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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47401/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelserttré le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] yro) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza in data 7/06/21 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del tentato omicidio sdi [OSCURATO:PERSONA].

Questi i fatti come ricostruiti dal primo Giudice.

I carabinieri della Compagnia di Giarre, intervenuti nel pomeriggio del 26 agosto a seguito della segnalazione di una lite tra persone, avevano avuto modo di riscontrare la presenza di diverse persone e di un'ambulanza del servizio 118 che [OSCURATO:PERSONA] (assunto a sommarie informazioni testimoniali in quel frangente) aveva riferito di avere contattato dopo avere visto l'odierna persona offesa giacente a terra ricoperta di sangue.

Escussa successivamente a s.i.t. la persona offesa, trasportata nell'immediatezza al [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (ove aveva fatto accesso con codice rosso a causa del trauma riportato), la stessa aveva riferito di essere intervenuta nel corso di una lite, di essere stata, quindi, ferita senza realizzare chi lo avesse fatto, e di avere, pertanto, perso i sensi, riprendendosi solo a bordo dell'ambulanza.

I militari avevano, poi, assunto nuovamente a sommarie informazioni testimoniali i soggetti già escussi ed 'anche i familiari della vittima dell'aggressione, sottoponendo, inoltre, ad intercettazione le conversazioni tra presenti intervenute nei locali dove gli stessi erano stati convocati.

In tale occasione la persona offesa aveva ribadito la medesima ricostruzione della vicenda (emergendo dalle conversazioni, però, che la stessa, nonostante i solleciti dei familiari ivi presenti e in particolare del padre, si fosse rifiutata di riferire l'identità del suo aggressore).

Musumeci, ritornato dopo poco presso gli uffici dei carabinieri, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato la sua volontà di rendere dichiarazioni e riferito di essere stato accoltellato da [OSCURATO:PERSONA] per essere intervenuto a difesa di [OSCURATO:PERSONA] contro cui l'indagato si stava accanendo per avergli rimproverato il figlio; tali dichiarazioni erano riscontrate da quelle del suddetto testimone oculare.

Il primo Giudice, sulla base di dette risultanze investigative, concludeva per la sussistenza di Una solida piattaforma indiziaria in ordine al contestato tentato omicidio.

Osservando al riguardo come le dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare, già vittima dell'iniziale aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla dinamica del tentativo omicidiario, si caratterizzassero, rispetto a quelle rese inizialmente, di natura mendace, per intrinseca coerenza, logicità, spontaneità e genuinità; come il narrato dei suddetti, preciso e circostanziato, trovasse riscontro nella documentazione fotografica realizzata dalla Polizia giudiziaria intervenuta dopo la commissione del delitto, nella documentazione medica relativa alle lesioni cagionate, nonché nell'attività di intercettazione delle conversazioni tra presenti svolte negli uffici dei carabinieri; come il genitore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], avesse richiamato nelle sue affermazioni oggetto di captazione l'antefatto relativo ai contatti del proprio congiunto col figlio dell'aggressore, il quale aveva fatto intervenire il padre, e avesse, inoltre, chiesto al figlio le ragioni della sua reticenza sulla identità del feritore; come la persona offesa e il testimone oculare avessero spiegato le ragioni dell'iniziale mendace narrazione, riferibili al dichiarato timore di esporsi e, riguardo a [OSCURATO:PERSONA], per le espresse minacce di morte che l'indagato gli aveva rivolto al fine di dissuaderlo dal denunciare i fatti; come la condotta dell'indagato descritta dai suddetti integrasse a titolo di gravità indiziaria la fattispecie del tentato omicidio (sia in relazione all'elemento oggettivo che a quello soggettivo di detto delitto).

Al contrario, il Tribunale del riesame ritiene fondato il gravame della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e insussistente un grave quadro indiziario in ordine al tentato omicidio.

Osserva al riguardo come: - soprattutto dal compendio captativo in atti siano emerse delle circostanze dissonanti rispetto alla ricostruzione dei fatti rassegnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, peraltro, come riportato nella CNR del 30 dicembre 2020 dei carabinieri della Compagnia di Giarre, si erano presentati insieme a rendere spontanee dichiarazioni; - una prima smentita della veridicità del racconto di Musumeci derivi dalla frase indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] al figlio ("quel ragazzo se la stava prendendo con me perché tu te la sei presa con quel ragazzo che ha chiamato suo padre"), non risultando, quindi, vero che Musumeci sarebbe intervenuto, come da lui riferito e confermato da [OSCURATO:PERSONA], solo al momento in cui la lite tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in difesa del figlio, era già in atto, risultando, invece, avere partecipato egli stesso alla contesa verbale col figlio dell'indagato, che poi aveva sollecitato l'intervento del genitore (come da quest'ultimo confermato in sede di interrogatorio di garanzia); - un'ulteriore smentita provenga dal prosieguo della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre (in cui il primo riferiva "volevano ammazzare a quello e stavano ammazzando a me", il padre ribatteva "infatti si è visto" e il figlio replicava "lo volevo ammazzare"), legittimante la plausibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti, che vedrebbe coinvolti nella contesa fisica esitata nel ferimento della persona offesa anche altri soggetti rimasti del tutto estranei alla narrazione di quest'ultima e a quella di [OSCURATO:PERSONA], limitatosi ad aggiungere di avere spostato, dopo il ferimento di Musumeci, con altri soggetti intervenuti successivamente, il corpo privo di sensi dello stesso presso altra palazzina' (F), creando ulteriori dubbi sull'accaduto; - anche a volere ritenere che Musumeci, nel parlare col padre ("prima lo mando all'ospedale e poi dico tutta la verità", "lo volevo ammazzare"), si riferisse all'odierno indagato, emerga un suo atteggiamento del tutto contrastante con il preteso timore che avrebbe giustificato l'iniziale reticente versione dei fatti.

Osservano, ancora, i Giudici del riesame che va rimarcata la stranezza: - del fatto che i due dichiaranti si fossero visti presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] prima di portarsi insieme in caserma, che potrebbe far ipotizzare una concertazione sul resoconto da riportare agli inquirenti; - dell'iniziale negazione da parte di Musumeci della conoscenza di Mercurio, ossia di colui che aveva richiesto l'intervento dei soccorsi, circostanza risaltata dal tenore delle captazioni in cui Mercurio stesso rimproverava Musumeci per tale falsa affermazione.

E concludono, «sulla base di tutte le evidenziate discrasie rispetto a quella che è sembrata una piana ricostruzione dei fatti», per la plausibilità di «un alternativo dipanarsi della vicenda» e per la necessità di «approfondimenti investigativi volti a superare i fondati dubbi emersi dalle captazioni in atti e dalle circostanze testè evidenziate, che allo stato non consentono di ritenere attinta, con il dovuto grado di gravità, la soglia indiziaria in ordine al delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA]».

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere travisato i dati probatori emersi dall'attività di indagine condotta.

Rileva che, pure ad ammettere, sulla base delle conversazioni intercettate, che la persona offesa abbia omesso di dichiarare la verità in ordine all'antefatto, limitandosi, in relazione a quanto chiestogli per come emergente dal verbale, a narrare ciò che è accaduto dal momento dell'aggressione da parte dell'indagato in danno di [OSCURATO:PERSONA], non si comprende perché a) l'uso del plurale da parte di Musumeci sia stato ritenuto elemento idoneo a far dubitare in ordine alla ricostruzione dei fatti, b) lo sfogo di Musumeci col padre contro l'indagato venga ritenuto, a fronte di un'indubbia reticenza iniziale, riprova di assenza di timore nei confronti di quest'ultimo, c) l'incontro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] tra questi e Musumeci, prima di recarsi in caserma, venga considerato sospetto.

Rileva il ricorrente che l'aver taciuto, da parte della persona offesa, sulla conoscenza di Mercurio o comunque l'essere stata la stessa inizialmente reticente sulla narrazione della vicenda non ha alcuna refluenza sui fatti oggetto di imputazione provvisoria.

Il Procuratore ricorrente insiste, alla luce di tali argomentazioni, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presenta note difensive con le quali insiste per la conferma dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Il Tribunale del riesame di Catania ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania esprimendo «riserve di concreta attendibilità del resoconto dei due tardivi propalanti», tali da non consentire «di condividere la troppo semplicistica tesi accusatoria» e da non «ritenere attinta, con il dovuto grado di gravità, la soglia indiziaria in ordine al delitto contestato al [OSCURATO:PERSONA]».

Ma - come attentamente evidenziato dall'Avvocato Generale nella sua requisitoria assolutamente condivisibile - affermare, come da ordinanza di riesame, che l'antefatto rechi punti di oscurità o che le dichiarazioni dei due "propalanti" (come sono denominate le fonti dichiarative, tra cui la parte offesa) autorizzino rilievi di incerta credibilità non significa per ciò stesso elidere la gravità indiziaria in un'ipotesi di reato ad evento materiale.

In particolare, la considerazione che possa ipotizzarsi una causale diversa del tentativo omicidiario o, persino, il concorso di altri soggetti (sulla base dell'uso della forma plurale nelle conversazioni intercettate) non esimeva il Tribunale del riesame dal confrontarsi con la gravità indiziaria scaturente dall'oggettiva azione omicidiaria subita da [OSCURATO:PERSONA] o comunque da un obbligo motivazionale rigoroso circa l'abbattimento dei gravi indizi a carico dell'indagato, in ragione di «punti oscuri» ovvero della «reticenza» ritenuta in capo alla vittima (le cui dichiarazioni, invero, non integrano una chiamata in reità rispetto alla quale decisivo ed assorbente appare il profilo di credibilità soggettiva).

L'ordinanza di riesame trascura l'incontestato dato materiale del ferimento, con pericolo di vita, del Musumeci, nella sua oggettiva valenza indiziaria, quale che ne sia la causale o l'antefatto e a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo fosse la vittima designata ab origine ovvero l'estemporaneo difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Si sofferma su aspetti che sembrano marginali e dei quali comunque non motiva l'assorbente rilevanza.

Tra cui in particolare l'iniziale reticenza della vittima, che viene ampiamente e logicamente giustificata dal primo Giudice sulla base della caratura criminale dell'indagato.

Tali vizi e/o carenze motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni svolte, al Tribunale di Catania, Sezione del Riesame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelserttré le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] yro) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza in data 7/06/21 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del tentato omicidio sdi [OSCURATO:PERSONA]. Questi i fatti come ricostruiti dal primo Giudice. I carabinieri della Compagnia di Giarre, intervenuti nel pomeriggio del 26 agosto a seguito della segnalazione di una lite tra persone, avevano avuto modo di riscontrare la presenza di diverse persone e di un'ambulanza del servizio 118 che [OSCURATO:PERSONA] (assunto a sommarie informazioni testimoniali in quel frangente) aveva riferito di avere contattato dopo avere visto l'odierna persona offesa giacente a terra ricoperta di sangue. Escussa successivamente a s.i.t. la persona offesa, trasportata nell'immediatezza al [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (ove aveva fatto accesso con codice rosso a causa del trauma riportato), la stessa aveva riferito di essere intervenuta nel corso di una lite, di essere stata, quindi, ferita senza realizzare chi lo avesse fatto, e di avere, pertanto, perso i sensi, riprendendosi solo a bordo dell'ambulanza. I militari avevano, poi, assunto nuovamente a sommarie informazioni testimoniali i soggetti già escussi ed 'anche i familiari della vittima dell'aggressione, sottoponendo, inoltre, ad intercettazione le conversazioni tra presenti intervenute nei locali dove gli stessi erano stati convocati. In tale occasione la persona offesa aveva ribadito la medesima ricostruzione della vicenda (emergendo dalle conversazioni, però, che la stessa, nonostante i solleciti dei familiari ivi presenti e in particolare del padre, si fosse rifiutata di riferire l'identità del suo aggressore). Musumeci, ritornato dopo poco presso gli uffici dei carabinieri, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato la sua volontà di rendere dichiarazioni e riferito di essere stato accoltellato da [OSCURATO:PERSONA] per essere intervenuto a difesa di [OSCURATO:PERSONA] contro cui l'indagato si stava accanendo per avergli rimproverato il figlio; tali dichiarazioni erano riscontrate da quelle del suddetto testimone oculare. Il primo Giudice, sulla base di dette risultanze investigative, concludeva per la sussistenza di Una solida piattaforma indiziaria in ordine al contestato tentato omicidio. Osservando al riguardo come le dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare, già vittima dell'iniziale aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla dinamica del tentativo omicidiario, si caratterizzassero, rispetto a quelle rese inizialmente, di natura mendace, per intrinseca coerenza, logicità, spontaneità e genuinità; come il narrato dei suddetti, preciso e circostanziato, trovasse riscontro nella documentazione fotografica realizzata dalla Polizia giudiziaria intervenuta dopo la commissione del delitto, nella documentazione medica relativa alle lesioni cagionate, nonché nell'attività di intercettazione delle conversazioni tra presenti svolte negli uffici dei carabinieri; come il genitore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], avesse richiamato nelle sue affermazioni oggetto di captazione l'antefatto relativo ai contatti del proprio congiunto col figlio dell'aggressore, il quale aveva fatto intervenire il padre, e avesse, inoltre, chiesto al figlio le ragioni della sua reticenza sulla identità del feritore; come la persona offesa e il testimone oculare avessero spiegato le ragioni dell'iniziale mendace narrazione, riferibili al dichiarato timore di esporsi e, riguardo a [OSCURATO:PERSONA], per le espresse minacce di morte che l'indagato gli aveva rivolto al fine di dissuaderlo dal denunciare i fatti; come la condotta dell'indagato descritta dai suddetti integrasse a titolo di gravità indiziaria la fattispecie del tentato omicidio (sia in relazione all'elemento oggettivo che a quello soggettivo di detto delitto). Al contrario, il Tribunale del riesame ritiene fondato il gravame della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e insussistente un grave quadro indiziario in ordine al tentato omicidio. Osserva al riguardo come: - soprattutto dal compendio captativo in atti siano emerse delle circostanze dissonanti rispetto alla ricostruzione dei fatti rassegnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, peraltro, come riportato nella CNR del 30 dicembre 2020 dei carabinieri della Compagnia di Giarre, si erano presentati insieme a rendere spontanee dichiarazioni; - una prima smentita della veridicità del racconto di Musumeci derivi dalla frase indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] al figlio ("quel ragazzo se la stava prendendo con me perché tu te la sei presa con quel ragazzo che ha chiamato suo padre"), non risultando, quindi, vero che Musumeci sarebbe intervenuto, come da lui riferito e confermato da [OSCURATO:PERSONA], solo al momento in cui la lite tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in difesa del figlio, era già in atto, risultando, invece, avere partecipato egli stesso alla contesa verbale col figlio dell'indagato, che poi aveva sollecitato l'intervento del genitore (come da quest'ultimo confermato in sede di interrogatorio di garanzia); - un'ulteriore smentita provenga dal prosieguo della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre (in cui il primo riferiva "volevano ammazzare a quello e stavano ammazzando a me", il padre ribatteva "infatti si è visto" e il figlio replicava "lo volevo ammazzare"), legittimante la plausibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti, che vedrebbe coinvolti nella contesa fisica esitata nel ferimento della persona offesa anche altri soggetti rimasti del tutto estranei alla narrazione di quest'ultima e a quella di [OSCURATO:PERSONA], limitatosi ad aggiungere di avere spostato, dopo il ferimento di Musumeci, con altri soggetti intervenuti successivamente, il corpo privo di sensi dello stesso presso altra palazzina' (F), creando ulteriori dubbi sull'accaduto; - anche a volere ritenere che Musumeci, nel parlare col padre ("prima lo mando all'ospedale e poi dico tutta la verità", "lo volevo ammazzare"), si riferisse all'odierno indagato, emerga un suo atteggiamento del tutto contrastante con il preteso timore che avrebbe giustificato l'iniziale reticente versione dei fatti. Osservano, ancora, i Giudici del riesame che va rimarcata la stranezza: - del fatto che i due dichiaranti si fossero visti presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] prima di portarsi insieme in caserma, che potrebbe far ipotizzare una concertazione sul resoconto da riportare agli inquirenti; - dell'iniziale negazione da parte di Musumeci della conoscenza di Mercurio, ossia di colui che aveva richiesto l'intervento dei soccorsi, circostanza risaltata dal tenore delle captazioni in cui Mercurio stesso rimproverava Musumeci per tale falsa affermazione. E concludono, «sulla base di tutte le evidenziate discrasie rispetto a quella che è sembrata una piana ricostruzione dei fatti», per la plausibilità di «un alternativo dipanarsi della vicenda» e per la necessità di «approfondimenti investigativi volti a superare i fondati dubbi emersi dalle captazioni in atti e dalle circostanze testè evidenziate, che allo stato non consentono di ritenere attinta, con il dovuto grado di gravità, la soglia indiziaria in ordine al delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA]». 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere travisato i dati probatori emersi dall'attività di indagine condotta. Rileva che, pure ad ammettere, sulla base delle conversazioni intercettate, che la persona offesa abbia omesso di dichiarare la verità in ordine all'antefatto, limitandosi, in relazione a quanto chiestogli per come emergente dal verbale, a narrare ciò che è accaduto dal momento dell'aggressione da parte dell'indagato in danno di [OSCURATO:PERSONA], non si comprende perché a) l'uso del plurale da parte di Musumeci sia stato ritenuto elemento idoneo a far dubitare in ordine alla ricostruzione dei fatti, b) lo sfogo di Musumeci col padre contro l'indagato venga ritenuto, a fronte di un'indubbia reticenza iniziale, riprova di assenza di timore nei confronti di quest'ultimo, c) l'incontro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] tra questi e Musumeci, prima di recarsi in caserma, venga considerato sospetto. Rileva il ricorrente che l'aver taciuto, da parte della persona offesa, sulla conoscenza di Mercurio o comunque l'essere stata la stessa inizialmente reticente sulla narrazione della vicenda non ha alcuna refluenza sui fatti oggetto di imputazione provvisoria. Il Procuratore ricorrente insiste, alla luce di tali argomentazioni, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presenta note difensive con le quali insiste per la conferma dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Il Tribunale del riesame di Catania ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania esprimendo «riserve di concreta attendibilità del resoconto dei due tardivi propalanti», tali da non consentire «di condividere la troppo semplicistica tesi accusatoria» e da non «ritenere attinta, con il dovuto grado di gravità, la soglia indiziaria in ordine al delitto contestato al [OSCURATO:PERSONA]». Ma - come attentamente evidenziato dall'Avvocato Generale nella sua requisitoria assolutamente condivisibile - affermare, come da ordinanza di riesame, che l'antefatto rechi punti di oscurità o che le dichiarazioni dei due "propalanti" (come sono denominate le fonti dichiarative, tra cui la parte offesa) autorizzino rilievi di incerta credibilità non significa per ciò stesso elidere la gravità indiziaria in un'ipotesi di reato ad evento materiale. In particolare, la considerazione che possa ipotizzarsi una causale diversa del tentativo omicidiario o, persino, il concorso di altri soggetti (sulla base dell'uso della forma plurale nelle conversazioni intercettate) non esimeva il Tribunale del riesame dal confrontarsi con la gravità indiziaria scaturente dall'oggettiva azione omicidiaria subita da [OSCURATO:PERSONA] o comunque da un obbligo motivazionale rigoroso circa l'abbattimento dei gravi indizi a carico dell'indagato, in ragione di «punti oscuri» ovvero della «reticenza» ritenuta in capo alla vittima (le cui dichiarazioni, invero, non integrano una chiamata in reità rispetto alla quale decisivo ed assorbente appare il profilo di credibilità soggettiva). L'ordinanza di riesame trascura l'incontestato dato materiale del ferimento, con pericolo di vita, del Musumeci, nella sua oggettiva valenza indiziaria, quale che ne sia la causale o l'antefatto e a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo fosse la vittima designata ab origine ovvero l'estemporaneo difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Si sofferma su aspetti che sembrano marginali e dei quali comunque non motiva l'assorbente rilevanza. Tra cui in particolare l'iniziale reticenza della vittima, che viene ampiamente e logicamente giustificata dal primo Giudice sulla base della caratura criminale dell'indagato. Tali vizi e/o carenze motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni svolte, al Tribunale di Catania, Sezione del Riesame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania,
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