CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte L.F., accertato il giorno 01/06/2010; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, in data 21 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni di censura. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, la conferma della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, censurandosi, in particolare l'argomentazione ostesa nella sentenza impugnata a sostegno della prova dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico), è generico e non consentito in questa sede, vuoi perché pedissequamente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito - quanto alla correttezza della notifica al Surace della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), tanto essendo sufficiente, vertendosi in materia di giudizio fallimentare, a garantire la conoscenza della sentenza medesima (è jus receptum, infatti, che «L'indicazione nella relazione di notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata, è richiesta dall'art. 148 cod. proc. civ. quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario sul quale l'art. 139 cod. proc. civ. pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza de/primo», Cass. civ., Sez. 3, n. 7809 del 31/03/2010, Rv. 612325) -, vuoi perché riproduttivo della medesima genericità del corrispondente motivo di appello, che non si era affatto confrontato con quanto sul punto osteso nella sentenza di primo grado, che aveva ben spiegato il perché si dovesse ritenere che le scritture contabili fossero state sottratte al fine di frodare i creditori (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado); donde, l'assenza di uno specifico e puntuale obbligo argomentativo del giudice di appello per disattenderlo (Sez. 4, n. 16259 del 13/10/1989, Rv. 182634); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]