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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 29964/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32034/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]'UNITA', 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dirigenti medici - Retribuzione di posizione minima contrattuale R.G.N. 32034/2021 Ud. 07/11/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO LECCE - SEZ.

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 543/2020 depositata il 22/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 543/2020, pubblicata il giorno 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Taranto n. 7850/2013 e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della lavoratrice, ed avente ad oggetto differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale, condannando l’opponente alla corresponsione delle somme di cui al monitorio.

In primo grado, il Tribunale di Taranto aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il trattamento economico attribuito dalla medesima Azienda all’opposta risultava complessivamente superiore alla retribuzione minima prevista dal CCNL di categoria.

2. La Corte d’appello ha accolto l’appello, richiamando per relationem la motivazione di decisioni assunte in similari controversie e quindi affermando, in primo luogo, la illegittimità della delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006 e la conseguente fondatezza delle pretese economiche della dirigente, escludendo sia che la riduzione della voce contrattuale in questione potesse essere giustificata con ragioni di capienza del Fondo, sia che la revisione della Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 3 di 9 voce contrattuale potesse trovare giustificazione nell’esigenza di assicurare parità di trattamento rispetto a dipendenti transitati alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di incorporazione di altra azienda ospedaliera, dovendosi applicare a questi ultimi le previsioni della distinta contrattazione integrativa sino alla sua scadenza, pena la violazione del disposto di cui all’art. 2112 c.c.

In secondo luogo, la Corte d’appello ha ritenuto fondato il gravame concernente la retribuzione di posizione minima stabilita dalla contrattazione collettiva, affermando che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto legittima la “compensazione” tra le somme versate a titolo di variabile aziendale e le somme dovute per retribuzione di posizione minima contrattuale sull’erroneo presupposto che l’appellata avesse proceduto alla graduazione delle funzioni, mentre risultava documentalmente che tale graduazione era stata effettuata ai soli fini dell’individuazione della retribuzione variabile aziendale.

La Corte territoriale, ha ulteriormente osservato che, alla luce dell’art. 24, comma 11, CCNL 2005, deve ritenersi che la retribuzione variabile aziendale vada ad aggiungersi a quella minima contrattuale (nella sua componente prevista dal CCNL) – e non il contrario, come opinato dal primo giudice – nella misura necessaria a raggiungere il valore dell'incarico definito in azienda, con la garanzia che quest'ultimo non puòessere in f eriore al minimo contrattuale già percepito, da ciò traendo la conclusione percui andava esclusa la possibilità di operare la “compensazione”tra le somme dovute a titolo di retribuzione minima contrattuale e le somme dovute a titolo di retribuzione variabile, in quanto somme previste a titoli differenti.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 4 di 9 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

5. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe fatto riferimento ad eccezioni della stessa ricorrente ed a statuizioni del Tribunale sia in tema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia di debenza della retribuzione variabile aziendale che in realtà non sarebbero mai state dedotte ed assunte.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ex art. 360 1° c. n. 4 in relazione all'art. 353 CPC. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione) in combinato con violazione ex art. 360 1° cpc n.1 (motivi attinenti alla giurisdizione)”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che “ove mai la sentenza di primo grado, su un determinato punto di domanda (viceversa, nel caso di specie, non esplicitamente proposto: quello della presunta illegittimità della determinazione delle risorse del Fondo da cui attingere per la distribuzione della quota della retribuzione erogata a titolo di variabile aziendale), il Giudice di prime cure avesse erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (il che non è stato), per tale motivo (e non è così!)giungendo a revocare il decreto ingiuntivo opposto, la Corte di Appello che avesse ritenuto di dover riformare sul punto la pronuncia di primo grado (che, in realtà, non si Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 5 di 9 è espressa affatto in detti termini) anziché entrare nel merito, disquisire e decidere a tal proposito, avrebbe dovuto rimettere le patti innanzi ad altro Giudice di primo grado”.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60, CCNL 1994 -1997; 50, CCNL 1998-2001; 2, comma 1, e 63, D. Lgs. n. 165/2001; nonché 26 e 39, comma 6, CCNL Dirigenza medica 1998-2001; 2112 c.c.; 24, D. Lgs. n. 161/2001 La ricorrente censura la decisione impugnata –nella parte in cui ha affrontato il tema delle differenze sulla retribuzione di posizione variabile aziendale – in quanto la medesima avrebbe erroneamente ravvisato un profilo di illegittimità nella delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006, per non aver quest’ultima retrodatato la propria efficacia, deducendo al riguardo che la delibera aveva valenza provvisoria e mirava a rendere omogeneo il trattamento tra i dirigenti della stessa ricorrente ed i dirigenti della diversa azienda sanitaria transitati alla prima e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato rilievo al limite di disponibilità delle risorse finanziarie ai fini del riconoscimento della componente variabile della retribuzione.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1241 segg. c.c.; 24, comma 11; 37, comma 4; 39, comma 4, CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2005.

La ricorrente censura la decisione impugnata –nella parte in cui ha affrontato il tema delle differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale fissa e variabile – in primo luogo deducendo un inadeguato governo delle previsioni del codice civile in materia di compensazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 6 di 9 escluso la compensazione in una ipotesi in cui tale esclusione non è contemplata dall’art. 1246 c.c.

In secondo luogo, la ricorrente censura l’interpretazione che dell’art. 24, CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2005, è stata fornita dalla Corte territoriale, argomentando che la concreta corresponsione della retribuzione variabile aziendale sarebbe subordinata sia alla determinazione della capienza del Fondo sia alla graduazione delle funzioni, ma in ogni caso sconterebbe la detrazione dall’importo individuale di quanto versato in via anticipata a titolo di retribuzione di posizione contrattualefissa e variabile.

Avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale – prosegue il ricorso – nell’affermare che la variabile aziendale si aggiunge alla retribuzione contrattuale, in quanto la variabile aziendale - da determinarsi da parte dell’Azienda sulla base della graduazione delle funzioni e nel rispetto della disponibilità del Fondo a ciò preposto -deve garantire che il valore complessivo dell’incarico non risulti inferiore alla retribuzione minima già corrisposta la quale, pertanto, rimane riassorbita dal valore complessivo dell’incarico e dalla stessa variabile aziendale, secondo un meccanismo che la ricorrente così sintetizza: “ciò che va sicuramente aggiunta alla retribuzione minima è la somma pari alla differenza tra la stessa ed il valore economico complessivamente riconosciuto all’incarico, sulla scorta della graduazione delle funzioni e della disponibilità del Fondo, nel rispetto dell’unico limite normativamente previsto ossia che tale valore e, quindi, la retribuzione così’ complessivamente determinata "non potrà mai essere inferiore a quella contrattualmente prevista"”.

2. I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili.

2.1. Quanto al primo motivo, risulta pacifico che il giudice di prime cure non ha assunto alcuna statuizione in tema di giurisdizione, Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 7 di 9 né che sia stato proposto gravame incidentale condizionato per censurare la decisione del Tribunaleper avere quest’ultima statuito nel merito e non sul profilo della giurisdizione.

A fronte di questo dato, il motivo di ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse, dal momento che l’accoglimento dello stesso non determinerebbe alcuna incidenza sostanziale sulla decisione impugnata e che, pertanto, alcuna utilità giuridicamente rilevante potrebbe derivare a favore della parte ricorrente.

In relazione all’ulteriore deduzione di ultrapetizione per avere la Corte d’appello statuito anche con riferimento alla retribuzione variabile aziendale, questa Corte osserva che il motivo risulta carente di specificità ex art. 366 c.p.c., non riproducendo né adeguatamente localizzando gli atti processuali dai quali dovrebbe desumersi che tale voce non era stata azionata dalla controricorrente. 2.2.Quanto al secondo motivo di ricorso, ci si misura con una censura a carattere meramente virtuale, dolendosi la ricorrente della mancata adozione di una pronuncia in relazione ad una situazione processuale che nel concreto non è venuta ad integrarsi, da ciò derivando –anche in questo caso – la radicale carenza di interesse al motivo di ricorso.

2.3. Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità del medesimo discende dalla constatazione che lo stesso non intercetta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto quest’ultima – al di là delle considerazioni svolte ad abundantiam in tema di retribuzione contrattuale e retribuzione variabile aziendale –è venuta in concreto a fondarsi sull’applicazione del divieto di riduzione della retribuzione e dell’art. 2112 c.c., costituendo tale considerazione il vero perno della motivazione, che il motivo di ricorso omette di impugnare adeguatamente.

Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 8 di 9 2.4.L’inammissibilità del quarto motivo deriva, ancora una volta, dal suo non confrontarsi con tutte le rationesdecidendi della sentenza impugnata, ed in particolare con l’affermazione, nella medesima contenuta, per cui la graduazione complessiva degli incarichi era stata effettuata solo nell’anno 2008, essendo stata in precedenza graduata unicamente la variabile aziendale, con la conseguenza che, dovendo questa sommarsi alla retribuzione fissa e variabile contrattuale, quest’ultima andava comunque assicurata, operando –come ricordato in relazione al secondo motivo – una preclusione alla riduzione della retribuzione precedentemente percepita dalla controricorrente.

Va, peraltro, rilevato che la deduzione della violazione del disposto di cui all’art. 1241 c.c. risulta anch’essa non pertinente, e quindi inidonea a vulnerare il ragionamento seguito dal giudice di merito, evidente essendo che il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, alla “compensazione” aveva carattere del tutto atecnico, non riferendosi all’istituto civilistico di cui alla norma richiamata–la cui violazione o falsa applicazione non vi è quindi motivo di dedurre -bensì all’applicazione di un mero meccanismo di scorporo o scomputo di natura squisitamente aritmetica , come del resto emerge dalle deduzioni della stessa ricorrente.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Sez.

S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 9 di 9 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, dichiarail ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge , disponendo la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32034/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]'UNITA', 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dirigenti medici - Retribuzione di posizione minima contrattuale R.G.N. 32034/2021 Ud. 07/11/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO LECCE - SEZ. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 543/2020 depositata il 22/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 543/2020, pubblicata il giorno 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Taranto n. 7850/2013 e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della lavoratrice, ed avente ad oggetto differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale, condannando l’opponente alla corresponsione delle somme di cui al monitorio. In primo grado, il Tribunale di Taranto aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il trattamento economico attribuito dalla medesima Azienda all’opposta risultava complessivamente superiore alla retribuzione minima prevista dal CCNL di categoria. 2. La Corte d’appello ha accolto l’appello, richiamando per relationem la motivazione di decisioni assunte in similari controversie e quindi affermando, in primo luogo, la illegittimità della delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006 e la conseguente fondatezza delle pretese economiche della dirigente, escludendo sia che la riduzione della voce contrattuale in questione potesse essere giustificata con ragioni di capienza del Fondo, sia che la revisione della Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 3 di 9 voce contrattuale potesse trovare giustificazione nell’esigenza di assicurare parità di trattamento rispetto a dipendenti transitati alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di incorporazione di altra azienda ospedaliera, dovendosi applicare a questi ultimi le previsioni della distinta contrattazione integrativa sino alla sua scadenza, pena la violazione del disposto di cui all’art. 2112 c.c. In secondo luogo, la Corte d’appello ha ritenuto fondato il gravame concernente la retribuzione di posizione minima stabilita dalla contrattazione collettiva, affermando che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto legittima la “compensazione” tra le somme versate a titolo di variabile aziendale e le somme dovute per retribuzione di posizione minima contrattuale sull’erroneo presupposto che l’appellata avesse proceduto alla graduazione delle funzioni, mentre risultava documentalmente che tale graduazione era stata effettuata ai soli fini dell’individuazione della retribuzione variabile aziendale. La Corte territoriale, ha ulteriormente osservato che, alla luce dell’art. 24, comma 11, CCNL 2005, deve ritenersi che la retribuzione variabile aziendale vada ad aggiungersi a quella minima contrattuale (nella sua componente prevista dal CCNL) – e non il contrario, come opinato dal primo giudice – nella misura necessaria a raggiungere il valore dell'incarico definito in azienda, con la garanzia che quest'ultimo non puòessere in f eriore al minimo contrattuale già percepito, da ciò traendo la conclusione percui andava esclusa la possibilità di operare la “compensazione”tra le somme dovute a titolo di retribuzione minima contrattuale e le somme dovute a titolo di retribuzione variabile, in quanto somme previste a titoli differenti. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 4 di 9 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 5. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe fatto riferimento ad eccezioni della stessa ricorrente ed a statuizioni del Tribunale sia in tema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia di debenza della retribuzione variabile aziendale che in realtà non sarebbero mai state dedotte ed assunte. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ex art. 360 1° c. n. 4 in relazione all'art. 353 CPC. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione) in combinato con violazione ex art. 360 1° cpc n.1 (motivi attinenti alla giurisdizione)”. Argomenta, in particolare, il ricorso che “ove mai la sentenza di primo grado, su un determinato punto di domanda (viceversa, nel caso di specie, non esplicitamente proposto: quello della presunta illegittimità della determinazione delle risorse del Fondo da cui attingere per la distribuzione della quota della retribuzione erogata a titolo di variabile aziendale), il Giudice di prime cure avesse erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (il che non è stato), per tale motivo (e non è così!)giungendo a revocare il decreto ingiuntivo opposto, la Corte di Appello che avesse ritenuto di dover riformare sul punto la pronuncia di primo grado (che, in realtà, non si Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 5 di 9 è espressa affatto in detti termini) anziché entrare nel merito, disquisire e decidere a tal proposito, avrebbe dovuto rimettere le patti innanzi ad altro Giudice di primo grado”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60, CCNL 1994 -1997; 50, CCNL 1998-2001; 2, comma 1, e 63, D. Lgs. n. 165/2001; nonché 26 e 39, comma 6, CCNL Dirigenza medica 1998-2001; 2112 c.c.; 24, D. Lgs. n. 161/2001 La ricorrente censura la decisione impugnata –nella parte in cui ha affrontato il tema delle differenze sulla retribuzione di posizione variabile aziendale – in quanto la medesima avrebbe erroneamente ravvisato un profilo di illegittimità nella delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006, per non aver quest’ultima retrodatato la propria efficacia, deducendo al riguardo che la delibera aveva valenza provvisoria e mirava a rendere omogeneo il trattamento tra i dirigenti della stessa ricorrente ed i dirigenti della diversa azienda sanitaria transitati alla prima e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato rilievo al limite di disponibilità delle risorse finanziarie ai fini del riconoscimento della componente variabile della retribuzione. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1241 segg. c.c.; 24, comma 11; 37, comma 4; 39, comma 4, CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2005. La ricorrente censura la decisione impugnata –nella parte in cui ha affrontato il tema delle differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale fissa e variabile – in primo luogo deducendo un inadeguato governo delle previsioni del codice civile in materia di compensazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 6 di 9 escluso la compensazione in una ipotesi in cui tale esclusione non è contemplata dall’art. 1246 c.c. In secondo luogo, la ricorrente censura l’interpretazione che dell’art. 24, CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2005, è stata fornita dalla Corte territoriale, argomentando che la concreta corresponsione della retribuzione variabile aziendale sarebbe subordinata sia alla determinazione della capienza del Fondo sia alla graduazione delle funzioni, ma in ogni caso sconterebbe la detrazione dall’importo individuale di quanto versato in via anticipata a titolo di retribuzione di posizione contrattualefissa e variabile. Avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale – prosegue il ricorso – nell’affermare che la variabile aziendale si aggiunge alla retribuzione contrattuale, in quanto la variabile aziendale - da determinarsi da parte dell’Azienda sulla base della graduazione delle funzioni e nel rispetto della disponibilità del Fondo a ciò preposto -deve garantire che il valore complessivo dell’incarico non risulti inferiore alla retribuzione minima già corrisposta la quale, pertanto, rimane riassorbita dal valore complessivo dell’incarico e dalla stessa variabile aziendale, secondo un meccanismo che la ricorrente così sintetizza: “ciò che va sicuramente aggiunta alla retribuzione minima è la somma pari alla differenza tra la stessa ed il valore economico complessivamente riconosciuto all’incarico, sulla scorta della graduazione delle funzioni e della disponibilità del Fondo, nel rispetto dell’unico limite normativamente previsto ossia che tale valore e, quindi, la retribuzione così’ complessivamente determinata "non potrà mai essere inferiore a quella contrattualmente prevista"”. 2. I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili. 2.1. Quanto al primo motivo, risulta pacifico che il giudice di prime cure non ha assunto alcuna statuizione in tema di giurisdizione, Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 7 di 9 né che sia stato proposto gravame incidentale condizionato per censurare la decisione del Tribunaleper avere quest’ultima statuito nel merito e non sul profilo della giurisdizione. A fronte di questo dato, il motivo di ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse, dal momento che l’accoglimento dello stesso non determinerebbe alcuna incidenza sostanziale sulla decisione impugnata e che, pertanto, alcuna utilità giuridicamente rilevante potrebbe derivare a favore della parte ricorrente. In relazione all’ulteriore deduzione di ultrapetizione per avere la Corte d’appello statuito anche con riferimento alla retribuzione variabile aziendale, questa Corte osserva che il motivo risulta carente di specificità ex art. 366 c.p.c., non riproducendo né adeguatamente localizzando gli atti processuali dai quali dovrebbe desumersi che tale voce non era stata azionata dalla controricorrente. 2.2.Quanto al secondo motivo di ricorso, ci si misura con una censura a carattere meramente virtuale, dolendosi la ricorrente della mancata adozione di una pronuncia in relazione ad una situazione processuale che nel concreto non è venuta ad integrarsi, da ciò derivando –anche in questo caso – la radicale carenza di interesse al motivo di ricorso. 2.3. Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità del medesimo discende dalla constatazione che lo stesso non intercetta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto quest’ultima – al di là delle considerazioni svolte ad abundantiam in tema di retribuzione contrattuale e retribuzione variabile aziendale –è venuta in concreto a fondarsi sull’applicazione del divieto di riduzione della retribuzione e dell’art. 2112 c.c., costituendo tale considerazione il vero perno della motivazione, che il motivo di ricorso omette di impugnare adeguatamente. Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 8 di 9 2.4.L’inammissibilità del quarto motivo deriva, ancora una volta, dal suo non confrontarsi con tutte le rationesdecidendi della sentenza impugnata, ed in particolare con l’affermazione, nella medesima contenuta, per cui la graduazione complessiva degli incarichi era stata effettuata solo nell’anno 2008, essendo stata in precedenza graduata unicamente la variabile aziendale, con la conseguenza che, dovendo questa sommarsi alla retribuzione fissa e variabile contrattuale, quest’ultima andava comunque assicurata, operando –come ricordato in relazione al secondo motivo – una preclusione alla riduzione della retribuzione precedentemente percepita dalla controricorrente. Va, peraltro, rilevato che la deduzione della violazione del disposto di cui all’art. 1241 c.c. risulta anch’essa non pertinente, e quindi inidonea a vulnerare il ragionamento seguito dal giudice di merito, evidente essendo che il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, alla “compensazione” aveva carattere del tutto atecnico, non riferendosi all’istituto civilistico di cui alla norma richiamata–la cui violazione o falsa applicazione non vi è quindi motivo di dedurre -bensì all’applicazione di un mero meccanismo di scorporo o scomputo di natura squisitamente aritmetica , come del resto emerge dalle deduzioni della stessa ricorrente. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Sez. S4/L- R.G. 32034/2021 – CC 07/11/2024 - Pagina nr. 9 di 9 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiarail ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge , disponendo la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
Decreto Cassazione n. 29964/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris