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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 31677/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Proc.

Gen. che si è riportato alla memoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PISA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Livorno, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello cautelàre avverso l'ordinanza del GIP che, in data 8/1/2024, aveva respinto l'istanza di restituzione di un veicolo, intestato al terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] e sottopost - -sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., in quanto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], convivente della Anzi e imputato per il reato di cui agli articoli 73 e 80 T.U.

Stupefacenti.

Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello con cui è stata eccepita la mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto emesso dal GIP, il quale si era limitato a richiamare per relationem il parere del pubblico ministero, che tuttavia non era stato allegato materialmente e perciò era rimasto ignoto alla parte, impedendole di ricostruire l'argomentazione posta a base del rigetto.

Dopo aver premesso che l'appello ha effetto interamente devolutivo, ha evidenziato la possibilità per il giudice del gravame di rimediare sia all'eventuale insufficienza che alla totale mancanza, anche grafica, della motivazione.

Pertanto, il fatto che non fosse stato materialmente allegato il parere del pubblico ministero, costituente, in quanto integralmente richiamato, la motivazione del provvedimento del GIP, non impediva di affrontare il merito delle questioni devolute alla cognizione del Tribunale, sulla base dell'atto di appello e dello stesso parere, frattanto divenuto disponibile.

In relazione ai presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata, il Tribunale, quanto al fumus del reato-spia, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], risultava indagato per il delitto di cui agli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.p.r. 309/90, per aver egli contribuito all'importazione di circa 53 kg di cocaina, e perciò tratto in arresto in data 31 marzo 2023 e tuttora sottoposto a custodia in carcere.

Riguardo alla disponibilità da parte dell'indagato dell'automobile in sequestro, formalmente intestata all'appellante [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che l'autore dell'illecito avesse in realtà il potere di disporre del bene vincolato.

Ciò è stato ricavato, innanzituttot dal rilievo della incapacità della stessa a sopportare il peso economico dell'acquisto del veicolo/effettuato nel giugno del 2022, al prezzo 25.800 euro, di cui 1800 versati alla consegna e la restante parte dilazionata in rate mensili da euro 1000 cadauna.

L'incapacità economica è stata accertata attraverso le indagini svolte dalla Guardia di Finanza,dalle quali è emerso che la Arizix nel 2022 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 5.185,33; nell'anno 2021, euro 8000 circa, nel 2020 euro 7000; nel 2019 euro 3500, avendo perciò ricavato dal suo lavoro un reddito mensile medio oscillante tra 300 e 700 euro, insufficiente a far fronte all'impegno economico assunto.Oltre a ciò, è stato osservato che il veicolo sottoposto a sequestro costituiva l'unico mezzo di trasporto di cui continuavano a disporre l'Arizi ed il convivente Hysaj, posto che un'altra autovettura, del valore di circa euro 45.000, acquistata da quest'ultimo ed immatricolata il 3 gennaio 2023, era stata esportata in Albania il 7 aprile 2023, pochi giorni dopo l'arresto dello stesso.

Inoltre, la Anzi non aveva fornito documentazione comprovante eventuali giacenze di denaro sul proprio conto corrente, né aiuti da parte dei familiari; e da ciò il Tribunal ha desunto che il veicolo, solo fornnalmentetfosse intestato t alla donna, ma sostanzialmente , prieta di Hysaj o, comunque, appartenente in comune ai due conviventi.

In ordine al requisito della sproporzione tra il valore economico dell'automobile sequestrata e le risorse lecite del soggetto indagato, anche sommate a quelle della Anzi, dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che costui, nell'anno 2022, aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 15.405,42, e nelle annualità precedenti redditi inferiori (euro 13.600 nel 2021; euro 9.137 nel 2020; euro 3.544 nel 2019), per cui, anche sommando il reddito complessivo della coppia pari a circa €20.000 nell'anno 2022, tenuto conto delle spese necessarie per ragioni di sussistenza, delle spese di locazione dell'immobile occupato, del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo esportato in Albania, era evidente la sproporzione tra il valore del bene e le capacità reddituali della coppia.

In ordine al requisito della ragionevolezza temporale del periodo intercorso fra l'acquisto del bene e la commissione del reato, il Tribunale ha rilevato che l'automobile era stata acquistata ed immatricolata in Italia il 28 giugno 2022, circa nove mesi prima dell'arresto di Hysaj nella flagranza del reato-spia e, pertanto, tenuto conto della gravità del reato contestato al medesimo, rappresentativo del suo inserimento in un vasto gruppo criminale, in grado di organizzare l'importazione in Italia di oltre 50 kg di cocaina, è stato ritenuto ragionevole che le risorse economiche impiegate nell'acquisto derivassero dall'attività illecita.

D'altro canto, l'indagato, e così pure la terza interessata, non avevano adempiuto, a fronte della esistenza dei suddetti elementi, all'onere di giustificare la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare l'efficacia probatoria dei dati dimostrativi offerti dall'accusai

2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo i motivi che, di seguito, si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Con il primo, ha eccepito violazione di legge processuale, sancita a pena di nullità, con particolare riferimento all'articolo 125, comma 3, del codice di rito, avendo il Tribunale cautelare omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza, proposta ai sensi dell'articolo 322 bis da parte del terzo interessato destinatario del sequestro, malgrado abbia riconosciuto espressamente la carenza della motivazione, atteso che il parere richiamato per relationem non era stato allegato al testo dell'ordinanza, e comunque non reso disponibile alla difesa sino alla discovery dagli atti, intervenuta soltanto a seguito della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello, impedendo alla difesa di esercitare compiutamente il diritto di impugnazione. 2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione di legge con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 240 bis c.p., laddove contempla il requisito della disponibilità diretta e indiretta della cosa per consentire l'ablazione patrimoniale in relazione a beni intestati a soggetti terzi, estranei al reato contestato nei confronti dell'imputato.

In primo luogo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto integrato il requisito della disponibilità, richiesto dall'articolo 240 bis, pur affermando nella stessa ordinanza che sul veicolo era ravvisabile una condivisione del possesso, ovvero una parziale disponibilità da parte dell'indagato, applicando un concetto di disponibilità distante da quello elaborato dalla giurisprudenza, il cui orientamento, in proposito, appare incompatibile con l'idea che una "condivisione del possesso" o una "parziale disponibilità", nei termini riprodotti dall'ordinanza, possa essere sufficiente ad integrare il requisito in esame.

Tra l'altro, come logica conseguenza dalla ritenuta disponibilità parziale, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato in misura proporzionale alla disponibilità pro quota del soggetto indagato.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe viziato altresì dall'errore consistito nell'aver dedotto l'intestazione fittizia in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dalla asserita sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale e patrimoniale della stessa. 3.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è generico e perciò inammissibile.

La difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'applicazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p., per avere il Tribunale cautelare omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo, in quanto priva di motivazione, atteso che il richiamato parere contrario del P.M., in cui sarebbero state esposte le argomentazioni condivise per relationem, non era stato allegato all'ordinanza.

La Corte di Cassazione ha da tempo precisato, in linea generale, che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). 11all Rispetto ai suddetti criteri, il ricorrente lamenta diràver avuto effettiva conoscenza del parere del pubblico ministero richiamato per relationem, ma non materialmente allegato al provvedimento impugnato, e reso disponibile soltanto a seguito della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.

Tuttavia, - ed in ciò si ravvisa la genericità del motivo -, il ricorrente non ha dedotto che lo stesso non fosse ostensibile, non avendo prospettato di aver inutilmente avanzato istanza diretta ad ottenere copia dell'atto richiamato, ovvero in qual modo il ritardo nella trasmissione, comunque avvenuta per la suddetta udienza, abbia irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

In linea generale, è utile rammentare che "contro le ordinanze emesse a norma degli artt.322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710].

Pertanto, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

Dal confronto delle argomentazioni formulate dal Tribunale con i suddetti principi, si deve ritenere che il provvedimento impugnato risponda ai requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando perciò idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Va premesso che, effettivamente, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art.12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 5 1,5 240-bis cod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo.

In tal caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bené, in modo che si possa affermare, con certezza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire proya indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1:3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv, 247722-01; SEZ. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01).

La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art.240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi.

La dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen.

In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, specialmente rilevante in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 254699-01).

Il Tribunale livornese si è attenuto ai suddetti principi, avendo ricavato l'intestazione fittizia in capo alla Anzi ed il potere di fatto sul veicolo nelle mani di Hysaj sulla base di una serie di elementi concordanti.

In particolare, sono stati valorizzati i seguenti elementi: a) il rapporto di convivenza more uxorio tra i due; b) la sproporzione tra i redditi di accertata provenienza lecita della coppia e l'impegno economico sotteso all'acquisto del veicolo, avendo la Anzi percepito emolumenti variabili tra euro 300 ed euro 700 mensili, insufficienti a far fronte al pagamento delle rate mensili di euro 1000 cadauna concordate per l'acquisto del veicolo, ed [OSCURATO:PERSONA] introiti leciti inferiori alle spese dal medesimo sostenute nel medesimo arco di tempo; c) la mancanza di altre fonti lecite di disponibilità economica; d)la destinazione del veicolo all'utilizzo anche da parte di Hysaj, in quanto unico mezzo a disposizione della coppia, essendo stato accertato che una seconda autovettura acquistata dal medesimo era diretta all'esportazione; e) la ragionevole vicinanza temporale tra l'acquisto del veicolo oggetto di sequestro e la fiorente attività illecita del convivente, arrestato in flagranza per la sua partecipazione all'importazione di circa kg 50 di cocaina.

Sulla convergenza di tali elementi - e non dunque sulla base di mera presunzione - il Tribunale ha ritenuto che il veicolo sia stato acquistato con i proventi dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]; e pertanto la motivazione non risulta manifestamente illogica.

Quanto alle osservazioni relative al fatto che nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla "condivisione del possesso" ed alla "parziale disponibilità" del veicolo in capo ad entrambi i conviventi more uxorio, la circostanza non è segno di contraddittorietà, non essendo incompatibile con la qualificata signoria della persona indagata sulla cosa, desunta dalla dimostrazione - sulla base di plurimi elementi - della riconducibilità dell'acquisto del veicolo ai proventi dell'attività illecita dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Priva di rilievo è l'ultima obiezione, relativa al fatto che, in ipotesi di condivisione del dominio e del possesso, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato alla quota dell'indagato, atteso che, trattandosi di sequestro di bene indivisibile, qual è l'autovettura, non può operare il principio di proporzionalità (cfr. in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 33090 del 22/06/2017 Cc.

Rv. 270922 - 01) 3 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della stessa, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Proc. Gen. che si è riportato alla memoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PISA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Livorno, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello cautelàre avverso l'ordinanza del GIP che, in data 8/1/2024, aveva respinto l'istanza di restituzione di un veicolo, intestato al terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] e sottopost - -sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., in quanto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], convivente della Anzi e imputato per il reato di cui agli articoli 73 e 80 T.U. Stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello con cui è stata eccepita la mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto emesso dal GIP, il quale si era limitato a richiamare per relationem il parere del pubblico ministero, che tuttavia non era stato allegato materialmente e perciò era rimasto ignoto alla parte, impedendole di ricostruire l'argomentazione posta a base del rigetto. Dopo aver premesso che l'appello ha effetto interamente devolutivo, ha evidenziato la possibilità per il giudice del gravame di rimediare sia all'eventuale insufficienza che alla totale mancanza, anche grafica, della motivazione. Pertanto, il fatto che non fosse stato materialmente allegato il parere del pubblico ministero, costituente, in quanto integralmente richiamato, la motivazione del provvedimento del GIP, non impediva di affrontare il merito delle questioni devolute alla cognizione del Tribunale, sulla base dell'atto di appello e dello stesso parere, frattanto divenuto disponibile. In relazione ai presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata, il Tribunale, quanto al fumus del reato-spia, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], risultava indagato per il delitto di cui agli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.p.r. 309/90, per aver egli contribuito all'importazione di circa 53 kg di cocaina, e perciò tratto in arresto in data 31 marzo 2023 e tuttora sottoposto a custodia in carcere. Riguardo alla disponibilità da parte dell'indagato dell'automobile in sequestro, formalmente intestata all'appellante [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che l'autore dell'illecito avesse in realtà il potere di disporre del bene vincolato. Ciò è stato ricavato, innanzituttot dal rilievo della incapacità della stessa a sopportare il peso economico dell'acquisto del veicolo/effettuato nel giugno del 2022, al prezzo 25.800 euro, di cui 1800 versati alla consegna e la restante parte dilazionata in rate mensili da euro 1000 cadauna. L'incapacità economica è stata accertata attraverso le indagini svolte dalla Guardia di Finanza,dalle quali è emerso che la Arizix nel 2022 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 5.185,33; nell'anno 2021, euro 8000 circa, nel 2020 euro 7000; nel 2019 euro 3500, avendo perciò ricavato dal suo lavoro un reddito mensile medio oscillante tra 300 e 700 euro, insufficiente a far fronte all'impegno economico assunto.Oltre a ciò, è stato osservato che il veicolo sottoposto a sequestro costituiva l'unico mezzo di trasporto di cui continuavano a disporre l'Arizi ed il convivente Hysaj, posto che un'altra autovettura, del valore di circa euro 45.000, acquistata da quest'ultimo ed immatricolata il 3 gennaio 2023, era stata esportata in Albania il 7 aprile 2023, pochi giorni dopo l'arresto dello stesso. Inoltre, la Anzi non aveva fornito documentazione comprovante eventuali giacenze di denaro sul proprio conto corrente, né aiuti da parte dei familiari; e da ciò il Tribunal ha desunto che il veicolo, solo fornnalmentetfosse intestato t alla donna, ma sostanzialmente , prieta di Hysaj o, comunque, appartenente in comune ai due conviventi. In ordine al requisito della sproporzione tra il valore economico dell'automobile sequestrata e le risorse lecite del soggetto indagato, anche sommate a quelle della Anzi, dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che costui, nell'anno 2022, aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 15.405,42, e nelle annualità precedenti redditi inferiori (euro 13.600 nel 2021; euro 9.137 nel 2020; euro 3.544 nel 2019), per cui, anche sommando il reddito complessivo della coppia pari a circa €20.000 nell'anno 2022, tenuto conto delle spese necessarie per ragioni di sussistenza, delle spese di locazione dell'immobile occupato, del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo esportato in Albania, era evidente la sproporzione tra il valore del bene e le capacità reddituali della coppia. In ordine al requisito della ragionevolezza temporale del periodo intercorso fra l'acquisto del bene e la commissione del reato, il Tribunale ha rilevato che l'automobile era stata acquistata ed immatricolata in Italia il 28 giugno 2022, circa nove mesi prima dell'arresto di Hysaj nella flagranza del reato-spia e, pertanto, tenuto conto della gravità del reato contestato al medesimo, rappresentativo del suo inserimento in un vasto gruppo criminale, in grado di organizzare l'importazione in Italia di oltre 50 kg di cocaina, è stato ritenuto ragionevole che le risorse economiche impiegate nell'acquisto derivassero dall'attività illecita. D'altro canto, l'indagato, e così pure la terza interessata, non avevano adempiuto, a fronte della esistenza dei suddetti elementi, all'onere di giustificare la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare l'efficacia probatoria dei dati dimostrativi offerti dall'accusai 2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo i motivi che, di seguito, si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Con il primo, ha eccepito violazione di legge processuale, sancita a pena di nullità, con particolare riferimento all'articolo 125, comma 3, del codice di rito, avendo il Tribunale cautelare omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza, proposta ai sensi dell'articolo 322 bis da parte del terzo interessato destinatario del sequestro, malgrado abbia riconosciuto espressamente la carenza della motivazione, atteso che il parere richiamato per relationem non era stato allegato al testo dell'ordinanza, e comunque non reso disponibile alla difesa sino alla discovery dagli atti, intervenuta soltanto a seguito della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello, impedendo alla difesa di esercitare compiutamente il diritto di impugnazione. 2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione di legge con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 240 bis c.p., laddove contempla il requisito della disponibilità diretta e indiretta della cosa per consentire l'ablazione patrimoniale in relazione a beni intestati a soggetti terzi, estranei al reato contestato nei confronti dell'imputato. In primo luogo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto integrato il requisito della disponibilità, richiesto dall'articolo 240 bis, pur affermando nella stessa ordinanza che sul veicolo era ravvisabile una condivisione del possesso, ovvero una parziale disponibilità da parte dell'indagato, applicando un concetto di disponibilità distante da quello elaborato dalla giurisprudenza, il cui orientamento, in proposito, appare incompatibile con l'idea che una "condivisione del possesso" o una "parziale disponibilità", nei termini riprodotti dall'ordinanza, possa essere sufficiente ad integrare il requisito in esame. Tra l'altro, come logica conseguenza dalla ritenuta disponibilità parziale, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato in misura proporzionale alla disponibilità pro quota del soggetto indagato. In secondo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe viziato altresì dall'errore consistito nell'aver dedotto l'intestazione fittizia in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dalla asserita sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale e patrimoniale della stessa. 3.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è generico e perciò inammissibile. La difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'applicazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p., per avere il Tribunale cautelare omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo, in quanto priva di motivazione, atteso che il richiamato parere contrario del P.M., in cui sarebbero state esposte le argomentazioni condivise per relationem, non era stato allegato all'ordinanza. La Corte di Cassazione ha da tempo precisato, in linea generale, che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). 11all Rispetto ai suddetti criteri, il ricorrente lamenta diràver avuto effettiva conoscenza del parere del pubblico ministero richiamato per relationem, ma non materialmente allegato al provvedimento impugnato, e reso disponibile soltanto a seguito della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello. Tuttavia, - ed in ciò si ravvisa la genericità del motivo -, il ricorrente non ha dedotto che lo stesso non fosse ostensibile, non avendo prospettato di aver inutilmente avanzato istanza diretta ad ottenere copia dell'atto richiamato, ovvero in qual modo il ritardo nella trasmissione, comunque avvenuta per la suddetta udienza, abbia irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa. 2. Il secondo motivo è inammissibile. In linea generale, è utile rammentare che "contro le ordinanze emesse a norma degli artt.322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Dal confronto delle argomentazioni formulate dal Tribunale con i suddetti principi, si deve ritenere che il provvedimento impugnato risponda ai requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando perciò idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Va premesso che, effettivamente, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art.12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 5 1,5 240-bis cod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo. In tal caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bené, in modo che si possa affermare, con certezza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire proya indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1:3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv, 247722-01; SEZ. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art.240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. La dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, specialmente rilevante in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 254699-01). Il Tribunale livornese si è attenuto ai suddetti principi, avendo ricavato l'intestazione fittizia in capo alla Anzi ed il potere di fatto sul veicolo nelle mani di Hysaj sulla base di una serie di elementi concordanti. In particolare, sono stati valorizzati i seguenti elementi: a) il rapporto di convivenza more uxorio tra i due; b) la sproporzione tra i redditi di accertata provenienza lecita della coppia e l'impegno economico sotteso all'acquisto del veicolo, avendo la Anzi percepito emolumenti variabili tra euro 300 ed euro 700 mensili, insufficienti a far fronte al pagamento delle rate mensili di euro 1000 cadauna concordate per l'acquisto del veicolo, ed [OSCURATO:PERSONA] introiti leciti inferiori alle spese dal medesimo sostenute nel medesimo arco di tempo; c) la mancanza di altre fonti lecite di disponibilità economica; d)la destinazione del veicolo all'utilizzo anche da parte di Hysaj, in quanto unico mezzo a disposizione della coppia, essendo stato accertato che una seconda autovettura acquistata dal medesimo era diretta all'esportazione; e) la ragionevole vicinanza temporale tra l'acquisto del veicolo oggetto di sequestro e la fiorente attività illecita del convivente, arrestato in flagranza per la sua partecipazione all'importazione di circa kg 50 di cocaina. Sulla convergenza di tali elementi - e non dunque sulla base di mera presunzione - il Tribunale ha ritenuto che il veicolo sia stato acquistato con i proventi dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]; e pertanto la motivazione non risulta manifestamente illogica. Quanto alle osservazioni relative al fatto che nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla "condivisione del possesso" ed alla "parziale disponibilità" del veicolo in capo ad entrambi i conviventi more uxorio, la circostanza non è segno di contraddittorietà, non essendo incompatibile con la qualificata signoria della persona indagata sulla cosa, desunta dalla dimostrazione - sulla base di plurimi elementi - della riconducibilità dell'acquisto del veicolo ai proventi dell'attività illecita dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Priva di rilievo è l'ultima obiezione, relativa al fatto che, in ipotesi di condivisione del dominio e del possesso, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato alla quota dell'indagato, atteso che, trattandosi di sequestro di bene indivisibile, qual è l'autovettura, non può operare il principio di proporzionalità (cfr. in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 33090 del 22/06/2017 Cc. Rv. 270922 - 01) 3 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della stessa, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l
Sentenza Cassazione n. 31677/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris