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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 44707/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento senza rinvio; Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e i motivi nuovi depositati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo l'appello cautelare proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano del 3.11.2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere per il reato continuato di estorsione, aggravato dall'aver agito più persone riunite.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 289 cod. proc. pen., 393 e 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo al profilo della valutazione del materiale indiziario.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.273 e 289 cod. proc. pen., 393 e 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti storici, da ricondurre alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. 2.2 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. 3.

Con motivi nuovi depositati a mezzo pec il 23 maggio 2022 la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 22 e 291, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale del riesame e per l'insussistenza del requisito dell'urgenza richiesto dall'art. 291 cod. proc. pen.; allegava ai motivi la decisione del G.u.p. del Tribunale di Milano che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, in favore di quella di Alessandria, in relazione alla contestata estorsione, segnalando in ogni caso l'assenza del requisito dell'urgenza - considerata l'epoca di commissione dei fatti risalente all'anno 2019 - che avrebbe legittimato la provvisoria emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare.

4. All'udienza dell'8 giugno 2022, il Collegio disponeva l'acquisizione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano del 17 maggio 2022 che aveva dichiarato la propria incompetenza, richiedendo altresì informazioni presso il giudice cui erano stati trasmessi gli atti per accertare l'emissione di nuovi titoli cautelari nei confronti del ricorrente.

Acquisiti i documenti e le informazioni richieste, il giudizio veniva trattato nell'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va rilevato, infatti, che la statuizione emessa nel giudizio di merito (in sede di udienza preliminare) quanto all'incompetenza territoriale del giudice che, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto l'applicazione della misura cautelare, fa venir meno la possibilità che l'ordinanza oggetto di impugnazione - ove l'esito del ricorso fosse sfavorevole per l'imputato - possa trovare esecuzione, anche alla luce dell'accertata mancata emissione, nei termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen., di un nuovo titolo cautelare.

In questa situazione processuale, infatti, «la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal Tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva» (Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, Molinaro, Rv. 259448 - 01).

Né, ove le ragioni del ricorso fossero state giudicate fondate, la soluzione sarebbe mutata; l'eventuale annullamento dell'ordinanza dovrebbe comportare lo svolgimento del giudizio di rinvio presso un'autorità già dichiarata incompetente e, dunque, priva del potere di emettere misure cautelari.

2. Alle statuizioni che precedono consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento senza rinvio; Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e i motivi nuovi depositati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo l'appello cautelare proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano del 3.11.2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere per il reato continuato di estorsione, aggravato dall'aver agito più persone riunite. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 289 cod. proc. pen., 393 e 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo al profilo della valutazione del materiale indiziario. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.273 e 289 cod. proc. pen., 393 e 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti storici, da ricondurre alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. 2.2 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. 3. Con motivi nuovi depositati a mezzo pec il 23 maggio 2022 la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 22 e 291, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale del riesame e per l'insussistenza del requisito dell'urgenza richiesto dall'art. 291 cod. proc. pen.; allegava ai motivi la decisione del G.u.p. del Tribunale di Milano che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, in favore di quella di Alessandria, in relazione alla contestata estorsione, segnalando in ogni caso l'assenza del requisito dell'urgenza - considerata l'epoca di commissione dei fatti risalente all'anno 2019 - che avrebbe legittimato la provvisoria emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare. 4. All'udienza dell'8 giugno 2022, il Collegio disponeva l'acquisizione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano del 17 maggio 2022 che aveva dichiarato la propria incompetenza, richiedendo altresì informazioni presso il giudice cui erano stati trasmessi gli atti per accertare l'emissione di nuovi titoli cautelari nei confronti del ricorrente. Acquisiti i documenti e le informazioni richieste, il giudizio veniva trattato nell'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va rilevato, infatti, che la statuizione emessa nel giudizio di merito (in sede di udienza preliminare) quanto all'incompetenza territoriale del giudice che, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto l'applicazione della misura cautelare, fa venir meno la possibilità che l'ordinanza oggetto di impugnazione - ove l'esito del ricorso fosse sfavorevole per l'imputato - possa trovare esecuzione, anche alla luce dell'accertata mancata emissione, nei termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen., di un nuovo titolo cautelare. In questa situazione processuale, infatti, «la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal Tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva» (Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, Molinaro, Rv. 259448 - 01). Né, ove le ragioni del ricorso fossero state giudicate fondate, la soluzione sarebbe mutata; l'eventuale annullamento dell'ordinanza dovrebbe comportare lo svolgimento del giudizio di rinvio presso un'autorità già dichiarata incompetente e, dunque, priva del potere di emettere misure cautelari. 2. Alle statuizioni che precedono consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza ri
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