CassazionedecretoSezione UDecisione del 7 ottobre 2026
Cassazione n. 26356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
odierna udienza, il Procuratore generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo di dichiarare la natura retributiva degli accantonamentidestinati al presso il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria. L’Inps ha comunicato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Inps deducela violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 27 del d.lgs. C.P.S.n. 1577 del 1947 e s.m.i., dell’art. 1703 c.c., dell’art. 2615, secondo comma,c.c., con riferimento all’art. 2112 c.c., per avere la Corte di appello sostenutoche il Consorzio potesse stipulare il contratto di cessione con effetti diretti neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’Inps, si sarebbe realizzata unafattispecie contrattuale diversa dal trasferimento d’azienda, qualificabile intermini di sub derivazione del contratto di appalto.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Istituto denuncia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2615, secondo comma c.c., e dell’art. 2della legge n.297 del 1982, con riferimento all’articolo 2112 c.c. e censura lasentenza nella parte in cui ha escluso che sussistesse un obbligo di preventivaescussione del condebitore solidale da parte del lavoratore.3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Inps deducela violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 755, 756, 757, della leggen. 297 del 2006, dell’art. 38, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010,convertito nella legge n. 122 del 2010, nonché del combinato disposto degliartt. 442, 443 c.p.c. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, peravere la Corte territoriale posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia una prestazionedi pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, in assenza peraltro di una domandaamministrativa dell’assicurato a quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del t.f.r.L’Istituto richiama la sentenza di legittimità n. 25035 del 2023 che hariconosciuto al t.f.r., maturato dal 1° gennaio 2007, natura di vera e propriaprestazione previdenziale ad esclusivo carico del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria ed assumeNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026che nessuna somma potrebbe essere richiesta all’Inps per il tramite del Fondodi garanzia che assicura unicamente la quota di t.f.r. accantonata in azienda.4. La questione oggetto di contrasto origina dal terzo motivo di ricorso econcerne la natura retributiva oppure contributiva degli accantonamenti delt.f.r. che, ai sensi dell’art. 1, commi 755 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n.296, i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti devonoversare al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, in mancanza di destinazione della quota allaprevidenza complementare. L’adesione all’una o all’altra tesi determina laqualificazione del t.f.r., rispettivamente, come retribuzione differita oppureprestazione previdenziale, condizionando l’esatta individuazione dei soggetti delrapporto obbligatorio il quale intercorre in un caso tra datore e lavoratore enell’altro caso tra Istituto di previdenza e datore di lavoro; con significativericadute di ordine sistematico sulla legittimazione del lavoratore o dell’Inps adagire nei confronti del datore di lavoro insolvente e proporre domanda diinsinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, sul regime prescrizionaleapplicabile, sulle sorti del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia.5. Nel regime ordinario antecedente alla istituzione del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, lequote di t.f.r. erano interamente accantonate presso il datore di lavoro per tuttii dipendenti ed a prescindere dal numero degli occupati.6. Al fine di garantire l'effettività del diritto al t.f.r. e di apprestare un’adeguatatutela contro il rischio di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 2 della legge 29maggio 1982, n. 297, in attuazione degli obblighi di armonizzazione eurounitarisanciti dalla direttiva 80/987/CE, ha istituito un meccanismo di tutelaprevidenziale, il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia gestito dall’Inps, alimentato da unacontribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro, commisurata allaretribuzione imponibile mensile. In ipotesi di insolvenza, l’art. 2 cit. attribuisceal lavoratore un diritto di credito ad una prestazione previdenziale nei confrontidell’Istituto, che si affianca al distinto e autonomo diritto di credito civilisticovantato nei confronti del datore di lavoro e si perfeziona al verificarsi deipresupposti previsti da detta legge: lo stato di insolvenza del datore di lavoro eil definitivo accertamento dell'esistenza e della misura del credito del lavoratoreNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026in sede di ammissione al passivo della procedura concorsuale o, in caso didatore non fallibile, all'esito dell’infruttuoso esperimento della proceduraesecutiva individuale (ex multis, Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2014, n. 12971).6.1. Ove il datore di lavoro sia assoggettabile alle procedure concorsuali, latutela del lavoratore si articola attraverso un preciso iter procedimentale. Ilcreditore istante ha l'onere di far valere il proprio credito civilistico medianteistanza di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale, aisensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 297 del 1982, usufruendo delcollocamento in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., posto al vertice dell'ordinedelle prelazioni. Il definitivo accertamento del credito in sede concorsualecostituisce il presupposto per l’accesso alla prestazione previdenziale nei limitidel quantum ammesso al passivo. Adempiuta l'obbligazione indennitaria, siperfeziona in capo all'Inps uno speciale diritto di surroga legale nella posizionedel lavoratore all'interno della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 2,comma 7, della legge citata. L'Istituto previdenziale subentra nella medesimacollocazione del lavoratore, conservando intatto il privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. ai fini del concorso sul riparto dell'attivo.7. In questo quadro normativo è intervenuta la legge 296 del 2006 (finanziaria2007) che, all’art. 1, comma 755, ha previso l’istituzione del «[OSCURATO:PERSONA] perl’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di finerapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile». [OSCURATO:PERSONA] cd. di tesoreria ègestito «per conto dello Stato» dall’Inps e sullo stesso, con decorrenza dal 1°gennaio 2007, devono essere obbligatoriamente versati, dalle imprese conalmeno cinquanta dipendenti, gli accantonamenti del t.f.r. non conferiti allaprevidenza complementare.7.1. La medesima legge finanziaria del 2007, all’art. 1, comma 749, ha differitoal 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di«Disciplina delle forme pensionistiche complementari», con conseguentedecorrenza a partire da tale momento del termine semestrale entro cui ilavoratori dovevano scegliere se destinare o meno il t.f.r. alla previdenzacomplementare.Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/20267.2. Per bilanciare la perdita degli accantonamenti per il t.f.r. attratti nel Fondodi tesoreria, il legislatore ha introdotto misure compensative a vantaggio delleimprese, sotto forma di esoneri o riduzione dei contributi: tra queste, l’esonerodei datori di lavoro dal contributo pari allo 0,20% dovuto al [OSCURATO:PERSONA] di Garanzianella stessa percentuale di t.f.r. maturando conferito alle forme pensionistichecomplementari e al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, secondo quanto disposto dall’art. 10,comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005 come modificato dall’art. 1, comma 764, dellalege 296 del 2006.7.3. [OSCURATO:PERSONA] in esame, secondo il disposto dell'art. 1, comma 755 cit.,«garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione deitrattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quotacorrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dalcodice civile medesimo» ed eroga le prestazioni secondo «il principio dellaripartizione». Il successivo comma 756 ha stabilito che, «con effetto sui periodidi paga decorrenti dal 1° gennaio 2007», affluissero al [OSCURATO:PERSONA] i «contributi parialla quota di cui all'art. 2120 cod. civ.», al netto del contributo di cui all'art. 3,ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dallapredetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui ald.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Ilcontributo è versato mensilmente al [OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità stabilite conapposito decreto ministeriale, e ad esso si applicano le disposizioni in materiadi accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, conesclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.7.4. Il comma 756 prosegue statuendo che «La liquidazione del trattamento difine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sullabase di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro,secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal [OSCURATO:PERSONA] dicui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamentieffettuati al [OSCURATO:PERSONA] medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico deldatore di lavoro».Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/20267.5. Le modalità di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA] sono state disciplinate con decretoministeriale del 30 gennaio 2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sonoerogate con le modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla sola quotamaturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, ne demanda il versamento al datoredi lavoro anche per la quota parte di competenza del [OSCURATO:PERSONA], salvo conguaglioda valersi prioritariamente sui contributi dovuti per il mese di erogazione dellaprestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuticomplessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. Il decretopuntualizza che l'importo di competenza del [OSCURATO:PERSONA] erogato dal datore di lavoronon può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] eagli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva e che, ove ciò siverifichi, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente tale complessivaincapienza e il [OSCURATO:PERSONA] provvederà, entro trenta giorni, ad erogare l'importo delleprestazioni per la frazione di sua competenza.8. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi delle problematicheconnesse all’operare del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria e le decisioni in argomento, sia dellaSezione lavoro e sia della Sezione fallimentare, hanno affrontato questionigiuridiche legate prevalentemente allo stato di insolvenza del datore di lavoro.8.1. Con orientamento unanime questa Corte (v. per tutte Cass., Sez. I. n.12009 del 2018) ha riconosciuto la legittimazione del lavoratore alla domandadi insinuazione allo stato passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1°gennaio 2007 e non versate dal datore - assoggettato a liquidazione giudiziale- al [OSCURATO:PERSONA] tesoreria, affermando che il datore di lavoro non è un mero adiectussolutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere ilt.f.r.8.2. Nelle molteplici pronunce si è evidenziato che le disposizioni della legge n.296 del 2006 delineano un sistema in cui l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], nei casi in cuiè previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] edil prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confrontidel secondo a versare il t.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioniprevidenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo leNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorreredall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore dilavoro; c) la materiale erogazione del t.f.r. è affidata al datore di lavoro ancheper la parte di competenza del [OSCURATO:PERSONA], salvo conguaglio sui contributi dovuti al8.3. Si è affermato che l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confrontidel datore di lavoro per il pagamento del t.f.r. riguarda il fatto costitutivo delsuo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato, e non anchel'effettivo versamento dei contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria che costituisce,invece, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore dilavoro, attratto nell'onere di allegazione e di prova a carico di quest'ultimo chelo opponga come eccezione. Ciò in base al tenore letterale dell’art. 1, comma756 cit., secondo cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto allavoratore è eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente alla quota corrispondente aiversamenti effettuati al [OSCURATO:PERSONA] medesimo, mentre per la parte rimanente restaa carico del datore di lavoro».8.4. Il duplice presupposto su cui si basa tale l’indirizzo è che il datore di lavoronon possa essere considerato un mero adiectus solutionis causa o un delegatoex lege del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, che in difetto di prova, da fornire in corso di causa,dell'avvenuto versamento al [OSCURATO:PERSONA] di tutte o di parte delle quote di t.f.r., ildatore di lavoro conservi la titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere(rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il t.f.r. (v. in senso conformeCass., Sez. Lav., n. 16833 del 2016; n. 16834 del 2016; n. 10355 del 2016; n.10354 del 2016; n. 27014 del 2017; n. 6448 del 2017; n. 6361 del 2017; n.2152 del 2018; n. 2780 del 2018; n. 24510 del 2021; n. 25838 del 2022; n.25847 del 2022).8.5. Un diverso gruppo di decisioni ha riguardato l’ambito applicativo dell’art.29, d.lgs. n. 276 del 2003, che, in caso di appalto di opere o di servizi, considerail committente obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno deglieventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto,per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione alperiodo di esecuzione del contratto di appalto. Con numerose pronunce, in temadi pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, si è esclusoil relativo obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria ove il datore di lavoro-appaltatore o ilcommittente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento adesso delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo dellapretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura dichi lo eccepisca. Si è ribadito, in proposito, che l’onere di prova gravante sullavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per ilpagamento del t.f.r. è limitato al fatto costitutivo del suo diritto, rappresentatodal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel sensodell'impiego nei lavori appaltati), e non anche all'effettivo versamento da partedel datore di lavoro dei contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria che integra,invece, fatto estintivo rientrante nell’onere di allegazione e prova che incombesul committente (v. Cass., Sez. Lav., n. 27014 del 2017; n. 3884 del 2018; n.11536 del 2019).8.6. Le pronunce finora richiamate sottendono tutte il riconoscimento dellanatura retributiva delle quote di t.f.r. non versate dal datore di lavoro al Fondodi tesoreria e la corrispondente posizione debitoria del datore rispetto al dirittodi credito del lavoratore, desunta dalla previsione dell’art. 1, comma 756 cit. invirtù della quale la liquidazione del t.f.r. è effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nei limiti diquanto versato «mentre per la parte rimanente resta a carico del datore dilavoro».9. La sentenza della Sezione lavoro n. 25035 del 2023, discostandosiconsapevolmente dal precedente indirizzo, ha offerto un diverso inquadramentodell’istituto introdotto dalla legge n. 296 del 2006 giungendo ad assegnarenatura contributiva agli accantonamenti del t.f.r. dovuti dal datore di lavoro aldal medesimo [OSCURATO:PERSONA].9.1. La decisione valorizza alcuni indici testuali della disciplina normativa e traquesti, la previsione per cui il [OSCURATO:PERSONA] «garantisce ai lavoratori dipendenti delNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma756». L’impiego del verbo «garantisce» lascia trasparire, secondo la letturadata, «l’intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alternefortune cui essa può andare incontro allorché l’unica sua garanzia sia costituitadalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all’art. 2740 c.c. (edeventualmente dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia di cui alla legge n. 297/1982)» e dida garantirne la tutela attraverso l’istituzione di una forma di previdenzaobbligatoria, la sola assistita dal principio di automaticità di cui all’art. 2116,comma 1, c.c., secondo comma. Si pone poi l’accento sulla qualificazione intermini di «contributo» (art. 1, comma 756) delle somme che debbono affluiremensilmente al [OSCURATO:PERSONA] e sulla etichetta come «prestazioni» di quanto il Fondoeroga al lavoratore (ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. attuativo del 30gennaio 2007), per sottolinearne l’assimilazione ed anzi l’attrazione alla materiaprevidenziale.9.2. Particolare rilievo è dato nella sentenza n. 25035 alle modalità difinanziamento del [OSCURATO:PERSONA], che rispondono al «principio della ripartizione» tipicodelle prestazioni previdenziali, così come ai modi di funzionamento dello stesso,secondo un «meccanismo di anticipazione salvo conguaglio» con lacontribuzione dovuta dal datore all’Inps, in tutto «analogo a quello che presiedealla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari,indennità di malattia, indennità di maternità)». Ancora, si fa leva sul dato, chesi reputa indicativo, per cui l’obbligo datoriale di versamento del «contributo» èassistito dalle disposizioni «in materia di accertamento e riscossione deicontributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma diagevolazione contributiva».9.3. L’insieme delle previsioni riportate rende evidente, secondo la sentenza incommento, «l’intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo lastessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori» e da ciò si traela conseguenza che «il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria è l’unico obbligato alla corresponsionedelle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova delNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026versamento dei contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] stesso, trattandosi di prestazioneprevidenziale cui il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersicreditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cuiquote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondodi tesoreria, rimanendo il [OSCURATO:PERSONA] pur sempre obbligato alla corresponsione dellaprestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributinon versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso».9.4. L’orientamento espresso dalla sentenza n. 25035 del 2023 è stato ribadito,oltre che in decisioni rese nella stessa udienza (Cass. n. 25205, n. 25207 e n.25208 del 2023), nella sentenza Cass. n. 11569 del 2024, sebbene altrepronunce, sia coeve e sia successive (Cass., sez. I., n. 16266 del 2023; Cass.Sez. Lav., n. 25025 e n. 22044 del 2023; Cass., Sez. Lav., 16928 del 2024),abbiano applicato l’orientamento più risalente, riaffermando la naturaretributiva del trattamento di fine rapporto anche dopo l’istituzione del Fondodi tesoreria. Su questa scia si è pure posta, con maggiore approfondimentoargomentativo, la più recente ordinanza della Sezione lavoro n. 10082 del 2025.10. Questo il principio di diritto enunciato dalla citata ordinanza: «In tema diTFR per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ex art. 1, commi 755 – 757 legge n.296/2006, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoroal [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria gestito dall'Inps, per le aziende con almeno 50 dipendenti,mantengono la natura di crediti retributivi del lavoratore che corrispondono adun diritto certo e liquido la cui esigibilità è subordinata alla cessazione delrapporto; ne consegue che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutioniscausa, né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il t.f.r. contrasferimento di essa ad esclusivo carico dell’Inps e, pertanto, il lavoratore èlegittimato a domandare l'ammissione al passivo fallimentare del datore dilavoro fallito». Nessuna implicazione può derivare dal «mero richiamo effettuatodall’art. 1, commi 755 – 757 legge n. 296/2006 delle norme in tema di“contributi” (che) non produce alcuna automatica immutazione della naturasostanziale del TFR, intesa come retribuzione differita ex art. 2120 c.c., ma valeai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato mese perNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026mese dal lavoratore e del rafforzamento delle garanzie che ne conseguono insede previdenziale per il lavoratore».10.1. L’ordinanza n. 10082 del 2025 mette in risalto le ripercussioni negative,di ordine sistematico, che deriverebbero dall’attribuzione di naturaprevidenziale alle quote di t.f.r. dovute e non versate al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, acominciare dalla «falcidia della prescrizione», rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del giudizio, che legittimerebbe il [OSCURATO:PERSONA] a negare l'erogazione del t.f.r.per le quote imputabili a contributi prescritti; ciò sul presupposto per cui ilprincipio di automaticità della prestazione, previsto dall’art. 2116 c.c., nonpotrebbe che operare nei limiti della prescrizione, come confermato dallacircolare Inps n. 70 del 2007. Il lavoratore non avrebbe possibilità di arginaresimili effetti negativi né attraverso atti interruttivi della prescrizione, riservatiall’Istituto quale unico creditore dei contributi, né ricorrendo all’azione per lacostituzione della rendita vitalizia, ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962,consentita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria «solo in materiadi invalidità, vecchiaia e superstiti, ma non certamente per il TFR».10.2. Il lavoratore rimarrebbe così privo di legittimazione ad agire sia neiconfronti del datore di lavoro inadempiente e sia dell'eventuale committente investe di responsabile solidale, e lo stesso Inps, dal canto suo, nell’insinuarsinella procedura di liquidazione giudiziale del datore di lavoro al posto dellavoratore, sarebbe esposto alla «falcidia della procedura concorsuale» inquanto titolare di un credito assistito dal privilegio di cui all’art. 2754 c.c.,anziché da quello ben più favorevole previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. eordinariamente riconosciuto in sede di surroga del [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia, consensibile riduzione delle probabilità di soddisfacimento in sede di riparto.L’ordinanza segnala il rischio di tenuta costituzionale della disciplina dettatadalla legge n. 296 del 2006, ove interpretata nel senso della natura contributivadelle quote di t.f.r. non versate al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, in relazione al principio diuguaglianza e di tutela previdenziale del lavoratore.11. Rassegnati i principali argomenti su cui poggiano i contrapposti orientamentigiurisprudenziali all’origine del contrasto devoluto a queste Sezioni unite,Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026occorre ora analizzare gli stessi alla luce dei canoni di interpretazione letterale,teleologica e sistematica per verificarne la rispettiva compatibilità con la naturagiuridica del trattamento di fine rapporto come delineato dall’art. 2120 c.c. econ la specifica ratio del sistema di tutela approntato dal [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria.12. L’istituto del trattamento di fine rapporto trova il proprio fondamentopositivo nell’art. 2120 c.c., il cui testo vigente è l'esito della novella recata dallalegge 29 maggio 1982, n. 297 sulla «Disciplina del trattamento di fine rapportoe norme in materia pensionistica», che costituisce l'unico intervento riformatoredella fattispecie. La formulazione letterale della norma àncora geneticamente iltrattamento di fine rapporto alla retribuzione e quindi alla prestazione e tracciarispetto a questa un chiaro vincolo di corrispettività.12.1. [OSCURATO:PERSONA] ha costantemente qualificato il t.f.r. (e iltrattamento di fine servizio – t.f.s.) come retribuzione differita, con conseguentesua attrazione nello spettro di tutela dell'art. 36 della Costituzione; ciò a partiredalle sentenze storiche (Corte cost., 7 gennaio 1966, n. 3 e Corte cost. 21novembre 1973, n. 156) relative all’allora «indennità di anzianità» e fino allepiù recenti pronunce (Corte cost., 19 giugno 2023, n. 130 e Corte cost., 25giugno 2019, n. 159, che richiamano la sentenza Corte cost., 19 maggio 1993,n. 243) che hanno ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settorepubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrentefunzione previdenziale, in un percorso di tendenziale assimilazione alle regoledettate nel settore privato dall’art. 2120 c.c. (v. anche Corte cost. 20 dicembre2022, n. 258). Il giudice delle leggi ha ribadito che «la natura retributiva attirale prestazioni in esame nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., essendol’emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze dellavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione dell’esistenza umana(sentenza n. 159 del 2019)»; ed è in questo segmento che si «realizza lafunzione previdenziale, che […] concorre con quella retributiva».12.2. Sulla stessa linea si è posta la giurisprudenza di legittimità che, a piùriprese, ha rimarcato il carattere retributivo e sinallagmatico del t.f.r. qualeretribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismoNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026dell'accantonamento e della rivalutazione (v. Cass., Sez. Lav., 22.9.2011 n.19291; Cass., 5.8.2005, n. 16549; Cass. 2.3.2001 n. 3079; Cass. 8.1.2003 n.96; Cass. 1.10.2003 n. 14657; Cass. 9.7.2004 n. 12780; Cass., sez. I, 17dicembre 2003. n. 19309, ha parlato di quota differita della retribuzione,condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dalla risoluzione delrapporto di lavoro), e ne ha sottolineato la funzione in senso lato previdenziale(Cass. 9 novembre 1990, n. 10806; Cass. S.U., 21 aprile 1989, n. 1891),puntualizzando che la esigibilità dei credito è rinviata al momento di cessazionedel rapporto, data da cui decorre la prescrizione del diritto al t.f.r. (Cass., Sez.Lav., 6.2.2018, n. 2827; Cass. 10.2.2010, n. 3894; Cass. 23.4.2009, n. 9695;Cass. 7.4.2006, n. 8191; Cass. 20.10.2004, n. 20516). La natura retributiva ditale emolumento trova riscontro univoco nella disciplina dell'anticipazione incostanza di rapporto di lavoro, istituto che rivela il carattere disponibile del t.f.r.da parte del lavoratore.12.3. La legge n. 296 del 2006 non interviene sulla struttura legale o suglielementi costitutivi che definiscono il t.f.r. né modifica l'art. 2120 c.c. Alcontrario, i commi 755 e 756 richiamano testualmente l'art. 2120 c.c. e quantodallo stesso previsto, così mostrando di recepire l'istituto per come interpretatodalla dottrina e dalla costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Lariforma non riscrive il contenuto e la natura giuridica del t.f.r., ma, partendodall’art. 2120 c.c., si limita a disciplinare le modalità di finanziamento del Fondoe il flusso dei relativi accantonamenti.13. Quanto alla ratio della riforma del 2006, essa, come rilevato unanimementedalla dottrina, risiede nel sostegno alla previdenza complementare. Spostandogli accantonamenti del t.f.r. dall'azienda al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, il legislatore havoluto evitare che i datori di lavoro esercitassero pressioni per scoraggiarel'adesione dei dipendenti alla previdenza complementare. Al contempo, lanorma ha attuato un trasferimento di risorse dal settore privato a quellopubblico, per finalità estranee alla materia previdenziale. L'art. 1, comma 756,della legge istitutiva stabilisce infatti che queste somme siano destinate alfinanziamento di opere di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] vincolo di destinazione non soloconferma la mancanza di una funzione previdenziale delle risorse trasferite, maNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026priva anche di valore argomentativo il richiamo al principio di ripartizione,invece valorizzato nella sentenza n. 25035.13.1. Al riguardo, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia UE (v. sentenze Poucet e Pistre, cause riunite C-159/91 e C-160/91; sentenza Garcia, C-244/94; Albany, C-67/96; Cisal e Inail, C-218/00),la gestione a ripartizione assume rilievo sul piano previdenziale solo se èespressione di una funzione solidaristica interna all’ordinamento previdenziale.[OSCURATO:PERSONA] funzione richiede che le prestazioni non siano strettamente proporzionateai contributi versati dal singolo, non essendo a tal fine sufficiente il mero transitoo pareggio dei flussi finanziari. Allo stesso modo, la Corte Costituzionale (v. pertutte la sentenza del 13 luglio 2016, n. 173) qualifica la funzione previdenzialecome un sistema chiuso, in cui ogni misura assume una funzione solidaristicainterna al sistema che opera in un’ottica di mutualità intergenerazionale. Lacircostanza per cui la legge finanziaria preveda l'impiego – seppur temporaneo– di tali somme per finalità estranee alla previdenza (quali gli investimenti inopere pubbliche) colloca dette risorse al di fuori del sistema previdenziale edelle garanzie sottese all'art. 38 Cost. Il riferimento, nella formulazione testualedella novella, al principio di ripartizione non può dirsi pertanto significativo dellanatura previdenziale della prestazione, mancando l'elemento caratterizzantedella solidarietà intergenerazionale ma si risolve, piuttosto, nella utilizzazionedi una regola contabile che impone di coprire le uscite correnti con le entratecorrenti.14. Sul piano della coerenza sistematica, la tenuta della tesi previdenzialisticadeve essere verificata secondo due principali direttrici: l’operare del principio diautomaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1, c.c., e ilcoordinamento con la tutela assicurata dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia.15. Ai sensi art. 2116, comma 1, c.c., le tutele previdenziali e assistenziali dicui all'art. 2114 c.c. «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quandol'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni diprevidenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o dellenorme corporative». Il principio di automaticità delle prestazioni costituisce ilNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026fulcro dell'intero sistema previdenziale, garantendo la tutela del lavoratoreindipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi.15.1. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il principio diautomaticità delle prestazioni, sancito dall'art. 2116 c.c., in forza del quale leprestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovutinon siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, così comeinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trovaapplicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenzaobbligatorie, come regola di carattere generale e può essere derogato solo inbase a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamenteprevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cuinon sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi(Cass., Sez. Lav., 1.12.2020, n. 27427; Cass., Sez. Lav., 14.6.2007, n. 13874;Cass., Sez. Lav., 2.2.2001, n. 160). Una simile limitazione è, ad esempio,prevista per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in relazione allequali vige, invece, il principio di «parziale automaticità» (così Cass., Sez. Lav.,22.6.2017, n. 15589). Per queste ultime, infatti, l'art. 27, comma 2, del R.D.L.n. 636 del 1939 (come modificato da ultimo dal D.L. n. 267 del 1972, convertitoin legge, con modificazioni, dalla L. n. 485 del 1972) stabilisce che il relativorequisito di contribuzione «si intende verificato anche quando i contributi nonsiano effettivamente versati, purché essi risultino dovuti nei limiti dellaprescrizione decennale».15.2. La piena esplicazione del principio di cui all’art. 2116 c.c. è statariconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità per la tutela assicurata dal Fondodi garanzia. Si è in proposito rilevata l’assenza di qualsiasi previsione espressainterpretazione conforme alla funzione di garanzia del lavoratore, a frontedell’insolvenza del datore di lavoro, che l’ordinamento sovranazionale assegnaall’intervento del [OSCURATO:PERSONA] in questione (Direttiva n. 80/987/CEE e Direttiva2008/94/CE). Una diversa opzione, si è osservato, «vanificherebbe la tutelacontro l’insolvenza proprio nelle situazioni che in maniera più pressantereclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentaleNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026e dal diritto dell’Unione europea» (in motivazione, Cass. n. 24807 del 2025,punto 2.6 e 2.7. delle Ragioni della decisione).15.3. La trasposizione di tali principi al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria non appare peròcompatibile col quadro precettivo tracciato dalla legge n. 296 del 2006.15.4. La sentenza n. 25035 del 2023 valorizza la volontà legislativa di«garanti(re) ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione deitrattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.» tramite il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria.Muovendo dall'assunto secondo cui una garanzia integrale presupponenecessariamente l'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria — assistitadal principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c.— la sentenza citata assegnata natura previdenziale al t.f.r. erogato dalpredetto [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l’enfasi accordata all’uso del verbo «garantisce»appare mal posta poiché trascura quanto statuito nel prosieguo della medesimadisposizione, là dove limita detta garanzia alla «quota corrispondente aiversamenti di cui al comma 756»; in modo analogo, il successivo comma 756specifica che la liquidazione è effettuata dall'ente previdenziale «limitatamentealla quota corrispondente ai versamenti effettuati al [OSCURATO:PERSONA] medesimo, mentreper la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro», confermando lasopravvivenza della responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la parteresidua.A differenza di quanto accade per il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, la legge n. 296, nelregolamentare il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, inserisce un chiaro vincolo disinallagmaticità tra la provvista finanziaria e la prestazione erogabile che derogaespressamente al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.L’obbligazione del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria si configura pertanto come un’obbligazionecircoscritta al quantum concretamente versato dal datore di lavoro.15.5. [OSCURATO:PERSONA] ostacolo testuale non appare superabile con l’argomento speso dallasentenza n. 25035 del 2023, che pretende di riferire l’espressione suddetta «alfatto che, operando il [OSCURATO:PERSONA] a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le quote di TFR maturatenel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare acarico del datore di lavoro». In senso contrario, la dottrina ha condivisibilmenteNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026notato che il comma 756 detta una regola generale di delimitazione quantitativadell'obbligazione del [OSCURATO:PERSONA] alle somme effettivamente incamerate(«versamenti effettuati»). La disposizione non introduce un criterio di disciplinaintertemporale, che risulterebbe assolutamente ultroneo sia perché l'inefficaciaretroattiva della norma rispetto alle quote maturate prima del 2007 discendegià dai principi generali sulla successione delle leggi nel tempo e sia perché icommi 755 e 756 espressamente fanno decorrere l’obbligo di versamento al2007».15.6. Se si esclude l’automaticità della prestazione erogata dal [OSCURATO:PERSONA] ditesoreria - e il dato testuale («limitatamente alla quota corrispondente aiversamenti effettuati al [OSCURATO:PERSONA] medesimo») non appare superabile nésuscettibile di diversa lettura - la affermata natura previdenziale rimane privadi un tassello fondamentale. Dovrebbe ammettersi che il legislatore, purassegnando alla prestazione del t.f.r. carattere previdenziale, abbia tuttaviaintrodotto una deroga all’art. 2116 c.c., non parziale, limitata cioè ai contributinon prescritti, ma tale da escluderne in radice l’applicazione. Una similedisciplina derogatoria, che lo stesso art. 2116 c.c. in astratto contempla («salvodiverse disposizioni delle leggi speciali»), si scontrerebbe comunque con il limiteinsormontabile dell’art. 38 Cost. e del principio ragionevolezza, poiché farebbericadere sui lavoratori subordinati il rischio dell'inadempimento datorialeall’obbligo contributivo. La tesi del t.f.r. come prestazione previdenzialefinirebbe, paradossalmente, per produrre l’effetto di comprimere le garanzie delcredito dei lavoratori al t.f.r., subordinando l'an e il quantum della prestazionepubblica all'effettivo adempimento dell'obbligo contributivo datoriale.16. Un altro argomento sistematico di primario rilievo per la soluzione delcontrasto devoluto a queste Sezioni unite concerne i rapporti e le forme dicoordinamento tra il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria e il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia. Si tratta distabilire se, dopo l’istituzione del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, i datori di lavoro con più dicinquanta dipendenti siano ancora tenuti oppure no a versare il contributo,questo sì previdenziale, al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia e quale sia lo spazio di interventodi quest’ultimo.Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/202616.1. Secondo l'indirizzo interpretativo più risalente e ripreso, da ultimo, dallaordinanza n. 10082 del 2025, la tutela assistenziale del [OSCURATO:PERSONA] di Garanziacomprende anche i ratei del trattamento di fine rapporto maturatisuccessivamente al 1° gennaio 2007 presso datori di lavoro con organico pario superiore a cinquanta dipendenti. Resta ferma, infatti, la titolarità passivadell'obbligazione retributiva in capo al datore di lavoro, con conseguentelegittimazione ad agire del lavoratore per l'insinuazione allo stato passivorelativamente alle quote non trasferite al [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria. Il rapporto tra idue Fondi risponde ad un criterio di complementarietà in forza del qualel’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia è limitato alla differenza tra il t.f.r. ammessoallo stato passivo e gli importi risultanti presso il conto della Tesoreria.16.2. Non è inutile ricordare che nella fattispecie oggetto di causa la domandadi insinuazione allo stato passivo è limitata alla quota residua del t.f.r., dopol’avvenuto pagamento in favore del lavoratore dei ratei che la società cedenteaveva versato al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria. Quest’ultimo, nonostante le diverseposizioni assunte dall’Istituto in sede giudiziale, ha corrisposto al lavoratoresoltanto le quote effettivamente versate dal datore di lavoro e null’altro (v.sentenza del tribunale p. 2, ultimo cpv. e p 6 penultimo cpv.).16.3. La tesi sulla natura previdenziale del t.f.r. mette in crisi la coesistenzatra le due forme di tutela come finora attuata e difatti la sentenza n. 25035considera il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria «unico obbligato alla corresponsione delle quotedi TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamentodei contributi al [OSCURATO:PERSONA] stesso», non venendo in gioco crediti di naturaretributiva del lavoratore alla cui protezione il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia èistituzionalmente preposto.16.4. Nell’ottica della sentenza n. 25035 del 2023, dovrebbe ammettersi che illegislatore del 2006 abbia istituito, in favore dei lavoratori, una peculiare formadi tutela previdenziale contro il rischio di inadempimento datoriale all’obbligocontributivo diretto al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, che si sostituirebbe con maggioreintensità alla tutela dall’insolvenza apprestata dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia e soggettaa rigorosi vincoli procedurali.Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/202616.5. Tuttavia, l’attivazione del descritto meccanismo di garanzia presupponela piena e incondizionata applicabilità al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria del principio sancitodall'art. 2116 c.c. Nondimeno, per quanto sopra detto, il dato testualeemergente dalla legge n. 296 del 2006 si rivela univocamente ostativo a taleestensione là dove circoscrive il diritto alla prestazione erogata dal [OSCURATO:PERSONA] allesole quote di t.f.r. effettivamente versate («versamenti effettuati»), escludendocosì la copertura del credito in ipotesi di omissione del datore di lavoro.16.6. [OSCURATO:PERSONA] conclusione trova sostegno in un altro argomento di ordinesistematico, basato sull’art. 1, comma 764, L. n. 296/2006, che ha novellatol’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005, stabilendo che: «Il datore di lavoroè esonerato dal versamento del contributo al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia previstodall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistichecomplementari e al [OSCURATO:PERSONA] per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settoreprivato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile».16.7. Il tenore letterale della norma – con specifico riguardo al sintagma verbale«conferito», da intendersi quale sinonimo di adempiuto o effettivamenteversato – impone di ritenere, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, che l’esonerodall'obbligazione contributiva verso il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia operi in misuraesattamente proporzionale alle quote di trattamento di fine rapportomensilmente accreditate presso il [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, ciò in perfetta simmetriacon il meccanismo di cui al precedente comma 756 della medesima legge n.296/2006. Ne consegue che per le quote di t.f.r. non trasferite al conto ditesoreria, il datore di lavoro rimanga soggetto all'ordinario obbligo contributivoprevidenziale verso il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia e che quest’ultimo continui ad erogarela tutela assistenziale a tali frazioni di credito. Risulterebbe, infatti, priva digiustificazione causale e di coerenza logico-giuridica la persistenza di un obbligocontributivo in capo alle imprese a beneficio del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia nell'ipotesiin cui si configurasse un'assorbente e generalizzata copertura previdenziale adopera del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria. L'adesione alla tesi che qualifica in chiaveprevidenziale l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria determinerebbe un'insanabileaporia sistematica, rendendo ingiustificata la sopravvivenza del menzionatoNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro e in favore del [OSCURATO:PERSONA] digaranzia.16.8. La qualificazione in termini retributivi del trattamento di fine rapportoerogato dal [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria è quella che più di ogni altra consente diricondurre a unità il quadro normativo di riferimento, secondo uno schema dirazionale complementarietà delle due forme di tutela. Questa opzioneermeneutica è in grado di giustificare, per un verso, l’esonero dall’obbligazionecontributiva al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per le quote di t.f.r. effettivamente accreditatenel [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, rispetto alle quali è eliso ogni rischio di insolvenza e laconseguente necessità di copertura previdenziale, e, per l’altro verso, lapersistenza dell’obbligo contributivo per le quote di t.f.r. non trasferite e rimastenella disponibilità del datore di lavoro e per le quali, al contrario, il rischio diinsolvenza permane inalterato, imponendo la correlativa salvaguardia delprestatore di lavoro attraverso la copertura assicurativa assolta dal [OSCURATO:PERSONA] digaranzia.16.9. Non solo, la qualificazione in chiave retributiva del t.f.r. dovuto al Fondodi tesoreria è maggiormente idonea a scongiurare profili di frizionecostituzionale per disparità di trattamento che deriverebbero dal riconoscimentodi una tutela previdenziale rafforzata – sottratta ai requisiti sostanziali eprocedurali per l’accesso al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia – a favore dei soli lavoratoridipendenti da aziende con organico non inferiore alle cinquanta unità, coningiustificata compressione della posizione giuridica dei dipendenti di impreseminori.17. A questo punto appare necessario analizzare in modo critico gli ulteriorielementi testuali valorizzati dalla più volte citata sentenza n. 25035 del 2023per verificarne la reale univocità, necessaria a supportare la qualificazione comeprestazione previdenziale del t.f.r. erogato dal [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria.17.1. In proposito, non assume valore dirimente la definizione legislativa deiversamenti come «contributo». Si è al cospetto di un termine strutturalmentepolisenso e privo di una valenza semantica in senso unicamente previdenziale;il suo utilizzo risulta pienamente compatibile con un'accezione atecnica,Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026riferibile ad un versamento di denaro imposto ex lege ai datori di lavoro dalloStato a beneficio di un suo [OSCURATO:PERSONA].17.2. Allo stesso modo, il richiamo, nel comma 756, alle «disposizioni in materiadi accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, conesclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva» appare coerente conl’indubbia obbligatorietà dei versamenti datoriali al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria, in quantorisorse vincolate dallo Stato al finanziamento di investimenti e alla stabilità delsuperflua ove riferita a contributi previdenziali in senso stretto e neppuresarebbe spiegabile la ragionevolezza della esclusione di ogni forma diagevolazione contributiva. Il dato letterale della disposizione appare, invece,chiaramente preordinato a estendere lo statuto della riscossione contributiva aposte finanziarie che, per loro natura, sono prive di connotazione previdenziale.17.3. Il meccanismo di finanziamento a «ripartizione», così come quello di«anticipazione salvo conguaglio», hanno natura prettamente contabile e nullaimpedisce che siano esportati fuori dall’ambito previdenziale. Peraltro, come giàevidenziato, il principio di ripartizione è richiamato in modo improprio perché lafacoltà, consentita dall’art. 1, comma 758, di impiego delle somme versate perfini estranei alla tutela previdenziale smentisce l’instaurazione di un rapporto disolidarietà intergenerazionale ed anzi, come rilevato dal pubblico ministero, èperfettamente funzionale allo scopo di generare risorse continuative daimpiegare nei predetti interventi.17.4. Le non poche ambiguità che si riscontrano nella regolamentazionenormativa suggeriscono di leggere l’art. 1, commi 755 e ss. della legge 296 del2006 secondo un metodo che non si fermi al significato letterale di alcunisintagmi o di qualche espressione, isolatamente considerati, ma compia unadoverosa verifica di compatibilità sistematica, capace di restituire un quadrocoerente con i principi e le regole che informano il diritto dei lavoratori al t.f.r.e la materia previdenziale.18. Ritengono queste Sezioni unite, alla luce dei molteplici e convergenti indici,letterali, teleologici e sistematici finora analizzati e delle ulteriori considerazioniNumero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026di seguito esposte, che il contrasto debba essere risolto nel senso dellaqualificazione in termini retributivi delle quote di t.f.r. da versare o versate al18.1. Sotto il profilo esegetico, si osserva che, ai sensi del comma 755 della L.296 del 2006, il [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria non è allocato presso l'Inps, ma è da questosemplicemente gestito «per conto» dello Stato, tramite un apposito contocorrente aperto presso la tesoreria dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] assolve quindi una purafunzione di tesoreria delle somme versate che lo Stato utilizza per finanziareinterventi pubblici che esulano da qualsiasi finalità di tutela dei lavoratori equindi dalla stessa materia previdenziale.18.2. L'oggetto dell'erogazione è il medesimo t.f.r. disciplinato dall'art. 2120c.c., non una prestazione previdenziale equivalente, e la sua liquidazione ècircoscritta alla quota corrispondente ai versamenti effettivamente eseguiti daldatore di lavoro, senza che operi il principio di automaticità di cui all’art. 2116c.c.; per i ratei adempiuti non è ravvisabile alcuna funzione previdenziale poichéil [OSCURATO:PERSONA] si limita a restituire gli importi anticipati dall'azienda, rivalutati secondoi medesimi coefficienti dell'art. 2120 c.c., allo steso modo in cui vi provvedeva,nel regime anteriore alle legge n. 296 del 2006, il datore di lavoro. Vi è oraunicamente un soggetto diverso che eroga il t.f.r. ma questo non muta la naturaretributiva dell’emolumento che continua ad essere composto dagliaccantonamenti di retribuzione.18.3. Sotto il profilo teleologico, l'istituzione del [OSCURATO:PERSONA] non persegue finalitàprevidenziali connesse a uno stato di bisogno socialmente rilevante, intesoquale evento protetto all’interno dell’ordinamento costituzionale edeurounitario. La ratio della norma risiede, in modo lineare, in due obiettivieconomico-politici: la rimozione dell'interesse datoriale a disincentivarel'adesione dei dipendenti alla previdenza complementare, privando comunquele imprese della disponibilità degli accantonamenti del t.f.r., e il trasferimentodi risorse finanziarie dal settore privato al settore pubblico, senza alcun vincolodi destinazione endo-previdenziale.Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/202618.4. La tesi retributiva garantisce la coerenza sistematica e la razionalizzazionedell'intero sistema previdenziale e giuslavoristico attraverso due corollarifondamentali. In primo luogo, il coordinamento tra i Fondi: la tesi giustificalogicamente l'esonero dal versamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia inmisura corrispondente ai contributi versati al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria. In questomodo, il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia conserva la propria funzione tipica di tutela esclusivacontro l'insolvenza datoriale e si evita una superflua e illogica sovrapposizionetra i due Fondi. In secondo luogo, l’unicità della natura giuridica del t.f.r.: sievita l'irragionevolezza di una frammentazione della natura giuridicadell'emolumento in base alla soglia dimensionale dell'impresa. Se si accogliessela tesi sulla natura previdenziale, infatti, il medesimo istituto regolato dall'art.2120 c.c. muterebbe natura giuridica in base al numero dei dipendenti;assumerebbe natura previdenziale nelle imprese con almeno cinquantadipendenti e continuerebbe ad avere natura retributiva al di sotto di questasoglia dimensionale, in palese contrasto con i principi di uguaglianza eragionevolezza.19. Le considerazioni svolte inducono anche ad escludere che possa essereadottata una tesi intermedia, pure avanzata dalla dottrina, e che individuanell’effettivo versamento al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria il momento di attuazione delvincolo di destinazione capace di imprimere al credito del lavoratore per il t.f.r.natura previdenziale. Si ritiene sia di ostacolo a tale ipotesi ricostruttiva lafunzione che la legge del 2006 assegna al [OSCURATO:PERSONA] appositamente istituito.Quest'ultimo, infatti, opera alla stregua di un mero conto di deposito, limitandola propria garanzia alle sole quote effettivamente versate dal datore di lavoro;parallelamente, la facoltà dell'ente gestore di impiegare tali risorse finanziarieper finalità estranee alla tutela di uno stato di bisogno dei lavoratori collocal’istituto al di fuori del perimetro della previdenza sociale, per l’assenza diqualsiasi vincolo di mutualità intergenerazionale, che imporrebbe ladestinazione esclusiva e vincolata della contribuzione all'interno del circuitoprevidenziale.20. Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384,comma 1, c.p.c.:Numero registro generale 7593/2024 Numero di raccolta generale 26356/2026Numero sezionale 122/2026 Data pubblicazione 07/10/2026«Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regimeintrodotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisceretribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r.che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo diversare, a partire dall'1 gennaio 2007, al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreria gestito per contodello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori lacui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza illavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quotedi t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al [OSCURATO:PERSONA] di tesoreriadal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo nonpuò considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolaritàpassiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.».21. Alla luce del principio di diritto enunciato, il terzo motivo di ricorso risultainfondato e deve essere respinto, con rimessione della causa alla Sezione lavoroper l’esame dei restanti motivi. P.Q.MLa Corte rigetta il terzo motivo di ricorso e rimette la causa alla Sezione lavoroper l’esame dei restanti motivi di ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della pubblica udienza del 14aprile 2026.La Consigliera est. Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]Ascola