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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44297/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla configurabilità, nei suoi confronti, della affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, è manifestamente infondato e, anzitutto, formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché evocative di una rivalutazione nel merito della vicenda processuale.

Come noto, sono inammissibili le doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte d'Appello ha chiarito ampiamente le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di affermare la colpevolezza dell'imputato (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), soprattutto desumendone la schiacciante gravità indiziaria dalla presenza di numerose impronte del ricorrente sulle parti dell'autovettura provento del reato e dal fatto che il proprietario, derubato, non avesse portato di recente la sua auto presso l'autolavaggio ove lavorava l'imputato.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla configurabilità, nei suoi confronti, della affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, è manifestamente infondato e, anzitutto, formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché evocative di una rivalutazione nel merito della vicenda processuale. Come noto, sono inammissibili le doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte d'Appello ha chiarito ampiamente le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di affermare la colpevolezza dell'imputato (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), soprattutto desumendone la schiacciante gravità indiziaria dalla presenza di numerose impronte del ricorrente sulle parti dell'autovettura provento del reato e dal fatto che il proprietario, derubato, non avesse portato di recente la sua auto presso l'autolavaggio ove lavorava l'imputato. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ot
Sentenza Cassazione n. 44297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris