CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 46599/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prima Sezione di questa Corte di Cassazione annullava nuovamente con rinvio la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29.9.2013, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per difetto di motivazione sull'unico motivo di appello non rinunciato dall'imputato. Rilevava la suddetta sentenza di annullamento che già era stata annullata dalla S.C. la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 26.9.2013, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per esame sul punto, sulla base del rilievo che il giudice di appello aveva omesso di provvedere alla doverosa delibazione del motivo di gravame volto ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, sicchè ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, avrebbe dovuto pronunciarsi sul citato motivo di gravame, uniformandosi alla sentenza di annullamento; tuttavia, detta Corte di appello non si è uniformata alla sentenza di legittimità, ma è incorsa in violazione della norma richiamata, così persistendo nell'omissione dell'esame del motivo di gravame in questione, sulla base dell'erroneo presupposto che l'imputato avesse rinunciato ad esso. 2. All'esito del secondo giudizio di rinvio, la Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'8 luglio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 26.9.2013, negando la concessione delle attenuanti generiche al ricorrente. 3. Avverso tale ultima sentenza della Corte d'appello di Venezia, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bucci, ha proposto ricorso il Paladini, deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte territoriale motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p., soltanto sulla base dei precedenti penali del ricorrente, peraltro riuniti in continuazione, e sulla gravità dei reati oggetto del presente processo, gravità già computata ai fini sanzionatori con l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I.fall., senza dare adeguato rilievo al comportamento processuale collaborativo tenuto dal Paladini; invero, il giudice del rinvio ha errato nel ritenere che il comportamento processuale dell'imputato si esaurisse nella partecipazione ai primi due gradi di giudizio, non considerando la fattiva collaborazione di questo attuata con la rinuncia ai motivi di appello tranne quello sul trattamento sanzionatorio, anche come indicatore di evidente resipiscenza alla luce dell'insegnamento della sentenza n. 183 del 2011 della Corte costituzionale sulla rilevanza delle condotte susseguenti al reato ai fini dell'art. 62 bis c.p. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.5. La difesa dell'imputato, con memoria del 21.10.2021, ha rappresentato la parzialità delle ulteriori valutazioni compiute dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Va premesso, innanzitutto, che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. La "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., invero, non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 2. Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, colmando il deficit motivazionale censurato con le sentenze di annullamento, laddove ha evidenziato che i fatti per cui si procede sono particolarmente gravi, per l'ingente entità del dissesto, ed ha messo in risalto, altresì, quale elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali specifici a carico dell'imputato, richiamati e apprezzati dal Tribunale che si sono arricchiti di un'altra omogenea vicenda processuale (cfr. sent. della C.A. Perugia 31/03/2006). I precedenti per reati fallimentari a carico dell'imputato sono stati ritenuti senza illogicità attestanti una pluralità di luoghi e tempi di azione illecita, sintomatici di peculiare proclività a delinquere, considerato, inoltre, che il Paladini ha precedenti anche per violazioni della normativa IVA, oltraggio a magistrato in udienza, truffa continuata in concorso. La Corte territoriale senza incorrere in vizi ha ritenuto irrilevante quale elemento positivo di valutazione della personalità del ricorrente "il comportamento processuale del prevenuto", essendosi tradotto nella partecipazione alle udienze, costituente mero esercizio del diritto di difesa. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle