CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei i ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa in data 26 febbraio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna per i reati contestati. Con la sentenza emessa in data 26 febbraio 2020, in esito a giudizio ordinario, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati: - di cui agli artt. 110 c.p., 56 c.p., 575 c.p., aggravati dall'art. 7 L. 203/1991, oggi art. 416 bis co. 1 c.p. (Capo 5) per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; - di cui agli artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74 per la detenzione dell'arma arma da sparo, delitti aggravati dal nesso teleologico e ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991 (Capo 6); - di cui agli artt. 635, co. 2, c.p., 61 n. 1 c.p., 7 L. 203/1991 per avere commesso il reato di danneggiamento aggravato (Capo 3); - di cui agli artt. 110 c.p., 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 L. 203/1991 (Capo 4); - di cui agli artt. 81 c.p., 385 c.p., 61 n. 2 c.p., 7 L. 203/91(Capo 9). Il Tribunale aveva considerato i reati unificati dal vincolo della continuazione e, applicata la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni undici di reclusione. Aveva, inoltre, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei soli reati di cui ai capi 5), 6), unificati dal vincolo della continuazione, applicata la recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni dieci di reclusione. La Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni nove e mesi dieci di reclusione per Napolitano e in anni nove e mesi sei di reclusione per Santaniello. 1.2. La vicenda per la quale sono state emesse dette sentenze si è sviluppata nell'ambito delle vicende associative afferenti un'articolazione dell'associazione camorrista denominata [OSCURATO:PERSONA]. Il nucleo centrale dei fatti ruota intorno agli atti intimidatori perpetrati dagli imputati presso l'esercizio commerciale "Tristar" gestito dalla famiglia Capodanno, sfociati nell'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco all'interno del predetto negozio di telefonia al cui interno si trovava il [OSCURATO:PERSONA]. La sera del 3 febbraio 2015 veniva danneggiata la saracinesca del negozio di telefonia Tristar, ubicato al corso [OSCURATO:PERSONA], attinta da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da due armi di calibro diverso. Per tali fatti è stato condannato il solo Napolitano, responsabile anche del delitto di evasione, essendosi allontanato dalla propria abitazione dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari.Nel tardo pomeriggio del 4 febbraio 2015 venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco all'interno del predetto negozio di telefonia, che era aperto, ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA], all'interno del negozio, e sul marciapiede contiguo il figlio [OSCURATO:PERSONA] nonché la figlia [OSCURATO:PERSONA] che aveva con sé il figlio [OSCURATO:PERSONA] di due anni: per tale episodio Santaniello e Napolitano sono stati condannati come esecutori materiali del tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.l. c.p. L'aggravante è stata contestata in quanto gli imputati avevano agito avvalendosi dei collegamenti propri e di [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'azione (ma assolta in primo grado), con il [OSCURATO:PERSONA], nonché al fine di agevolare l'associazione di appartenenza e di dimostrare che un'offesa ad un affiliato non resta impunita. 1.3. Nel corso del procedimento di appello entrambi gli imputati, dopo avere rinunciato ai motivi di appello con cui si deduceva la inutilizzabilità delle intercettazioni e delle prove testimoniali e si negava la responsabilità per i fatti contestati, ammettevano la partecipazione per le condotte del 3 e del 4 febbraio 2015 ma negavano l'animus necandi rispetto all'imputazione di tentato omicidio. Napolitano riferiva di essere stato indotto ad agire da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva riferito di essere stata aggredita dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], e di essersi recato presso l'esercizio commerciale al solo fine intimidatorio. L'imputato sosteneva che i colpi di pistola da lui sparati erano stati indirizzati in direzione opposta rispetto al punto in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto presente all'interno del negozio, che aveva la saracinesca per metà abbassata. Santaniello, dal canto suo, si limitava ad affermare di avere accompagnato Napolitano al negozio con il fine di incutere timore ai Capodanno. La difesa degli imputati, pertanto, insisteva esclusivamente sui motivi relativi alla qualificazione giuridica della condotta contestata come tentato omicidio, nonché su quelli concernenti la dosimetria della pena e l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. 1.4. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di riqualificazione della condotta contestata come tentato omicidio nel reato di tentate lesioni e danneggiamento aggravato, ritenendo sussistente l'animus necandi: in effetti, l'imputato non si era limitato a sparare contro la saracinesca dell'esercizio commerciale, ma aveva proseguito l'azione criminosa all'interno del locale, sparando colpi ad altezza d'uomo con una direzione dal basso verso l'alto. La sentenza sottolinea la differenza tra l'azione del 3 febbraio, nel corso della quale gli autori si erano limitati ad esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'esercizio commerciale ed esternamente ad esso, e quella del 4 febbraio, quando all'interno dell'esercizio, che aveva la saracinesca chiusa per metà, si trovava [OSCURATO:PERSONA]: in quell'occasione erano stati esplosi nove colpi di arma da fuoco, di cui almeno sei all'interno del locale e ad altezza d'uomo. La dinamica era stata ricostruita sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza e delle testimonianze dei presenti. [OSCURATO:PERSONA] e Napolitano a bordo di un ciclomotòre, il secondo si era avvicinato al negozio, si era chinato in ragione della saracinesca parzialmente abbassata, si era accertato della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco all'interno del locale ad altezza d'uomo; del resto, lo stesso imputato aveva ammesso di avere esploso tre colpi all'interno del locale dopo essersi accertato della presenza di [OSCURATO:PERSONA]. I colpi erano stati indirizzati verso la persona di questi, come dallo stesso riferito; ad altezza d'uomo, come dimostrava l'ogiva conficcata nel muro perimetrale interno del negozio. Non si trattava di un'azione dimostrativa, ma funzionale a colpire i soggetti presenti all'interno. La sentenza concentra la sua attenzione sull'ogiva conficcata nel muro a due metri da terra: la traiettoria era dal basso verso l'alto, in conseguenza dell'abbassamento dello sparatore per superare la saracinesca, e quindi era idonea ad uccidere le persone all'interno. Le affermazioni di Napolitano di avere indirizzato i colpi in direzione opposta a quella in cui via via si spostava la vittima era inconferente e dettata da scopi meramente difensivi. In effetti, per non uccidere sarebbe stato sufficiente esplodere i colpi all'esterno e non ripetuti colpi all'interno ad altezza d'uomo. Anche il movente sorreggeva la convinzione che la volontà dello sparatore fosse di uccidere: dall'originario motivo di carattere sentimentale, vi era stata un'escalation con l'aggressione subita dalla Boccia e l'intervento di Donadeo, finalizzato a ripristinare l'egemonia del suo gruppo a fronte dell'aperta opposizione dei Capodanno. [OSCURATO:PERSONA], dopo l'intimidazione del 3 febbraio, aveva pubblicato sui social una risposta con cui dimostrava di non essere intimidito, invitando gli autori a non prendersela con il negozio, ma con lui. Sussisteva, quindi, il dolo diretto di omicidio, sotto forma di dolo alternativo. Pertanto, il tentato omicidio non poteva essere diversamente qualificato. La Corte d'Appello ha respinto, inoltre, la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 c.p. alla luce delle modalità esecutive dell'azione e della sua sproporzione, cruenza e arroganza. Infine ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'oggettiva gravità dei fatti, di elevato allarme sociale e di spiccata pericolosità sociale.2. Avverso la sentenza della Corte d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], vertente su quattro motivi. Con il primo motivo il difensore deduce erronea applicazione della legge penale e travisamento degli elementi di prova acquisiti al giudizio di primo grado, ritenendo erronea la qualificazione della condotta come tentato omicidio. I giudici non avevano considerato che, dal dato istruttorio, emergeva che un unico colpo era stato esploso all'interno del negozio e non sei colpi, come erroneamente riportato in sentenza. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto riferito che i colpi fossero stati esplosi verso la sua persona: l'unico colpo sparato all'interno del negozio lo era stato quando Capodanno si era già riparato dietro il bancone e Napolitano aveva volutamente diretto il colpo verso l'alto. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'insufficienza della motivazione della Corte d'Appello circa il requisito della inequivocità delle azioni del soggetto agente a cagionare la morte o le lesioni della persona offesa, in mancanza di una consulenza tecnica balistica che dimostri l'esistenza di ulteriori ogive all'interno del negozio e ad altezza uomo. Lamentano inoltre la mancanza di motivazione in sentenza quanto alle missive inviate dagli imputati alla persona offesa. Con il terzo motivo la difesa deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'applicata aggravante di cui all'art 416 boís.1 c.p. Era illogico ritenere la finalità di agevolazione del clan camorristico, che nulla avrebbe guadagnato da un alterco tra membri dello stesso; quanto al metodo mafioso, le modalità plateali dell'azione erano esclusivamente funzionali alla necessità di una reazione all'aggressione subita dalla Boccia da parte della Fedele, ma erano estranee alla pretesa riaffermazione del clan cui apparteneva Donadeo. Con il quarto motivo viene dedotta la mancanza e illogicità della motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, inoltre, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriore ricorso, deducendo, con un unico e articolato motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione delle leggi penali, la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti in merito all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bís.1 c.p. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha fornito una motivazione adeguata, avendo solo richiamato quanto statuito nella sentenza di primo grado, senza soffermarsi sulla forza intimidatrice, sulla condizione di omertà e sull'assoggettamento della vittima al contesto sociale. Gli atti dimostravano che i Capodanno non erano affatto intimiditi,né erano stati costretti a I. .ciare Napoli.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, infine, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriore ricorso articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce l'erronea interpretazione della legge e l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta di tentato omicidio come danneggiamento: i giudici della Corte d'Appello non hanno provato l'effettiva sussistenza dell'animus necandi e non hanno fornito risposta alle specifiche deduzioni difensive proposte dagli appellanti. Erano state utilizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che si trovava all'esterno del negozio) e di Saurini che, tuttavia, era intervenuto successivamente al fatto. La ricostruzione considerava provata la posizione della serranda del negozio, che, invece, non emergeva da alcun atto, nonché la volontà di Napolitano di uccidere nel momento in cui si era abbassato, mentre la finalità era quella opposta, di non ferire nessuno. Il ricorrente indica gli elementi certi: la maggior parte dei colpi erano stati esplosi sulla parete esterna della saracinesca, mentre l'unica ogiva rinvenuta all'interno era posizionata a metri due e 10 centimetri e, quindi, era inidonea a ritenere sussistente l'animus necandi. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.: i giudici non hanno tenuto conto dell'intraneità nell'associazione della stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza non chiarisce quali condotte avessero determinato una maggiore coartazione nel soggetto passivo. Non vi era, poi, alcuna agevolazione dell'associazione da parte del Santaniello. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce l'erronea interpretazione della legge penale e la mancanza di motivazione in merito alla denegata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Con riferimento ai motivi relativi alla diversa qualificazione della condotta ritenuta integrare il tentato omicidio, la decisione della Corte d'Appello è correttamente fondata sulla nozione di tentativo contenuta nell'art. 56 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto' LSez. 1, n. 5 /-/ 27918 del 4/3/2010, Resa, Rv. 248305). Più specificamente, "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo" (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881). Inoltre, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01). L'accertamento deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01). Alla luce di questi principi, la sentenza impugnata non è affetta dai vizi denunciati, avendo la Corte d'Appello fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto tentato contestato agli imputati. I giudici di secondo grado hanno infatti tenuto conto delle modalità complessive del fatto e dell'idoneità e univocità dell'azione a causare la morte di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando gli elementi dell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco all'interno del negozio, della loro traiettoria dal basso verso l'alto e della loro esplosione ad altezza uomo. Non emerge alcun travisamento della prova: i ricorrenti non contestano il passaggio della sentenza in cui si riferisce che Napolitano aveva espressamente affermato di avere esploso tre colpi all'interno del negozio, smentendo la tesi difensiva che, facendo leva sul rinvenimento di un'unica ogiva, pretendeva di limitare ad uno il colpo esploso. Al fine di riscontrare la sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte ha poi logicamente rilevato che se l'intenzione fosse stata solo quella di incutere timore il ricorrente si sarebbe limitato a effettuare gli spari al di fuori della saracinesca, così come era avvenuto nell'episodio precedente: invece l'imputato si era avvicinato alla saracinesca parzialmente abbassata, aveva guardato all'interno dell'esercizio commerciale, aveva visto [OSCURATO:PERSONA] e aveva esploso più colpi. Le modalità con cui l'azione si è dispiegata evidenziano l'animus necandi del 6 7. soggetto agente e sono univocamente sintomatici del dolo diretto, che nella sua forma di dolo alternativo ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01). Nessun dubbio sussiste, infine, sull'idoneità della condotta ad uccidere. 2. Anche i motivi con cui si denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello sul punto dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. sono infondati. Preliminarmente occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). Nel caso di specie la Corte d'Appello ha fornito una motivazione logica dell'applicazione dell'aggravante, avendo richiamato le modalità di svolgimento della condotta dei ricorrenti, connotata da una particolare forza intimidatrice per essere stata l'azione un'azione plateale, svolta a volto scoperto, sfoggiando e usando armi in un luogo pubblico e in un'ora del giorno in cui vi era la presenza di molte persone. Attesa la ricorrenza del metodo mafioso, è irrilevante la possibile infondatezza dell'aggravante sotto il diverso profilo dell'agevolazione del clan camorristico, interessato, piuttosto, ad impedire ai Capodanno di denunciare i fatti e i loro autori. 3. La motivazione della sentenza, infine, risulta adeguata anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. In effetti, la sentenza evidenzia la pericolosità della condotta e l'elevato allarme sociale provocata dalla stessa, nonché i precedenti penali di entrambi gli imputati e la violazione degli arresti domiciliari posta in essere da Napolitano. La Corte ha tenuto in considerazione l'ammissione di responsabilità da parte degli imputati, ma l'ha ritenuta finalizzata a scopi difensivi, avendo gli stessi sostenuto di non avere avuto intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di parametri pienamente conformi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti generiche: non solo la rinuncia ai motivi d'appello (nel presente processo soltanto parziale) non costituisce di per sé ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943), ma l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); in ogni caso, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di es