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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15751/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della mancanza di motivazione in relazione all'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354, lamentando che il Tribunale di sorveglianza ha parcellizzato le singole violazioni omettendo di valutarle alla luce del complessivo comportamento detentivo - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta liberazione anticipata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari per il periodo 8 maggio 2019 - 7 maggio 2020, che le condotte poste in essere (consistite quella del 26 settembre 2019 nel rinvenimento di diversi oggetti la cui detenzione non era consentita e quella dell'i maggio 2020 nell'atteggiamento aggressivo nei confronti di un agente penitenziario per non avere a Tintis consentito di ritirare alimenti dal freezer prima del tempo previsto) in netto contrasto con una reale adesione ai fini rieducativi della pena in detto periodo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della mancanza di motivazione in relazione all'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, lamentando che il Tribunale di sorveglianza ha parcellizzato le singole violazioni omettendo di valutarle alla luce del complessivo comportamento detentivo - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta liberazione anticipata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari per il periodo 8 maggio 2019 - 7 maggio 2020, che le condotte poste in essere (consistite quella del 26 settembre 2019 nel rinvenimento di diversi oggetti la cui detenzione non era consentita e quella dell'i maggio 2020 nell'atteggiamento aggressivo nei confronti di un agente penitenziario per non avere a Tintis consentito di ritirare alimenti dal freezer prima del tempo previsto) in netto contrasto con una reale adesione ai fini rieducativi della pena in detto periodo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2
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