CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32455/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 286 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso alla sentenza d'appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo. Ci si duole dell'error in procedendo per aver la Corte territoriale deciso in merito ai motivi d'appello, rigettandoli, nonostante l'intervenuto concordato, con rinuncia ai motivi, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in termini di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada). Nel dettaglio, previo scambio di corrispondenza a mezzo e-mail, la difesa e la Procura generale, a detta del ricorrente, avrebbero «sostanzialmente» raggiunto un accordo nei termini di cui innanzi che due giorni prima dell'udienza in camera di consiglio (cartolare, in applicazione delle disposizioni in materia di COVID-19) sarebbe stato formalizzato dalla difesa mediante invio di memoria alla Cote territoriale e alla Procura generale. Il ricorrente precisa che la Procura generale «evidentemente, formalizzava di poi il proprio (già sostanzialmente prestato) consenso». Nonostante ciò, il giudice d'appello avrebbe però confermato la sentenza di primo grado senza tenere in debito conto il proposto concordato e, soprattutto, respingendolo implicitamente senza argomentare e esplicitare le relative ragioni. 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Dalla stessa documentazione allegata al ricorso oltre che dalla disamina degli atti, consentita alla Suprema Corte essendo giudice del fatto processuale in ragione del dedotto error in procedendo, emerge solo uno scambio di email tra difesa e Procura generale, partecipate alla Corte territoriale, in vista di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. del quale non risulta alcuna formalizzazione. Lo stesso ricorrente, invero, prospetta l'insussistenza del detto accordo laddove letteralmente precisa che la Procura generale «evidentemente, formalizzava di poi il proprio (già sostanzialmente prestato) consenso». A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che, per converso, dagli atti risultano conclusioni scritte, ancorché antecedenti al detto scambio di email, con le quali la Procura generale ha sollecitato alla Corte d'appello la conferma della sentenza impugnata, evidenziando l'intervenuta revoca del lavoro di pubblica utilità con riferimento a precedente processo con conseguente insussistenza dei presupposti per la sostituzione ed art. 186, comma 9-bis, ultimo inciso, cod. strada. La Corte d'appello, peraltro, dopo aver preso atto delle conclusioni di cui innanzi (pag. 3 della sentenza), in sede di commisurazione giudiziale della pena (pag. 4) ha fatto esplicito riferimento al precedente specifico in forza del quale l'imputato ha dovuto scontare la pena (in regime di detenzione domiciliare), dando quindi anche implicitamente atto del presupposto ostativo alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità in quanto già concessi (art. 186, comma 9-bis, ultimo inciso, cod. strada). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché del pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell