Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 05677/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – [OSCURATO:PERSONA] - TRANSAZIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.11631/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11631-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 2434/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 1/03/2022; Ric. 2022 n. 11631 sez.

VI – 3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo, per prestazioni professionali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro dodicimilacinquecento (€ 12.500,00).

Al decreto propose opposizione [OSCURATO:PERSONA], che introdusse il giudizio con citazione anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 biscod. proc. civ. (come previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011), sostenendo di aver pagato una parte della somma.

Nel corso del giudizio l’opponente fece rilevare che tra le parti v’era stata una transazione, contestata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Siracusa, dopo aver disposto il mutamento del rito, affermò che l’opposizione era tempestiva benché proposta con citazione, perché la notifica era avvenuta il 20/05/2019, lunedì, quando i quaranta giorni per l’opposizione scadevano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (domenica).

Il Tribunale osservò, quindi, che la transazione era valida, anche perché l’art. 4 di essa prevedeva che il contratto «dovesse essere sottoscritto davanti al giudice, ma questo non era una condizione di efficacia», e poiché l’accordo era stato firmato da entrambe le parti, esso era da ritenere valido, e adottò la decisione di cessazione della materia del contendere.

Avverso la sentenza del Tribunale ricorre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie.

La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

Ric. 2022 n. 11631 sez.

VI – 3 -ad. 13-12-2022 Il primo motivo è così rubricato: «Violazione di giudicato e dell’articolo 2909 cod. civ.

Motivazione apparente». [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’opposizione era tardiva e che il decreto ingiuntivo era da ritenere passato in giudicato.

Il motivo, invero non particolarmente chiaro nella sua articolazione, sostiene che l’iscrizione a ruolo della causa di opposizione al monitorio avvenne il 30/05/2019 e che l’opponente non aveva prodotto la prova della notifica.

Il motivo è infondato in quanto l’iscrizione in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] è in armonia con la notifica dell’opposizione il precedente 20/05/2019 e, inoltre, l’ordinanza ha affermato che l’opposizione è stata proposta, anche se con citazione, al quarantesimo giorno, per cui la tardività dedotta dal ricorrente non si è in alcun modo verificata.

Il motivo è ugualmente infondato laddove sostiene che dell’opposizione l’opposto non era a conoscenza, poiché è incontroverso che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sia ritualmente difeso in giudizio.

Il secondo mezzo è così rubricato: «Motivazione apparente.

Violazione degli articoli 1362 e 1372 del codice civile».

In esso si sostiene che la transazione non poteva essere ritenuta valida in quanto non sottoscritta in giudizio,ossia dinanzi al giudice.

Il mezzo, al pari del precedente, è infondato ed è, in parte, inammissibile, posto che si compone di considerazioni di merito che non intaccano la validità della motivazione resa dal Tribunale, che ha escluso che la sottoscrizione in giudizio fosse requisito di efficacia dell’atto transattivo e oltre tutto, l’atto di transazione non è neppure specificamente indicato nei suoi elementi essenziali, a parte l’art. 4 relativo alle sottoscrizioni, e non viene chiarito, dall’odierno ricorrente, se l’atto Ric. 2022 n. 11631 sez.

VI – 3 -ad. 13-12-2022 transattivo, ossia il documento che contiene la transazione, sia stato prodotto oppure no.

Il richiamo alla giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U. n. 927 del 2022, secondo cui: Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 -che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art.641 c.p.c.) non appare in alcun modo conferente, trattandosi di pronuncia resa con riferimento al rito speciale locatizio e di mutamento di rito.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Ric. 2022 n. 11631 sez.

VI – 3 -ad. 13-12-2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – [OSCURATO:PERSONA] - TRANSAZIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.11631/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11631-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 2434/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 1/03/2022; Ric. 2022 n. 11631 sez. VI – 3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo, per prestazioni professionali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro dodicimilacinquecento (€ 12.500,00). Al decreto propose opposizione [OSCURATO:PERSONA], che introdusse il giudizio con citazione anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 biscod. proc. civ. (come previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011), sostenendo di aver pagato una parte della somma. Nel corso del giudizio l’opponente fece rilevare che tra le parti v’era stata una transazione, contestata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Siracusa, dopo aver disposto il mutamento del rito, affermò che l’opposizione era tempestiva benché proposta con citazione, perché la notifica era avvenuta il 20/05/2019, lunedì, quando i quaranta giorni per l’opposizione scadevano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (domenica). Il Tribunale osservò, quindi, che la transazione era valida, anche perché l’art. 4 di essa prevedeva che il contratto «dovesse essere sottoscritto davanti al giudice, ma questo non era una condizione di efficacia», e poiché l’accordo era stato firmato da entrambe le parti, esso era da ritenere valido, e adottò la decisione di cessazione della materia del contendere. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie. La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Ric. 2022 n. 11631 sez. VI – 3 -ad. 13-12-2022 Il primo motivo è così rubricato: «Violazione di giudicato e dell’articolo 2909 cod. civ. Motivazione apparente». [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’opposizione era tardiva e che il decreto ingiuntivo era da ritenere passato in giudicato. Il motivo, invero non particolarmente chiaro nella sua articolazione, sostiene che l’iscrizione a ruolo della causa di opposizione al monitorio avvenne il 30/05/2019 e che l’opponente non aveva prodotto la prova della notifica. Il motivo è infondato in quanto l’iscrizione in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] è in armonia con la notifica dell’opposizione il precedente 20/05/2019 e, inoltre, l’ordinanza ha affermato che l’opposizione è stata proposta, anche se con citazione, al quarantesimo giorno, per cui la tardività dedotta dal ricorrente non si è in alcun modo verificata. Il motivo è ugualmente infondato laddove sostiene che dell’opposizione l’opposto non era a conoscenza, poiché è incontroverso che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sia ritualmente difeso in giudizio. Il secondo mezzo è così rubricato: «Motivazione apparente. Violazione degli articoli 1362 e 1372 del codice civile». In esso si sostiene che la transazione non poteva essere ritenuta valida in quanto non sottoscritta in giudizio,ossia dinanzi al giudice. Il mezzo, al pari del precedente, è infondato ed è, in parte, inammissibile, posto che si compone di considerazioni di merito che non intaccano la validità della motivazione resa dal Tribunale, che ha escluso che la sottoscrizione in giudizio fosse requisito di efficacia dell’atto transattivo e oltre tutto, l’atto di transazione non è neppure specificamente indicato nei suoi elementi essenziali, a parte l’art. 4 relativo alle sottoscrizioni, e non viene chiarito, dall’odierno ricorrente, se l’atto Ric. 2022 n. 11631 sez. VI – 3 -ad. 13-12-2022 transattivo, ossia il documento che contiene la transazione, sia stato prodotto oppure no. Il richiamo alla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 927 del 2022, secondo cui: Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 -che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art.641 c.p.c.) non appare in alcun modo conferente, trattandosi di pronuncia resa con riferimento al rito speciale locatizio e di mutamento di rito. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Ric. 2022 n. 11631 sez. VI – 3 -ad. 13-12-2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio de
Decreto Cassazione n. 05677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris