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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 18860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/03/2021 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 marzo 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 24 settembre 2015 del GIP del Tribunale di Ragusa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione della legge penale con riferimento agli art. 178, 179 e 420 cod. proc. pen.

Osserva che la Corte territoriale aveva ignorato l'istanza di differimento dell'udienza trasmessa in cancelleria via pec per concomitanti impegni professionali.

Con il secondo contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi n dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, considerato che la parte non aveva chiesto la trattazione orale, secondo la disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, correttamente la Corte territoriale ha ignorato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento (si veda, tra le tante, Cass., Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724-01, che, in assenza di richiesta di trattazione orale, ha negato il rinvio per adesione all'astensione degli avvocati).

Quanto al secondo motivo, la censura ignora la decisione di appello che ha motivatamente confermato la condanna dell'imputato per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché trovato in possesso di due panetti di hashish, di cui uno già utilizzato per metà, del peso di 150 grammi e contenenti un principio attivo dal quale erano ricavabili 880 dosi singole medie.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa, i Giudici non hanno valorizzato solo il dato quantitativo, ma numerosi altri elementi, quali le modalità e le circostanze dell'azione, l'assenza di redditi leciti, la stessa ammissione dell'imputato di spacciare per risolvere le gravi difficoltà economiche in cui versava, i consolidati rapporti con i fornitori e i clienti.

La motivazione è rispettosa dei criteri di giudizio dettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076-01.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 febbraio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/03/2021 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 marzo 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 24 settembre 2015 del GIP del Tribunale di Ragusa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta la violazione della legge penale con riferimento agli art. 178, 179 e 420 cod. proc. pen. Osserva che la Corte territoriale aveva ignorato l'istanza di differimento dell'udienza trasmessa in cancelleria via pec per concomitanti impegni professionali. Con il secondo contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi n dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, considerato che la parte non aveva chiesto la trattazione orale, secondo la disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, correttamente la Corte territoriale ha ignorato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento (si veda, tra le tante, Cass., Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724-01, che, in assenza di richiesta di trattazione orale, ha negato il rinvio per adesione all'astensione degli avvocati). Quanto al secondo motivo, la censura ignora la decisione di appello che ha motivatamente confermato la condanna dell'imputato per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché trovato in possesso di due panetti di hashish, di cui uno già utilizzato per metà, del peso di 150 grammi e contenenti un principio attivo dal quale erano ricavabili 880 dosi singole medie. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, i Giudici non hanno valorizzato solo il dato quantitativo, ma numerosi altri elementi, quali le modalità e le circostanze dell'azione, l'assenza di redditi leciti, la stessa ammissione dell'imputato di spacciare per risolvere le gravi difficoltà economiche in cui versava, i consolidati rapporti con i fornitori e i clienti. La motivazione è rispettosa dei criteri di giudizio dettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076-01. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 febbraio 2022 Il Consigliere e
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