Corte territoriale richiamava la CTU, evidenziando che il pro-getto posto a base di gara ed oggetto di contratto poteva essereclassificato come progetto esecutivo, riportando nei propri elaboratidi tipo descrittivo e di tipografico le informazioni attese da tale livellodi progettazione.Le modifiche introdotte dalla direzione dei lavori costituivanomere variazioni di dettaglio, caratterizzate dalla in variabilità delprezzo e delle caratteristiche dei materiali, non essendo aumentaticosti.Inoltre, per la Corte d'appello, non erano stati mai eccepiti errorinel progetto da parte dell'aggiudicatrice, che aveva sottoscritto ilcontratto ed accettato il progetto.Inoltre, non era necessaria la preventiva autorizzazione della So-printendenza, come rilevato dal CTU, occorrendo soltanto il depositoin Comune del progetto strutturale.Quanto alla mancata concessione dell'anticipazione del prezzo,la stessa non spettava in presenza del gravissimo ritardo nei tempistabiliti da parte della appaltatrice, che non aveva neppure provve-duto al versamento della garanzia.L'effettivo inizio dei lavori, infatti, richiesto dall'art. 35, comma8, del d.lgs. n. 50 del 2016 quale presupposto per l'erogazione dellaanticipazione, non poteva coincidere con la mera consegna dei lavoririsultante dal verbale, richiedendo l'inizio effettivo delle attività rela-tive all'esecuzione dell'intervento.Inoltre, era necessaria la previa costituzione della garanzia fi-deiussoria bancaria o assicurativa.7 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dagli atti di causa, nonché dagli accertamenti peritali, risultavapacificamente che le parti avevano sottoscritto il contratto d'appalto17/5/2018, che la consegna dei lavori era prevista nel giugno del2018, che il 25/7/2018 la direzione dei lavori aveva contestato ilmancato inizio degli stessi, pur essendo decorsi 26 giorni dalla con-segna; che in data 16/10/2018 era stato contestato nuovamente, daparte della direzione dei lavori, un ritardo nell'esecuzione degli stessipari a 109 giorni, che comportava un grave inadempimento ai sensidell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016.In tutto questo periodo, proseguiva la Corte territoriale, non eramai stata inviata da parte dell'appaltatrice alla stazione appaltantela prescritta polizza integrativa, necessaria per poter erogare l'anti-cipazione, negata dalla ATC in autotutela. Soltanto il 26/10/2018 erastata inviata la garanzia da parte dell'appaltatrice.Tuttavia, a fronte dei gravi inadempimenti e dei ritardi la stazioneappaltante sospendeva l'erogazione dell'anticipo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 29/1/2019 dichiarava risolto il contratto, in quanto adistanza di sette mesi dall'inizio dei lavori, l'appaltatrice aveva ese-guito soltanto lo 0,13% delle opere oggetto del contratto.Per tale ragione, come statuito dal Tribunale e come rilevato dalCTU, dovevano ritenersi sussistenti gravi inadempimenti di ritardi daparte dell'appaltatrice.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laMEC 2000 s.r.l.7. Ha resistito con controricorso la ATC, depositando anche me-moria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 1175,8 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/20261375, 1453 e 1455 c.c., nonché dell'art. 108, comma 4, del d.lgs. n.50/2016: la sentenza impugnata è illegittima laddove la Corte d'Ap-pello, violando le citate disposizioni, ha confermato la determina-zione di risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante,a cui è seguita la condanna di pagamento della penale, facendolaconseguire in via automatica dal rigetto della domanda riconvenzio-nale, in assenza di qualsivoglia minimo ed autonomo apprezzamentodell'importanza dell'inadempimento contestato dalla stazione appal-tante a sostegno della risoluzione contrattuale adottata in sede am-ministrativa».La sentenza impugnata sarebbe affetta da illegittimità, avendoconfermato la determinazione di risoluzione del contratto assuntadalla stazione appaltante, sulla base dell'accertamento del solo ri-tardo contestato dall'Amministrazione, in assenza di un'autonomavalutazione del requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo alloappaltatore e dell'importanza di tale inadempimento.L'inadempimento, per comportare la risoluzione del contratto,dovrebbe essere di non scarsa importanza, avuto riguardo all'inte-resse della controparte.Tale valutazione dovrebbe essere effettuata alla stregua di unduplice criterio: a) attraverso la verifica che l'inadempimento abbiainciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rap-porto; b) mediante la considerazione di eventuali elementi di carat-tere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti,che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare giudi-zio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata oritardata.Con l'atto di citazione la società ricorrente aveva chiesto di ac-certare l'illegittimità della risoluzione dichiarata dalla stazione appal-tante sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016.9 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ritardo contestato non era imputabile all'appaltatrice, ma erastato determinato da una serie di circostanze, anche imputabili allastazione appaltante, che avevano rallentato l'inizio dei lavori.In particolare, era decorso oltre un mese, dal 4/8/2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'approvazione dell'acciaio da utilizzare per la realizzazionedei micropali.Vi era stata poi la sospensione dei lavori disposta dalla direzionea seguito delle verifiche della Soprintendenza.Aveva contribuito al ritardo anche il silenzio serbato dal RUP edalla direzione dei lavori sulle plurime istanze tese ad ottenere chia-rimenti e/o l'autorizzazione all'utilizzo dei 15 nuovi elaborati proget-tuali trasmessi informalmente dalla stazione appaltante in data 24/9/2018, privi della sottoscrizione del progettista e mai formalmenteautorizzati alla stazione appaltante.In assenza di ogni apprezzamento in ordine all'imputabilità e lagravità del ritardo contestato nell'atto di risoluzione, la ricorrente hacensurato tale errore sotto il profilo dell'omessa valutazione dell'im-portanza del ritardo della complessiva condotta delle parti contrat-tuali.La Corte d'appello, «in palese violazione del motivo d'appello» edin violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., si sarebbe limitata «a con-fermare la statuizione costitutiva di risoluzione del contratto d'ap-palto assunta dal Giudice di prime cure».L'affermazione della Corte territoriale non sarebbe sorretta daalcun apprezzamento degli elementi di carattere oggettivo e sogget-tivo del ritardo.Peraltro, l'unico addebito ascritto alla società appaltatrice èquello relativo all'inadempimento da ritardo, mentre la Corte d'ap-pello avrebbe fatto riferimento ad una pluralità di gravi inadempi-menti.10 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026L'inadempimento, comunque, per il ritardo non era imputabile intutto oppure in parte all'appaltatore. Non sarebbero stati valutati al-cuni elementi e circostanze: il silenzio del RUP rispetto ai plurimisolleciti dell'appaltatore; il ritardo conseguito dalla direzione dei la-vori nel riscontrare la richiesta di accettazione del materiale da uti-lizzare per la realizzazione della struttura d'acciaio; la sospensionedei lavori disposta dal direttore dei lavori, in attesa del parere dellasoprintendenza; l'acquisto da parte dell'appaltatore di tutta la mate-ria prima per la realizzazione della struttura della torre campanaria;la volontà dell'appaltatore di voler dare esecuzione al prestatore dicontratto.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, si è in presenza di una doppia decisioneconforme di merito, che preclude, ex art. 348-ter c.p.c., la possibilitàdi censurare la sentenza della Corte d'appello per vizio di motiva-zione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.2.2. In secondo luogo, si chiede a questa Corte una nuova valu-tazione di tutti gli elementi istruttori, già adeguatamente e partita-mente valutati dalla Corte d'appello, non consentita in questa sede.3. Inoltre, tutti gli elementi e tutte le circostanze indicate nelmotivo di ricorso per cassazione sono stati oggetto di attenta e pun-tuale valutazione da parte della Corte di merito, la quale, in propo-sito, si è soffermata sulla circostanza che il progetto esecutivo postoa base di gara era completo, essendo necessarie solo variazioni didettaglio, caratterizzate però dalla invariabilità del prezzo, non es-sendo cambiate le quantità di materiale previste, né le caratteristichedei materiali, non essendo aumentati costi.Inoltre, la Corte d'appello ha evidenziato che non vi era alcunanecessità del previo parere della Soprintendenza, essendo sufficienteil solo deposito in Comune del progetto strutturale.11 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Allo stesso modo, la Corte d'appello ha spiegato in modo accu-rato le ragioni per le quali non era stato concesso l'anticipo del 20%,in quanto, da un lato l'effettivo inizio della prestazione era avvenutosolo al momento dell'effettivo inizio dell'attività relativa all'esecu-zione dell'intervento, e quindi non nel giugno del 2018, ma solo nelloottobre 2018; dall'altro, l'appaltatrice non aveva costituito, pur es-sendo stata previamente richiesta, la previa garanzia fideiussoriabancaria o assicurativa.4. Va peraltro osservato che ogni valutazione relativa alla gravitàdell'inadempimento ed alla imputabilità dello stesso, costituisce va-lutazione pienamente meritale, che è consentita esclusivamente algiudice di merito, non essendo possibile per il Giudice di legittimitàprocedere ad una autonoma e diversa valutazione dei medesimi ele-menti istruttori già compiutamente esaminati dalla Corte d'appello.5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.12 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7810/2024Numero sezionale 3948/2025Numero di raccolta generale 11913/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 7810/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 11913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris