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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30882/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 11 novembre 2019, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto, nel corso di una perquisizione effettuata dai Carabinieri il giorno 18 febbraio 2017, erano stati trovati in suo possesso -sebbene egli fosse sottoposto alla sorveglianza speciale - una balestra con quattro dardi ed un coltello; Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'imputato osservando - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che dal verbale di perquisizione e sequestro risultava che le sopra indicate armi erano state rinvenute nella camera da letto dell'imputato, circostanza che faceva ritenere che le stesse appartenevano a lui e che, comunque, non erano stati dedotti elementi dai quali desumere che le stesse appartenessero ad altri; Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte di appello; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 11 novembre 2019, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto, nel corso di una perquisizione effettuata dai Carabinieri il giorno 18 febbraio 2017, erano stati trovati in suo possesso -sebbene egli fosse sottoposto alla sorveglianza speciale - una balestra con quattro dardi ed un coltello; Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'imputato osservando - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che dal verbale di perquisizione e sequestro risultava che le sopra indicate armi erano state rinvenute nella camera da letto dell'imputato, circostanza che faceva ritenere che le stesse appartenevano a lui e che, comunque, non erano stati dedotti elementi dai quali desumere che le stesse appartenessero ad altri; Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte di appello; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugn
Sentenza Cassazione n. 30882/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris