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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08798/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8869-2022 proposto da: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di appello di Catanzaro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale p.t.; -Ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], pre sso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] il decreto n. 87/2020 emesso dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16/12/202’; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore giudiziario nominato nell’ambito del procedimento di prevenzione recante il n. 44/2007 RG.

MP, con ricorso depositato il 24.02.2020, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del 29.01.2020, depositato il 5.02.2020, con il quale, il Tribunale penale di Crotone aveva liquidato il compenso per l’opera prestata nel periodo intercorrente tra il 4.10.2007 e il 23.08.2013, in € 20.000,00, oltre IVA e accessori come per legge, oltre il 20 % per rimborso forfettario, oltre € 716,92 per spese, detratto quanto ricevuto a titolo di acconto, ponendole a carico della procedura; - la Corte di appello pe nale di Catanzaro, con decreto n. 87/2020, in riforma del decreto adottato dal Tribunale di Crotone, liquidava a [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 54.150,00, detratti gli acconti ricevuti, oltre accessori di legge in fattura, rimborso forfettario al 12,5% ed € 716,92 per spese vive; - per la cassazione di tale provvedimento, hanno propost o separati ricors i sia la Procura Generale di Catanzaro in data 24.12.2020 (sulla base di un unico motivo), sia [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (sulla base di due motivi). - I ricorsi diretti alla sezione penale sono poi stati assegnati a questa sezione con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in considerazione del fatto che si tratta di ricorsi contro provvedimento di rigetto dell’opposizione avverso decreto di liquidazione di competenze di custodi e amministratori giudiziari nell’ambito di un procedimento di prevenzione e che quindi vanno proposti nelle forme e nei termini del codice di rito civile davanti alle sezioni civili; Considerato che: - i due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.; - in via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per cassazione, non risultando notificati ad alcuno in quantoerroneamente proposti secondo le forme del rito penale; - invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (v.

Cass., n. 21861/2013 e Cass., S.U., n. 19161/2009); - nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di Catanzaro con la quale è stata rideterminata la liquidazione dei compensi spettanti all’Amministratore giudiziario nominato nell’ambito procedimento di prevenzione con revisione della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Crotone del 29.02.2020; - vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice, i ricorrenti, avrebbero dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito; - pertanto, non risultando che i ricorsi siano stati notificati, devono essere dichiarati inammissibili; - non va adottata alcuna statuizione in ord ine alla regolamentazione delle spese processuali stante la reciproca soccombenza.

Sussistono le condizioni per il versamento, a carico del ricorrente parte privata, del doppio contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi.

Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente parte privata, del doppio contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8869-2022 proposto da: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di appello di Catanzaro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale p.t.; -Ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], pre sso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] il decreto n. 87/2020 emesso dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16/12/202’; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore giudiziario nominato nell’ambito del procedimento di prevenzione recante il n. 44/2007 RG. MP, con ricorso depositato il 24.02.2020, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del 29.01.2020, depositato il 5.02.2020, con il quale, il Tribunale penale di Crotone aveva liquidato il compenso per l’opera prestata nel periodo intercorrente tra il 4.10.2007 e il 23.08.2013, in € 20.000,00, oltre IVA e accessori come per legge, oltre il 20 % per rimborso forfettario, oltre € 716,92 per spese, detratto quanto ricevuto a titolo di acconto, ponendole a carico della procedura; - la Corte di appello pe nale di Catanzaro, con decreto n. 87/2020, in riforma del decreto adottato dal Tribunale di Crotone, liquidava a [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 54.150,00, detratti gli acconti ricevuti, oltre accessori di legge in fattura, rimborso forfettario al 12,5% ed € 716,92 per spese vive; - per la cassazione di tale provvedimento, hanno propost o separati ricors i sia la Procura Generale di Catanzaro in data 24.12.2020 (sulla base di un unico motivo), sia [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (sulla base di due motivi). - I ricorsi diretti alla sezione penale sono poi stati assegnati a questa sezione con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in considerazione del fatto che si tratta di ricorsi contro provvedimento di rigetto dell’opposizione avverso decreto di liquidazione di competenze di custodi e amministratori giudiziari nell’ambito di un procedimento di prevenzione e che quindi vanno proposti nelle forme e nei termini del codice di rito civile davanti alle sezioni civili; Considerato che: - i due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.; - in via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per cassazione, non risultando notificati ad alcuno in quantoerroneamente proposti secondo le forme del rito penale; - invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (v. Cass., n. 21861/2013 e Cass., S.U., n. 19161/2009); - nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di Catanzaro con la quale è stata rideterminata la liquidazione dei compensi spettanti all’Amministratore giudiziario nominato nell’ambito procedimento di prevenzione con revisione della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Crotone del 29.02.2020; - vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice, i ricorrenti, avrebbero dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito; - pertanto, non risultando che i ricorsi siano stati notificati, devono essere dichiarati inammissibili; - non va adottata alcuna statuizione in ord ine alla regolamentazione delle spese processuali stante la reciproca soccombenza. Sussistono le condizioni per il versamento, a carico del ricorrente parte privata, del doppio contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente parte privata, del doppio contributo unifica
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