CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 30771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~le conclusioni del PG • Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Repubblica, Domenico A. R. Seccia, presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga, per anni due, del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato e, dopo l'espiazione della pena, era in corso di sottoposizione a residua misura di sicurezza, con scadenza il 25 gennaio 2021; anche nella qualità anzidetta era stato ritenuto assoggettabile, al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). Tale norma farebbe riferimento, secondo il Giudice a quo, anche all'internato, con una disciplina che non risulta contraria alla Costituzione (si richiama sul punto: Corte cost. n. 417 del 2004). Ciò perché anche l'art. 41-bis non è estraneo al perseguimento della finalità rieducativa e di risocializzazione proprie delle misure di sicurezza. Per il resto, si è osservato, oramai dal 2009, il regime speciale è stato applicato e viene prorogato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia pur per l'esecuzione della pena. Nel merito il Tribunale ha ricordato, invero, la sua posizione in [OSCURATO:PERSONA], famiglia egemone di Zen-Pallavicino, inserita nel mandamento di Resuttana e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Egli, ancora, era considerato personaggio di provata fedeltà mafiosa e punto di riferimento della mafia palermitana. 2. La difesa, con unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Nell'articolato atto di impugnazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che il Tribunale avrebbe svilito gli elementi evidenziati nel reclamo, a dimostrazione dell'assenza di rischio che l'istante potesse riprendere i contatti con l'organizzazione di riferimento. Mancherebbe qualsiasi adeguata personalizzazione del ritenuto rapporto con il sodalizio, non avendo indicato, nessuno dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] nell'organico di [OSCURATO:PERSONA]. Neanche il versamento di somme ai parenti del detenuto avrebbe avuto un significato rilevante, arrestandosi ad una condotta solo assistenziale. Mancherebbe, dunque, l'attualizzazione, in base a elementi concreti, dell'addotta pericolosità dell'internato per l'ordine e la sicurezza. Si ripropone, pertanto, la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 208 e 206 cod. pen., per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 117 Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione del regime differenziato anche ai soggetti internati. Sul punto si richiama l'ordinanza di: Sez. 1, n. 30408 del 2020, che ha già sollevato la questione relativa. [OSCURATO:PERSONA] Essendo in corso l'esecuzione della misura di sicurezza (26/1/2022), si impone la decisione nel merito, soluzione viepiù confermata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettívo del suo reclamo avverso il D.M. dispositivo del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354, anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo, in quanto il Ministro, nel disporre un eventuale nuovo decreto, é tenuto ad adeguarsi alla decisione adottata dall'autorità giudiziaria. (Sez. 1, Sentenza n. 20221 del 19/03/2013 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187). In ogni caso, risultando al momento della decisione [OSCURATO:PERSONA] ancora internato egli ha interesse alla decisione. Questa Corte (Sez. 1, n. 30408 del 10/09/2020) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2- quater, Ord. pen. è stata già sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva. La questione è stata decisa dalla Corte costituzionale che ha ritenuto che le speciali restrizioni previste dall'articolo 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 sono applicabili anche agli internati, cioè alle persone considerate socialmente pericolose e, in quanto tali, soggette, dopo l'espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro. Tuttavia, proprio in considerazione della specifica natura di quest'ultima misura, e alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa, il trattamento differenziale previsto dall'articolo 41-bis Ord. pen. deve adattarsi alla condizione dell'internato e consentirgli di svolgere effettivamente un'attività lavorativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 197 del 2021). Con essa ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le censure sollevate da questa Corte di Cassazione sull'articolo 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. La Corte costituzionale ha rigettato tutte le censure, a condizione che all'articolo 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in quanto riferito agli internati, sia data una lettura costituzionalmente conforme. Secondo la Consulta, "le restrizioni derivanti dalla soggezione all'articolo 41-bis Ord. pen. devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale", i quali "restano esclusi dall'accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità e ai movimenti intra moenia, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare" (Nr. 197/2021 Corte costituzionale). Nel merito ha osservato il provvedimento impugnato che si dovesse concentrare l'osservazione sulla capacità di mantenere collegamenti con la criminalità e non l'attuale esistenza di quei legami. Da ciò la deduzione secondo cui ciò che deve essere attuale non è il contatto, ma la capacità di ripristino di quei rapporti, secondo una valutazione indiziaria. Gli indici rivelatori sono quelli che fungono da indicatori della capacità di riprendere i collegamenti. Il provvedimento impugnato ha ricostruito la storia criminale dell'interessato, la posizione rivestita all'interno del sodalizio e la sua perdurante operatività, oltre che gli esiti del trattamento penitenziario. Sulla scorta di questi presupposti si è inferito un profilo criminale significativo, essendogli riconoscibile un ruolo di vertice e direttivo nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], del quale il ricorrente era uomo di fiducia. La mancanza di scelte collaborative in uno alla dimostrazione della mancanza di recisione dei rapporti con il clan di appartenenza dimostravano come fosse ancora reale il pericolo che [OSCURATO:PERSONA] riprendesse i contatti con l'area di appartenenza e come fosse pertanto necessario continuare a monitorarne i comportamenti anche in regime di sottoposizione alla misura di sicurezza. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces