CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 15882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 6175/22proposto da: -)[OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei ministri pro tempore , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (principale e successivi) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 23.6.2020 n. 9062 il Tribunale di Roma rigettò la domanda ritenendo prescritto il diritto. Applicò il termine decennale di prescrizione ed individuò l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. La Corte d’appello dichiarò l’appello dei soccombenti inammissibile ex 348- bisc.p.c. con ordinanza 1.1.2022 n. 5 . 3. La sentenza di primo gradoè stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi da: -) [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivoillustrato da memoria; -) Betti ed altri, con ricorso fondato su un motivo; [OSCURATO:PERSONA] del Consiglioha resistito con distinti controricors i e chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ambedue i ricorsi censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999. 1.1. Essi sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. , alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n . 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia, formulata dai ricorrenti successivi, è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).7. Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] va condannataa rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombente. Le spese sono liquidate nel dispositivo, in virtù dei seguenticriteri: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22); -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio. 7.2. I ricorrenti del gruppo “ Betti ” ed all. vanno anch’essi condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22): -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e quindi del 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 26° (e quindi di un ulteriore 160%), e così complessivamente del 400%. Il totale ascende dunque ad euro 10.255. 7.3. Tutti i ricorrenti vanno condannati in favore delle controparti al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, comma terzo, c.p.c..Essi infatti hanno proposto tesi giuridiche apertamente contrastanti con l’orientamento di questa Corte consolidato orami da più di un decennio. Hanno trascurato completamente di confrontarsi col suddetto orientamento. La condanna è liquidata nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale; (-) rigetta il ricorsosuccessivo; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.500, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Presidenza del Consigliodella somma di euro 500 ex art. 96 c.p.c. , oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 10.255, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio della somma di euro 5.000 ex art. 96 c.p.c. , oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;(-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, tanto principale quanto successivi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c