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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21752/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.81 cpv cod. pen., e 73 commi 1 e 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La Corte di merito, a fol 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dall'attività di osservazione della P.G.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.05.2022.

Il Consigliere estensore onatella Fevfanti C2_,LcA DEPOSU'r iN CANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.81 cpv cod. pen., e 73 commi 1 e 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di merito, a fol 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dall'attività di osservazione della P.G. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere estensore onatella Fevfanti C2_,LcA DEPOSU'r iN CANCE
Sentenza Cassazione n. 21752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris