CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1615/2023 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 21 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (alla quale in corso di causa è ope legissucceduta Agenzia Entrate Riscossione) iscrisse, ai sensi dell’art. 77 delNumero registro generale 4373/2024Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 18245/2026Data pubblicazione 06/06/2026d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ipoteca su beni immobili di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di un credito dell’Agenzia del Demanioascritto ad indennità di occupazione di un immobile demaniale.2. [OSCURATO:PERSONA] convenne in lite l’ente di riscossione domandandol’annullamento della ipoteca e la condanna al risarcimento dei danni.Addusse l’omessa notificazione degli atti prodromici all’ipoteca el’inesistenza di un idoneo titolo esecutivo legittimante l’iscrizione;eccepì inoltre l’insussistenza di qualsivoglia debito per l’occupazionedell’immobile demaniale, la determinazione unilaterale dell’indennità dioccupazione e, comunque, la prescrizione del relativo credito.Nel costituirsi, l’ente di riscossione formulò istanza di chiamata incausa dell’ente creditore Agenzia del Demanio.Esteso nei predetti sensi il contraddittorio, l’Agenzia del Demaniooppose resistenza alle domande attoree.3. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Bolognadichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda diannullamento dell’ipoteca, sul rilievo dell’avvenuta cancellazione dellastessa lite pendente, mentre rigettò ogni altra pretesa dell’attore.4. In parziale accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA],la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’illegittimità dellaiscrizione a ruolo della somma portata dalla cartella di pagamentoprodromica all’iscrizione di ipoteca.Per quanto ancora d’interesse, la Corte felsinea ha ritenuto che «ilcredito da indennità di occupazione senza titolo dell’alloggio predettocostituisce entrata patrimoniale di tipo privatistico e, quindi, la suaiscrizione a ruolo era subordinata all’ottenimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 26febbraio 1999, n. 46», titolo la cui esistenza non risultava nella specie.5. Ricorrono uno actu per cassazione Agenzia del Demanio eAgenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi ad un unico motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 4373/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4373/2024Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 18245/2026Data pubblicazione 06/06/2026Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedell’art. 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 1, comma 274,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si assume che l’iscrizione a ruolodi un credito imputato ad occupazione sine titulo di un bene demanialenon richiede il conseguimento di un titolo esecutivo, per essere invecea tal fine sufficiente il decorso di novanta giorni dalla notificazione, daparte dell’Agenzia del demanio, di una seconda richiesta di pagamentodelle somme dovute.1.1. Il motivo è innanzitutto ammissibile: diversamente da quantoopinato da parte controricorrente, esso non introduce questione nuovain sede di legittimità, ma esprime ragioni di dissenso rispetto allasentenza gravata circa l’assetto normativo asseritamente disciplinantela vicenda controversa.1.2. Il motivo è altresì fondato.L’art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004 prevede che:«Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, aqualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novantagiorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovverodegli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle sommedovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla lororiscossione mediante ruolo».Ispirata all’esigenza di consentire una sollecita soddisfazione dellapretesa erariale, la trascritta disposizione predispone una modalitàcelere e semplificata per l’attivazione della riscossione coattiva a mezzoruolo delle somme spettanti all’erario per l’utilizzo (a qualsiasi titolo,legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto: Cass.28/04/2022, n. 13403) di immobili di proprietà dello Stato.r.g. n. 4373/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4373/2024Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 18245/2026Data pubblicazione 06/06/2026L’iscrizione nei ruoli esattoriali di tali crediti, infatti, è consentita,previa determinazione unilaterale delle somme dovute, in forza delmero inoltro, ad opere della pubblica amministrazione proprietaria ogestrice dell’immobile occupato, di una duplice richiesta di pagamento(per la quale, peraltro, non sono prescritte specifiche modalità formali)e l’infruttuoso decorso di novanta giorni dalla seconda richiesta.L’elemento caratterizzante la fattispecie è rappresentato dallapossibilità di dare avvio alla procedura di riscossione coattiva (e dicompiere validamente gli atti della stessa, tra cui l’iscrizione di ipotecaex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973) per la soddisfazione di entrateaventi causa in rapporti di diritto privato senza il previo ottenimento diun titolo esecutivo o l’adozione di atti di accertamento esecutivo.L’art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004 si configuradunque come una disposizione di natura speciale, derogatoria rispettoalla regola generale sancita dall’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, amente del quale le entrate patrimoniali scaturenti da rapporti di naturaprivatistica possono essere iscritte a ruolo quando risultano da un titoloavente efficacia esecutiva, «salvo che sia diversamente disposto daparticolari disposizioni di legge».In definitiva, va data convinta continuità al principio di dirittorecentemente enunciato da questa Corte secondo cui «in tema disomme dovute per l’occupazione di fatto di immobili di proprietà delloStato, l’art. 1, comma 274, legge n. 311 del 2004, contiene disposizioniche derogano alla previsione generale dell'art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999,consentendo di procedere alla riscossione mediante ruolo del credito,maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, anchese l’Amministrazione è priva di un titolo esecutivo, essendo solonecessario e sufficiente che siano state notificate due richieste dipagamento e siano decorsi novanta giorni dall’ultima di esse» (cosìCass. 31/10/2025, n. 28833).r.g. n. 4373/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4373/2024Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 18245/2026Data pubblicazione 06/06/20261.3. Da siffatta regula iuris si è discostato il giudice territorialereputando invece la necessità del conseguimento di un titolo esecutivoper l’iscrizione a ruolo del credito vantato dall’Agenzia del Demanio eper la successiva valida iscrizione ipotecaria.2. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata.Ai fini della decisione occorrono tuttavia ulteriori accertamenti difatto: in particolare, è necessario verificare il perfezionamento dellafattispecie di cui all’art. 1, comma 274, cioè a dire la regolare notificadi due richieste di pagamento dell’indennità di occupazione e il decorsodel lasso di tempo previsto dalla legge.Detto accertamento – da compiersi sulla scorta delle soleproduzioni documentali ritualmente e tempestivamente effettuate – vadevoluto al giudice del rinvio, individuato nella Corte di appello diBologna, in diversa composizione, alla quale la causa va rimessa.3. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 4373/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]