Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22799/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2023 depositata il 3 gennaio2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella di pagamento n.29120150003248949 notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unitamenteal ruolo esattoriale incorporato e all’avviso di accertamento n.Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026T120927423118132670000001/D emesso nei suoi confronti dall’Agenziadelle Entrate in relazione all’anno d’imposta 2011.1.1 A sostegno della spiegata opposizione deduceva plurimi vizi deglidecadenza dell’esercizio del potere di riscossione per decorso del terminedi cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.

Il giudice adìto respingeva il ricorso.3.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], la quale, consentenza n. 40/2023 del 3 gennaio 2023, rigettava l’appello della parteprivata, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), costituitasi in giudizionella qualità di successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.5.

L’ADER ha resistito con controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullitàdell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c.:(i) per violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992, dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c.;(ii) per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.1.1 Si assume che la pronuncia di secondo grado sarebbe assistitaNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026da una motivazione solo apparente nelle parti in cui apoditticamenteafferma:(a) l’infondatezza delle censure volte a far valere vizi propridell’impugnata cartella di pagamento, illustrate in successiva memoria enelle note allegate al verbale di udienza del 7 dicembre 2022;(b) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento,contestata dall’appellante con specifiche argomentazioni.1.2 I due motivi, che possono essere esaminati insieme per la lorostretta connessione, sono infondati.1.3 Dopo aver riassunto le critiche rivolte dall’appellante Paci alladecisione di primo grado, la Corte territoriale ha spiegato in modo chiaro eperfettamente intelligibile le ragioni per le quali le doglianze attinenti allanotificazione e a pretesi vizi propri della cartella di pagamento nonpotevano essere accolte.1.4 In proposito, i giudici regionali hanno osservato quanto segue:- la notificazione della cartella era affetta da nullità per essere stataeseguita da un operatore di posta privata sprovvisto del relativo titoloabilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n.2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e il regimeintrodotto dalla legge n. 124 del 2017;- tale nullità doveva, tuttavia, ritenersi sanata per raggiungimentodello scopo dell’atto, avendo il contribuente proposto tempestivaimpugnazione contro di esso;- «[i]n tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è unrequisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizioneintegrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determinain via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risultiinequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro iltermine di decadenza concesso per l’esercizio del potereall’Amministrazione finanziaria [...]»;Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026- «[n]el caso di specie la cartella di pagamento e[ra] statatempestivamente impugnata e non e[ra] neppure contestata la suamancata ricezione da parte del contribuente, che si e[ra] limitato adeccepire l’inesistenza della notificazione dell’atto, da lui pienamenteconosciuto e prodotto in giudizio, a motivo della qualifica soggettivadell’operatore postale [...]»;- «[q]uanto al maturarsi della decadenza dalla potestà impositiva» infase di riscossione, doveva farsi riferimento alla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte n. 40543/2021, nella quale è stato affermato che«[...] il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gliapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti,né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione [...]», con laconseguenza che, «[...] per il rispetto del termine di decadenza cui èassoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella qualel’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’attoe non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso daparte del contribuente [...]»;- alla luce di ciò, poiché «[d]alla stessa produzione effettuata daldifensore del contribuente in primo grado [...] risulta[va] che ilprocedimento di notificazione era iniziato ben prima del 31.12.15»,corrispondente al termine fissato dall’art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R.n. 602 del 1973, si appalesavano «[...] infondate le eccezioni finalizzate aprivare di ogni effetto la notificazione della cartella di pagamento al fine dirilevare la decadenza dalla potestà impositiva»;- in ordine ai pretesi vizi propri della cartella, occorreva tener presenteche:(a) «[i]n tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta,Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica siameramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quandoessa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nelladichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibilinell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddettoriscontro [...]»;(b) «[p]er quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancato ricevimentodel cd. avviso bonario, il contribuente può chiedere il pagamento in misuraridotta [...] nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella dipagamento, senza che tale omesso invio abbia alcuna conseguenza sullasua posizione»;(c) «[...] nel caso di accertamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 leragioni e l’ammontare dell’imposta sono da rinvenirsi nella stessa auto-liquidazione operata dal contribuente, per cui null’altro poteva aggiungersi[nella fattispecie in esame], fermo restando che la cartella di pagamentonon deve contenere un’autonoma motivazione e che il suo contenuto èpredeterminato dalla legge attraverso le varie fonti secondarie»;(d) «[...] il contribuente è [...] in grado di verificare la correttezza delcalcolo operato dall’Amministrazione finanziaria, una volta conosciuta lasorte capitale ed il periodo di calcolo degli interessi, perché la misura degliinteressi è quella fissata dalla legge in relazione ai vari periodi»; né egli«[...] potrebbe comunque esimersi dal rifare il calcolo e dal controllarel’esattezza dei parametri rispetto al dato normativo, anche qualora fosseindicata la misura degli interessi periodo per periodo, ove dubiti dellacorrettezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria».1.5 Come si evince dalla trascrizione che precede, la motivazione dellasentenza è tutt’altro che apparente, consentendo di ricostruireagevolmente l’iter logico-giuridico seguìto dal collegio di secondo gradoper la formazione del proprio convincimento.Essa raggiunge, quindi, pienamente la soglia del c.d.

«minimoNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026costituzionale» imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost., la cuiinosservanza è suscettibile di determinare la nullità della sentenza anchenel nuovo quadro normativo risultante a séguito della riformulazionedell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondoil consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice risalente agliarresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.2.

Con il terzo mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.112 c.p.c.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver omesso dipronunciare sul motivo di appello con il quale era stato dedotto che, nonavendo l’agente della riscossione provveduto a chiamare in causa l’enteimpositore, era rimasta indimostrata l’esistenza del «[...] titolo esecutivoposto a fondamento dell’iscrizione a ruolo esattoriale».2.2 Il motivo, da inquadrare più correttamente nel paradigma delnumero 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., siccome diretto a far valereun preteso error in procedendo commesso dai giudici a quibus, è privo dipregio.2.3 Anzitutto non è dato comprendere quale interesse abbia l’odiernoricorrente a sollevare questa censura, visto che l’unica parteipoteticamente pregiudicata dall’omessa chiamata in causa dell’Agenziadelle Entrate sarebbe da individuare nell’agente della riscossione, tenuto arispondere in proprio delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, aisensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.2.4 Va, inoltre, osservato che la censura presenta profili di oscuritàespositiva, risultando perciò carente dei requisiti prescritti a pena diinammissibilità dall’art 366, primo comma, numeri 3 e 6, c.p.c., giacché,da un lato, si sostiene che l’impugnata cartella di pagamento sarebbeNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026stata emessa a séguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.n. 600 del 1973, e quindi senza essere stata preceduta dall’emissione diun avviso di accertamento, dall’altro, si lascia intendere che il titolodell’iscrizione a ruolo sarebbe costituito da un prodromico atto impositivo.2.5 Fermo quanto precede, la decisione adottata dalla Corteterritoriale implica, in tutta evidenza, la reiezione della perplessa econtraddittoria censura ora in scrutinio, avendo il collegio di seconde cureaccertato che la cartella faceva séguito al controllo automatizzato delladichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2011 e nelcontempo precisato che «[...] è legittima l’iscrizione a ruolo dellamaggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento,quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni[...]», come appunto nel caso di specie.2.6 A fronte di un simile impianto argomentativo, non si sarebbe inogni caso al cospetto di un’omessa pronuncia, bensì di un implicito rigettodel motivo non specificamente preso in esame, superato dalla soluzionelogico-giuridica accolta dai giudici di merito (cfr. Cass. n 12476/2024,Cass. n. 21520/2025, Cass. n. 9596/2026).3.

Con il quarto e il quinto motivo è prospettata, a norma dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.:(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 81, 83, 101 e 115 c.p.c.;(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c..3.1 Si imputa alla CGT di secondo grado di non aver rilevato d’ufficio:(a) l’inammissibilità dell’atto di controdeduzioni depositato daRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado, derivante dall’omessaproduzione di una valida procura ad litem e della delibera del consiglio diamministrazione con cui il legale rappresentante dell’ente era statoautorizzato al rilascio del mandato difensivo alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026(b) l’inammissibilità dell’atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel giudizio d’appello, conseguente al mancato deposito di copia conformeall’originale della procura sostanziale rilasciata dal presidente al direttoregenerale dell’ente, il quale aveva conferito il mandato ad litem aldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e di copia della delibera del consiglio diamministrazione con la quale quest’ultimo era stato autorizzato alladelega del potere rappresentativo.3.2 I motivi, suscettibili di congiunta disamina per la loro comuneinerenza al tema della regolarità della costituzione di una delle parti incausa, sono inammissibili per difetto di interesse, non avendo il ricorrentechiarito quale concreto pregiudizio sarebbe a lui derivato dai viziprocessuali dedotti, considerato che sia nel procedimento di primo gradosia in quello d’appello l’agente della riscossione aveva assunto la veste dimero resistente e che l’eventuale dichiarazione della sua contumacia nonavrebbe di certo comportato l’automatico annullamento degli attiimpugnati, né una diversa distribuzione degli oneri probatori fra icontendenti.Non risulta, peraltro, allegato che la CTP abbia reso a carico del Pacistatuizione di condanna al pagamento delle spese di prime cure, mentre,per quanto attiene a quelle di secondo grado, dalla lettura della quigravata pronuncia si ricava che l’appellante è stato condannato arifonderle alla sola ADER.Nel descritto contesto, nemmeno ai limitati fini del regolamento deglioneri di lite può dunque ritenersi sussistente in capo alla parteimpugnante il requisito di cui all’art. 100 c.p.c..4.

Con il sesto e il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.:(i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del1992, nonché degli artt. 101 e 106 c.p.c.;(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.4.1 Si sostiene che la CGT di secondo grado avrebbe dovuto dichiarareinammissibile l’atto di intervento spiegato nel giudizio di secondo gradodall’ADER nella qualità di successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,perché:(a) non notificato alla parte appellante;(b) non accompagnato dalla produzione di copia conforme all’originaledella procura sostanziale rilasciata dal Direttore dell’Agenzia al dott.

FabioGiordano, che aveva conferito il mandato al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],e di una valida procura ad litem munita delle sottoscrizioni autografe delsoggetto conferente e del difensore nominato.4.2 Anche questi due motivi si prestano a uno scrutinio unitario per lacomunanza delle questioni trattate.4.3 Rispetto ad essi, a differenza di quanto si è appena detto in ordinealle analoghe questioni concernenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è ravvisabilein capo al Paci l’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, onde vederannullata la sua condanna al pagamento delle spese di secondo grado infavore dell’ADER.4.4 Cionondimeno, le sollevate doglianze si rivelano prive difondamento.4.5 Ai sensi dell’art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del1992 (corrispondente all’attuale art. 92, comma 3, ultimo periodo, deld.lgs. n. 175 del 2024), la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoisuccessori possono costituirsi anche solo presentando documenti omemorie o partecipando alla discussione, assistiti, ove necessario, dadifensore incaricato nelle forme prescritte.La norma - applicabile anche al giudizio d’appello in virtù del rinviocontenuto nell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 115 del d.lgs. n.175 del 2024) alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado- non prevede la notificazione alle altre parti dell’atto di costituzione delNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026successore, sicché la contraria tesi propugnata dal ricorrente non trovaappiglio nella disciplina del processo tributario; né appare pertinente ilrichiamo da lui fatto al principio di diritto espresso da questa Corte intema di intervento del successore nella fase di legittimità (cfr. Cass. n.7441/2011, Cass. n. 3471/2016, Cass. n. 26864/2018), siccomeesclusivamente riguardante il giudizio di cassazione, caratterizzato dapeculiare specialità.4.6 Per il resto, va notato che l’atto di intervento in parola - come siricava dall’esame del relativo testo, riprodotto nel corpo del ricorso -riportava il nominativo del soggetto conferente il mandato (FabioGiordano) e gli estremi della procura speciale con la quale quest’ultimoera stato delegato dal Direttore dell’ente all’esercizio del potere dirappresentanza.4.7 Giova, a questo punto, rammentare che, per costanteorientamento di questa Corte regolatrice, colui il quale ha conferito ilmandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non èonerato di dimostrare la sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si siacostituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante, in quanto i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, sicchéspetta a loro fornire la prova negativa.Al riguardo è stato precisato che, nella sola ipotesi in cui il potere dirappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale,incombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione, però,che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione,non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti inordine all’effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr.Cass.

Sez.

U. n. 20596/2007, Cass. Sez.

U. n. 31963/2021; nello stessosenso, ex ceteris, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentativiNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026dei procuratori dell’imprenditore derivano da un atto che risulta digenerale conoscibilità, dovendo essere iscritto nel registro delle imprese inforza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alla disciplina dell’institore di cuiagli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice, onde compete a chi intendecontestarne la sussistenza l’onere di formulare una puntuale eccezione,senza limitarsi all’uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n.16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n.11255/2026).4.8 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, al quale va datacontinuità, deve escludersi che la CGT di secondo grado fosse tenuta adaccertare l’esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto chein nome e per conto dell’ADER aveva rilasciato il mandato difensivoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dalla lettura del ricorso che nel giudiziod’appello il Paci avesse tempestivamente sollevato una specifica eccezionein proposito e non avendo egli nemmeno in questa sede chiarito perchénon fosse possibile verificare aliunde, attraverso la consultazione diregistri pubblici, la qualifica di procuratore speciale dell’entedichiaratamente rivestita da tale soggetto (per un’analoga fattispecievedasi Cass. n. 11255/2026).4.9 Quanto, infine, all’apparente mancanza delle firme autografe delsoggetto conferente il mandato ad litem e del difensore nominato, lacontroricorrente ha prontamente ribattuto che entrambe le sottoscrizionierano state legittimamente apposte in forma digitale e a tale rilievo nonha fatto séguito alcuna replica nella memoria illustrativa depositata dallaparte impugnante ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo,c.p.c.4.10 Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.5.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.6.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifonderedall’Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2023 depositata il 3 gennaio2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella di pagamento n.29120150003248949 notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unitamenteal ruolo esattoriale incorporato e all’avviso di accertamento n.Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026T120927423118132670000001/D emesso nei suoi confronti dall’Agenziadelle Entrate in relazione all’anno d’imposta 2011.1.1 A sostegno della spiegata opposizione deduceva plurimi vizi deglidecadenza dell’esercizio del potere di riscossione per decorso del terminedi cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.2. Il giudice adìto respingeva il ricorso.3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], la quale, consentenza n. 40/2023 del 3 gennaio 2023, rigettava l’appello della parteprivata, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), costituitasi in giudizionella qualità di successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.5. L’ADER ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullitàdell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c.:(i) per violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992, dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c.;(ii) per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.1.1 Si assume che la pronuncia di secondo grado sarebbe assistitaNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026da una motivazione solo apparente nelle parti in cui apoditticamenteafferma:(a) l’infondatezza delle censure volte a far valere vizi propridell’impugnata cartella di pagamento, illustrate in successiva memoria enelle note allegate al verbale di udienza del 7 dicembre 2022;(b) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento,contestata dall’appellante con specifiche argomentazioni.1.2 I due motivi, che possono essere esaminati insieme per la lorostretta connessione, sono infondati.1.3 Dopo aver riassunto le critiche rivolte dall’appellante Paci alladecisione di primo grado, la Corte territoriale ha spiegato in modo chiaro eperfettamente intelligibile le ragioni per le quali le doglianze attinenti allanotificazione e a pretesi vizi propri della cartella di pagamento nonpotevano essere accolte.1.4 In proposito, i giudici regionali hanno osservato quanto segue:- la notificazione della cartella era affetta da nullità per essere stataeseguita da un operatore di posta privata sprovvisto del relativo titoloabilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n.2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e il regimeintrodotto dalla legge n. 124 del 2017;- tale nullità doveva, tuttavia, ritenersi sanata per raggiungimentodello scopo dell’atto, avendo il contribuente proposto tempestivaimpugnazione contro di esso;- «[i]n tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è unrequisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizioneintegrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determinain via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risultiinequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro iltermine di decadenza concesso per l’esercizio del potereall’Amministrazione finanziaria [...]»;Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026- «[n]el caso di specie la cartella di pagamento e[ra] statatempestivamente impugnata e non e[ra] neppure contestata la suamancata ricezione da parte del contribuente, che si e[ra] limitato adeccepire l’inesistenza della notificazione dell’atto, da lui pienamenteconosciuto e prodotto in giudizio, a motivo della qualifica soggettivadell’operatore postale [...]»;- «[q]uanto al maturarsi della decadenza dalla potestà impositiva» infase di riscossione, doveva farsi riferimento alla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte n. 40543/2021, nella quale è stato affermato che«[...] il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gliapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti,né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione [...]», con laconseguenza che, «[...] per il rispetto del termine di decadenza cui èassoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella qualel’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’attoe non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso daparte del contribuente [...]»;- alla luce di ciò, poiché «[d]alla stessa produzione effettuata daldifensore del contribuente in primo grado [...] risulta[va] che ilprocedimento di notificazione era iniziato ben prima del 31.12.15»,corrispondente al termine fissato dall’art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R.n. 602 del 1973, si appalesavano «[...] infondate le eccezioni finalizzate aprivare di ogni effetto la notificazione della cartella di pagamento al fine dirilevare la decadenza dalla potestà impositiva»;- in ordine ai pretesi vizi propri della cartella, occorreva tener presenteche:(a) «[i]n tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta,Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica siameramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quandoessa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nelladichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibilinell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddettoriscontro [...]»;(b) «[p]er quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancato ricevimentodel cd. avviso bonario, il contribuente può chiedere il pagamento in misuraridotta [...] nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella dipagamento, senza che tale omesso invio abbia alcuna conseguenza sullasua posizione»;(c) «[...] nel caso di accertamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 leragioni e l’ammontare dell’imposta sono da rinvenirsi nella stessa auto-liquidazione operata dal contribuente, per cui null’altro poteva aggiungersi[nella fattispecie in esame], fermo restando che la cartella di pagamentonon deve contenere un’autonoma motivazione e che il suo contenuto èpredeterminato dalla legge attraverso le varie fonti secondarie»;(d) «[...] il contribuente è [...] in grado di verificare la correttezza delcalcolo operato dall’Amministrazione finanziaria, una volta conosciuta lasorte capitale ed il periodo di calcolo degli interessi, perché la misura degliinteressi è quella fissata dalla legge in relazione ai vari periodi»; né egli«[...] potrebbe comunque esimersi dal rifare il calcolo e dal controllarel’esattezza dei parametri rispetto al dato normativo, anche qualora fosseindicata la misura degli interessi periodo per periodo, ove dubiti dellacorrettezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria».1.5 Come si evince dalla trascrizione che precede, la motivazione dellasentenza è tutt’altro che apparente, consentendo di ricostruireagevolmente l’iter logico-giuridico seguìto dal collegio di secondo gradoper la formazione del proprio convincimento.Essa raggiunge, quindi, pienamente la soglia del c.d. «minimoNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026costituzionale» imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost., la cuiinosservanza è suscettibile di determinare la nullità della sentenza anchenel nuovo quadro normativo risultante a séguito della riformulazionedell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondoil consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice risalente agliarresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.2. Con il terzo mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.112 c.p.c.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver omesso dipronunciare sul motivo di appello con il quale era stato dedotto che, nonavendo l’agente della riscossione provveduto a chiamare in causa l’enteimpositore, era rimasta indimostrata l’esistenza del «[...] titolo esecutivoposto a fondamento dell’iscrizione a ruolo esattoriale».2.2 Il motivo, da inquadrare più correttamente nel paradigma delnumero 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., siccome diretto a far valereun preteso error in procedendo commesso dai giudici a quibus, è privo dipregio.2.3 Anzitutto non è dato comprendere quale interesse abbia l’odiernoricorrente a sollevare questa censura, visto che l’unica parteipoteticamente pregiudicata dall’omessa chiamata in causa dell’Agenziadelle Entrate sarebbe da individuare nell’agente della riscossione, tenuto arispondere in proprio delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, aisensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.2.4 Va, inoltre, osservato che la censura presenta profili di oscuritàespositiva, risultando perciò carente dei requisiti prescritti a pena diinammissibilità dall’art 366, primo comma, numeri 3 e 6, c.p.c., giacché,da un lato, si sostiene che l’impugnata cartella di pagamento sarebbeNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026stata emessa a séguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.n. 600 del 1973, e quindi senza essere stata preceduta dall’emissione diun avviso di accertamento, dall’altro, si lascia intendere che il titolodell’iscrizione a ruolo sarebbe costituito da un prodromico atto impositivo.2.5 Fermo quanto precede, la decisione adottata dalla Corteterritoriale implica, in tutta evidenza, la reiezione della perplessa econtraddittoria censura ora in scrutinio, avendo il collegio di seconde cureaccertato che la cartella faceva séguito al controllo automatizzato delladichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2011 e nelcontempo precisato che «[...] è legittima l’iscrizione a ruolo dellamaggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento,quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni[...]», come appunto nel caso di specie.2.6 A fronte di un simile impianto argomentativo, non si sarebbe inogni caso al cospetto di un’omessa pronuncia, bensì di un implicito rigettodel motivo non specificamente preso in esame, superato dalla soluzionelogico-giuridica accolta dai giudici di merito (cfr. Cass. n 12476/2024,Cass. n. 21520/2025, Cass. n. 9596/2026).3. Con il quarto e il quinto motivo è prospettata, a norma dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.:(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 81, 83, 101 e 115 c.p.c.;(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c..3.1 Si imputa alla CGT di secondo grado di non aver rilevato d’ufficio:(a) l’inammissibilità dell’atto di controdeduzioni depositato daRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado, derivante dall’omessaproduzione di una valida procura ad litem e della delibera del consiglio diamministrazione con cui il legale rappresentante dell’ente era statoautorizzato al rilascio del mandato difensivo alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026(b) l’inammissibilità dell’atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel giudizio d’appello, conseguente al mancato deposito di copia conformeall’originale della procura sostanziale rilasciata dal presidente al direttoregenerale dell’ente, il quale aveva conferito il mandato ad litem aldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e di copia della delibera del consiglio diamministrazione con la quale quest’ultimo era stato autorizzato alladelega del potere rappresentativo.3.2 I motivi, suscettibili di congiunta disamina per la loro comuneinerenza al tema della regolarità della costituzione di una delle parti incausa, sono inammissibili per difetto di interesse, non avendo il ricorrentechiarito quale concreto pregiudizio sarebbe a lui derivato dai viziprocessuali dedotti, considerato che sia nel procedimento di primo gradosia in quello d’appello l’agente della riscossione aveva assunto la veste dimero resistente e che l’eventuale dichiarazione della sua contumacia nonavrebbe di certo comportato l’automatico annullamento degli attiimpugnati, né una diversa distribuzione degli oneri probatori fra icontendenti.Non risulta, peraltro, allegato che la CTP abbia reso a carico del Pacistatuizione di condanna al pagamento delle spese di prime cure, mentre,per quanto attiene a quelle di secondo grado, dalla lettura della quigravata pronuncia si ricava che l’appellante è stato condannato arifonderle alla sola ADER.Nel descritto contesto, nemmeno ai limitati fini del regolamento deglioneri di lite può dunque ritenersi sussistente in capo alla parteimpugnante il requisito di cui all’art. 100 c.p.c..4. Con il sesto e il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.:(i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del1992, nonché degli artt. 101 e 106 c.p.c.;(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n.Numero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.4.1 Si sostiene che la CGT di secondo grado avrebbe dovuto dichiarareinammissibile l’atto di intervento spiegato nel giudizio di secondo gradodall’ADER nella qualità di successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,perché:(a) non notificato alla parte appellante;(b) non accompagnato dalla produzione di copia conforme all’originaledella procura sostanziale rilasciata dal Direttore dell’Agenzia al dott. FabioGiordano, che aveva conferito il mandato al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],e di una valida procura ad litem munita delle sottoscrizioni autografe delsoggetto conferente e del difensore nominato.4.2 Anche questi due motivi si prestano a uno scrutinio unitario per lacomunanza delle questioni trattate.4.3 Rispetto ad essi, a differenza di quanto si è appena detto in ordinealle analoghe questioni concernenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è ravvisabilein capo al Paci l’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, onde vederannullata la sua condanna al pagamento delle spese di secondo grado infavore dell’ADER.4.4 Cionondimeno, le sollevate doglianze si rivelano prive difondamento.4.5 Ai sensi dell’art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del1992 (corrispondente all’attuale art. 92, comma 3, ultimo periodo, deld.lgs. n. 175 del 2024), la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoisuccessori possono costituirsi anche solo presentando documenti omemorie o partecipando alla discussione, assistiti, ove necessario, dadifensore incaricato nelle forme prescritte.La norma - applicabile anche al giudizio d’appello in virtù del rinviocontenuto nell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 115 del d.lgs. n.175 del 2024) alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado- non prevede la notificazione alle altre parti dell’atto di costituzione delNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026successore, sicché la contraria tesi propugnata dal ricorrente non trovaappiglio nella disciplina del processo tributario; né appare pertinente ilrichiamo da lui fatto al principio di diritto espresso da questa Corte intema di intervento del successore nella fase di legittimità (cfr. Cass. n.7441/2011, Cass. n. 3471/2016, Cass. n. 26864/2018), siccomeesclusivamente riguardante il giudizio di cassazione, caratterizzato dapeculiare specialità.4.6 Per il resto, va notato che l’atto di intervento in parola - come siricava dall’esame del relativo testo, riprodotto nel corpo del ricorso -riportava il nominativo del soggetto conferente il mandato (FabioGiordano) e gli estremi della procura speciale con la quale quest’ultimoera stato delegato dal Direttore dell’ente all’esercizio del potere dirappresentanza.4.7 Giova, a questo punto, rammentare che, per costanteorientamento di questa Corte regolatrice, colui il quale ha conferito ilmandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non èonerato di dimostrare la sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si siacostituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante, in quanto i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, sicchéspetta a loro fornire la prova negativa.Al riguardo è stato precisato che, nella sola ipotesi in cui il potere dirappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale,incombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione, però,che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione,non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti inordine all’effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr.Cass. Sez. U. n. 20596/2007, Cass. Sez. U. n. 31963/2021; nello stessosenso, ex ceteris, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentativiNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026dei procuratori dell’imprenditore derivano da un atto che risulta digenerale conoscibilità, dovendo essere iscritto nel registro delle imprese inforza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alla disciplina dell’institore di cuiagli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice, onde compete a chi intendecontestarne la sussistenza l’onere di formulare una puntuale eccezione,senza limitarsi all’uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n.16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n.11255/2026).4.8 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, al quale va datacontinuità, deve escludersi che la CGT di secondo grado fosse tenuta adaccertare l’esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto chein nome e per conto dell’ADER aveva rilasciato il mandato difensivoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dalla lettura del ricorso che nel giudiziod’appello il Paci avesse tempestivamente sollevato una specifica eccezionein proposito e non avendo egli nemmeno in questa sede chiarito perchénon fosse possibile verificare aliunde, attraverso la consultazione diregistri pubblici, la qualifica di procuratore speciale dell’entedichiaratamente rivestita da tale soggetto (per un’analoga fattispecievedasi Cass. n. 11255/2026).4.9 Quanto, infine, all’apparente mancanza delle firme autografe delsoggetto conferente il mandato ad litem e del difensore nominato, lacontroricorrente ha prontamente ribattuto che entrambe le sottoscrizionierano state legittimamente apposte in forma digitale e a tale rilievo nonha fatto séguito alcuna replica nella memoria illustrativa depositata dallaparte impugnante ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo,c.p.c.4.10 Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delNumero registro generale 15085/2023Numero sezionale 5002/2026Numero di raccolta generale 22799/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifonderedall’Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLucio Napolitano