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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37910/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 novembre 2020 la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattordici di reclusione, irrogata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce in data 4 marzo 2013 (in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Brindisi in data 15 febbraio 2012), irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 20 novembre 2014.

2. La Corte territoriale ha ritenuto l'istanza del Carbone una mera riproposizione di analoga richiesta già avanzata in data 6 dicembre 2019, sulla quale era stata emessa ordinanza di declaratoria di inammissibilità in data 12 dicembre 2019.n Inoltre, la Corte di Appello ha considerato come anche la nuova istanza di revisione si risolvesse in una critica alla valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito e, contestualmente, in una sollecitazione a tener conto di alcune conversazioni telefoniche tra lo stesso Carbone e uno dei testimoni del processo, tale [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la suindicata ordinanza il Carbone, per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 634 comma 2 cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla richiesta di revisione, giacché, con la "scarna" ordinanza, la Corte territoriale ha omesso di valutare la prova nuova dedotta, relativa alle conversazioni telefoniche tra il Carbone e il Carrozzo, ritenuto il teste chiave nel processo.

3.2. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che nelle conversazioni telefoniche tra il suddetto teste e il Carbone (il quale non si era fatto riconoscere) sarebbero emersi elementi in base ai quali può ritenersi che egli non abbia concorso all'omicidio, avendo peraltro il Carrozzo fatto intendere che, in relazione alle dichiarazioni rese nel processo, aveva subito pressioni dai parenti della vittima.

Si tratterebbe di prova nuova e sopravvenuta, che da sola dimostra che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Così come emerge dagli atti, la richiesta di revisione formulata dal Carbone si sostanzia in una mera riproposizione di analoga richiesta avanzata in data 6 dicembre 2019.

Su tale richiesta risulta essere stata emessa ordinanza di declaratoria di inammissibilità in data 12 dicembre 2019, nella quale sono state articolate argomentazioni anche in ordine alle registrazioni di conversazioni telefoniche, allegate dal ricorrente come prova nuova (pagg. 5 e 6 del citato provvedimento).

Correttamente, allora, nel provvedimento impugnato con il ricorso in esame, la Corte di Appello di Potenza ha ritenuto inammissibile la richiesta in quanto meramente ripropositiva di quella precedente.

3. La richiesta è stata ritenuta anche manifestamente infondata, perché si risolve in una critica alla valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, con la allegazione di alcune conversazioni telefoniche non riconducibili nella categoria della c.d. prova nuova.

Va qui ricordato che i poteri e le facoltà della Corte di Appello nel giudizio di revisione si confrontano necessariamente con la tipologia della richiesta di revisione e sono condizionati dall'accezione e portata dei casi di revisione: deduzione del contrasto tra giudicati (art. 630, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) ovvero deduzione di prove nuove (art. 630, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).Come si è detto, nel caso in esame, il ricorrente ha fondato la propria istanza di revisione sulla prospettazione di elementi che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto non assurgere alla valenza di "prova nuova".

Peraltro, la comparazione fra le prove allegate con l'istanza di revisione e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27561901).

Né può trascurarsi che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata -come nella specie- su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D, Rv. 27269001).

Va rilevato, infine, che le conversazioni telefoniche, indicate dal Carbone come prova nuova, in quanto minerebbero l'attendibilità del principale teste di accusa, non possono ritenersi decisive e autosufficienti ai sensi dell'art. 630, lettera c), cod. proc. pen.

Invero, questa Corte ha avuto modo di precisare che anche la mera ritrattazione del testimone d'accusa non integra prova nuova, richiesta per la revisione, essendo necessari specifici elementi che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 4, sentenza n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714; Sez. 3, Sentenza n. 5122 del 05/12/2013, Rv. 258835; Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 13/01/2010, Rv. 245913; Sez. 3, Sentenza n. 4960 del 28/11/2007, Rv. 239089).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro 40:)oice in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurozt000, u, a favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2020 la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattordici di reclusione, irrogata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce in data 4 marzo 2013 (in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Brindisi in data 15 febbraio 2012), irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 20 novembre 2014. 2. La Corte territoriale ha ritenuto l'istanza del Carbone una mera riproposizione di analoga richiesta già avanzata in data 6 dicembre 2019, sulla quale era stata emessa ordinanza di declaratoria di inammissibilità in data 12 dicembre 2019.n Inoltre, la Corte di Appello ha considerato come anche la nuova istanza di revisione si risolvesse in una critica alla valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito e, contestualmente, in una sollecitazione a tener conto di alcune conversazioni telefoniche tra lo stesso Carbone e uno dei testimoni del processo, tale [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la suindicata ordinanza il Carbone, per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 634 comma 2 cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla richiesta di revisione, giacché, con la "scarna" ordinanza, la Corte territoriale ha omesso di valutare la prova nuova dedotta, relativa alle conversazioni telefoniche tra il Carbone e il Carrozzo, ritenuto il teste chiave nel processo. 3.2. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che nelle conversazioni telefoniche tra il suddetto teste e il Carbone (il quale non si era fatto riconoscere) sarebbero emersi elementi in base ai quali può ritenersi che egli non abbia concorso all'omicidio, avendo peraltro il Carrozzo fatto intendere che, in relazione alle dichiarazioni rese nel processo, aveva subito pressioni dai parenti della vittima. Si tratterebbe di prova nuova e sopravvenuta, che da sola dimostra che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Così come emerge dagli atti, la richiesta di revisione formulata dal Carbone si sostanzia in una mera riproposizione di analoga richiesta avanzata in data 6 dicembre 2019. Su tale richiesta risulta essere stata emessa ordinanza di declaratoria di inammissibilità in data 12 dicembre 2019, nella quale sono state articolate argomentazioni anche in ordine alle registrazioni di conversazioni telefoniche, allegate dal ricorrente come prova nuova (pagg. 5 e 6 del citato provvedimento). Correttamente, allora, nel provvedimento impugnato con il ricorso in esame, la Corte di Appello di Potenza ha ritenuto inammissibile la richiesta in quanto meramente ripropositiva di quella precedente. 3. La richiesta è stata ritenuta anche manifestamente infondata, perché si risolve in una critica alla valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, con la allegazione di alcune conversazioni telefoniche non riconducibili nella categoria della c.d. prova nuova. Va qui ricordato che i poteri e le facoltà della Corte di Appello nel giudizio di revisione si confrontano necessariamente con la tipologia della richiesta di revisione e sono condizionati dall'accezione e portata dei casi di revisione: deduzione del contrasto tra giudicati (art. 630, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) ovvero deduzione di prove nuove (art. 630, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).Come si è detto, nel caso in esame, il ricorrente ha fondato la propria istanza di revisione sulla prospettazione di elementi che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto non assurgere alla valenza di "prova nuova". Peraltro, la comparazione fra le prove allegate con l'istanza di revisione e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27561901). Né può trascurarsi che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata -come nella specie- su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D, Rv. 27269001). Va rilevato, infine, che le conversazioni telefoniche, indicate dal Carbone come prova nuova, in quanto minerebbero l'attendibilità del principale teste di accusa, non possono ritenersi decisive e autosufficienti ai sensi dell'art. 630, lettera c), cod. proc. pen. Invero, questa Corte ha avuto modo di precisare che anche la mera ritrattazione del testimone d'accusa non integra prova nuova, richiesta per la revisione, essendo necessari specifici elementi che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 4, sentenza n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714; Sez. 3, Sentenza n. 5122 del 05/12/2013, Rv. 258835; Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 13/01/2010, Rv. 245913; Sez. 3, Sentenza n. 4960 del 28/11/2007, Rv. 239089). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro 40:)oice in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurozt000, u, a favore della cassa delle ammende. Così d
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