CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 09516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] IES4 ha concluso chiedendoi ti'Ll~ -4-13JaCiW i 1.1 llto1il difensore atk..i_ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Potenza in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa in data 4 ottobre 2019 dal Giudice di pace di Pescopagano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. alla pena di euro 500 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.Avverso l'indicata sentenza l'imputato propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. G. Albanese, denunciando, con il primo motivo, erronea interpretazione di norma penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 420-ter cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità. 2.1.Si osserva che l'affermazione di responsabilità è priva di valutazione critica delle deposizioni dei testi, considerate attendibili nonostante questi si siano, per lo più, limitati a confermare quanto dichiarato ai militari operanti nelle indagini preliminari, contraddicendosi, peraltro, su elementi essenziali del racconto, specificati a pagg. 2 e sgg. del ricorso e procedendo a seguito di continue contestazioni ad opera delle parti. Unico elemento a carico, per il ricorrente, resterebbe il narrato della persona offesa, in assenza di riscontri, senza che sia stato valutato dal giudice di primo grado, quanto dichiarato dall'imputato. 2.2.Si tratterebbe, dunque, di pronuncia fondata su elementi indiziari, che avrebbero condotto a conclusioni cui il giudice di primo grado è giunto in termini non di certezza assoluta, fondando l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni di soggetti (amici del querelante) che avrebbero visto la colluttazione, pur a fronte di testi oculari che l'avrebbero esclusa. 2.3. Si eccepisce che, presso la cancelleria del giudice di secondo grado, è stata depositata istanza di rinvio per legittimo impedimento, per concomitante impegno professionale, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, della quale non vi è menzione nel verbale di udienza dinanzi al giudice, così denunciando errata interpretazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertiko, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 28 gennaio 2022, memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolare, dell'ultimo motivo, allegando documentazione e ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si osserva, in via preliminare, che questa Corte può operare scrutinio diretto della legittimità delle istanze di rinvio proposte in sede di merito, esame che trova legittimazione nella giurisprudenza — che il Collegio condivide — secondo cui, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 199:70 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione, infatti, può (e deve) accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 1.1.1.Quanto alla richiesta di rinvio proposta nell'interesse dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 14 settembre 2020, tenuto conto anche della documentazione prodotta dalla difesa, in ossequio all'onere di autosufficienza del ricorso, deve rilevarsi che l'istanza di rinvio non indicava, specificamente, le ragioni per le quali non era stato possibile designare un sostituto, né per l'udienza da celebrare dinanzi al Tribunale di Sorveglianza per il condannato detenuto, né per il processo in corso. Invero, in tema di impegno professionale concomitante è pacificamente reputato necessario dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità, nel concomitante impegno, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., anche nel processo di cui si chiede il rinvio (ex multis, Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). Sicché, nel caso in esame — al di là di ogni esame delle osservazioni svolte nella requisitoria — la rilevata carenza attiene al duplice profilo della mancata indicazione non solo nel processo in corso, ma anche in quello per il quale il difensore indicava di essere contemporaneamente impegnato, delle ragioni dell'impossibilità di avvalersi di sostituto processuale. 1.2. I restanti motivi sono inammissibili in quanto generici rispetto all'articolata e non manifestamente illogica motivazione del Tribunale, fondata non su meri indizi, bensì su prova dichiarativa rappresentata dalla deposizione della parte lesa, considerata attendibile e credibile, sulla base di un giudizio ampio e non manifestamente illogico. Peraltro, si tratta di valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, di cui la motivazione rende conto con ragionamento completo e logico (nel senso che, in tema di valutazione della prova 6-2 dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Essa, peraltro, è indicata come corroborata dalla deposizione convergente di altri testi escussi nel dibattimento, argomenti con i quali il ricorso non si confronta specificamente, tenuto conto che si tratta di dichiaranti indicati dai giudici di merito quali testi oculari. Il Tribunale, con ragionamento corretto e logico, immune da censure di ogni tipo, ha sottolineato che le deposizioni sollecitate con le contestazioni, sono state reputate utilizzabili, nella parte in cui queste hanno confermato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, così uniformandosi ad indirizzo di questa giurisprudenza di legittimità espresso sul punto, non contrastato, specificamente, con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091; Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012 Russo, Rv. 252707; Sez. 4, n. 18973 del 09/03/2009 , Cacchiarelli, Rv. 244042). In ogni caso, si sollecita un'inammissibile rivisitazione delle emergenze probatorie, notoriamente inibita al giudice di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] li [OSCURATO:PERSONA] 5 ao Scarlini i meexz