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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11739/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28768/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative"; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quello relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, e, quanto ai restanti motivi, perché preclusi non essendo stati dedotti specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; é 739 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2755/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28768/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28768/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative"; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quello relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, e, quanto ai restanti motivi, perché preclusi non essendo stati dedotti specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28768/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative"; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quello relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, e, quanto ai restanti motivi, perché preclusi non essendo stati dedotti specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                    é                     739 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 - Presidente -         Ord. n. sez. 2755/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                   - Relatore -           R.G.N. 28768/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28768/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle "misure alternative"; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quello relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, e, quanto ai restanti motivi, perché preclusi non essendo stati dedotti specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                     P.Q.MP.Q.M
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