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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07844/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'assenza di prova della finalità di spaccio.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e in subordine delle pene sostitutive.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità complessiva delle sostanze stupefacenti sequestrate, idonea a ricavare circa 75 dosi singole, dato oggettivamente incompatibile con un uso esclusivamente personale o con l'ipotesi di una mera scorta, anche in considerazione della rapida degradabilità del principio attivo e della diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta, sintomatica della dimestichezza dell'imputato con il traffico di dorga.

Inoltre, la Corte ha sottolineato la presenza di due bilancini di precisione e di numerose bustine in plastica con chiusura a pressione, strumenti tipicamente destinati al confezionamento di singole dosi e recanti tracce delle medesime sostanze rinvenute, circostanza che esclude in modo univoco la destinazione al consumo personale.

L'insieme degli elementi fattuali, unitariamente valutati, rende pertanto implausibile la tesi difensiva dell'uso personale e legittima pienamente l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per detenzione ai fini di spaccio.

Quanto alla seconda doglianza, si osserva che in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo.

Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 20/11/1990 Ud. (dep. 06/04/1991 ) Rv. 187298 - 01; Sez.3, n.44458 del 30/09/2015 Ud. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 265613).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato i precedenti giudiziari dell'imputato, già condannato in primo grado per reati della stessa specie, precisando che la mancata definitività della condanna non preclude la formulazione di una prognosi negativa ai fini dell'art. 163 cod. pen.

Le modalità della condotta, caratterizzate dal possesso di materiale idoneo al confezionamento di singole dosi e dalla dimestichezza con sostanze stupefacenti di diversa natura, risultano indicative di una stabile dedizione al commercio di droga e legittimano l'esclusione sia della concessione dei benefici invocati sia della sostituzione della pena, non essendo le misure richieste idonee a prevenire il rischio di reiterazione criminosa.

Quanto alla richiesta di riduzione della pena, la Corte ha rilevato che la stessa era già stata determinata in misura minima dal giudice di primo grado.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'assenza di prova della finalità di spaccio. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e in subordine delle pene sostitutive. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità complessiva delle sostanze stupefacenti sequestrate, idonea a ricavare circa 75 dosi singole, dato oggettivamente incompatibile con un uso esclusivamente personale o con l'ipotesi di una mera scorta, anche in considerazione della rapida degradabilità del principio attivo e della diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta, sintomatica della dimestichezza dell'imputato con il traffico di dorga. Inoltre, la Corte ha sottolineato la presenza di due bilancini di precisione e di numerose bustine in plastica con chiusura a pressione, strumenti tipicamente destinati al confezionamento di singole dosi e recanti tracce delle medesime sostanze rinvenute, circostanza che esclude in modo univoco la destinazione al consumo personale. L'insieme degli elementi fattuali, unitariamente valutati, rende pertanto implausibile la tesi difensiva dell'uso personale e legittima pienamente l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per detenzione ai fini di spaccio. Quanto alla seconda doglianza, si osserva che in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 20/11/1990 Ud. (dep. 06/04/1991 ) Rv. 187298 - 01; Sez.3, n.44458 del 30/09/2015 Ud. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 265613). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato i precedenti giudiziari dell'imputato, già condannato in primo grado per reati della stessa specie, precisando che la mancata definitività della condanna non preclude la formulazione di una prognosi negativa ai fini dell'art. 163 cod. pen. Le modalità della condotta, caratterizzate dal possesso di materiale idoneo al confezionamento di singole dosi e dalla dimestichezza con sostanze stupefacenti di diversa natura, risultano indicative di una stabile dedizione al commercio di droga e legittimano l'esclusione sia della concessione dei benefici invocati sia della sostituzione della pena, non essendo le misure richieste idonee a prevenire il rischio di reiterazione criminosa. Quanto alla richiesta di riduzione della pena, la Corte ha rilevato che la stessa era già stata determinata in misura minima dal giudice di primo grado. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il co
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