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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36094/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Aiello del Sabato, 13 settembre 2019).

In data 10/05/23, è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i motivi proposti (violazione degli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto superflui tutti i testimoni richiesti dalle parti, tra cui anche l'unico testimone della difesa; vizio di motivazione in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; mancata assunzione di una prova decisiva), sono manifestamente infondati alla luce della motivazione adeguata offerta dalla sentenza impugnata (pp. 3 e 4) sui punti riproposti con il presente ricorso, dovendosi altresì considerare che la motivazione del provvedimento di diniego di ammissione del teste risulta integrata con le ragioni esposte dal Giudice in sentenza, avendo quest'ultima dato conto delle ragioni della ritenuta superfluità del teste della difesa (cfr. sul punto Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Iurescia, Rv. 263947 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Aiello del Sabato, 13 settembre 2019). In data 10/05/23, è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi proposti (violazione degli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto superflui tutti i testimoni richiesti dalle parti, tra cui anche l'unico testimone della difesa; vizio di motivazione in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; mancata assunzione di una prova decisiva), sono manifestamente infondati alla luce della motivazione adeguata offerta dalla sentenza impugnata (pp. 3 e 4) sui punti riproposti con il presente ricorso, dovendosi altresì considerare che la motivazione del provvedimento di diniego di ammissione del teste risulta integrata con le ragioni esposte dal Giudice in sentenza, avendo quest'ultima dato conto delle ragioni della ritenuta superfluità del teste della difesa (cfr. sul punto Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Iurescia, Rv. 263947 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris