CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 il Tribunale di Avellino ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 17 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro per equivalente disposto sui beni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 10- ter e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi 1 e 3 della rubrica provvisoria, contestati al medesimo [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., facenti parte del gruppo di imprese con a capo la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 322-ter cod. pen. richiamato dall'art. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007. Ha esposto che con la richiesta di restituzione dei propri beni aveva lamentato che gli stessi erano stati sottoposti a sequestro dal pubblico ministero senza preliminarmente tentare l'esecuzione diretta del sequestro sui beni della [OSCURATO:SOCIETA]., nel cui interesse i reati tributari contestatigli erano stati commessi, nonostante tale società fosse proprietaria di beni del valore di euro 62.592.927,00, superiori al doppio del credito in relazione al quale era stato disposto il sequestro, pari a euro 26.908.574,11; al momento della esecuzione della misura cautelare i conti correnti della società avevano un saldo positivo di euro :3.358.385,91, oltre alla somma di euro 132.015,03 già destinata al F.U.G. e appresa mediante precedenti sequestri; tale somma era stata poi accresciuta a euro 4.487.295,49 per effetto dei sequestri eseguiti sui conti correnti di tutte le società destinatarie della misura cautelare, oltre a quella di euro 304.466,08 già destinata al F.U.G., anch'essa appresa mediante precedenti sequestri; tali somme non erano, però, per disposizione del pubblico ministero, state sottoposte a sequestro; inoltre erano stati sottoposti a sequestro i gasdotti appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA], del valore di euro 33.302.490,41, in quanto ritenuti profitto del reato, derivando la loro realizzazione dal mancato versamento dei debiti erariali, rateizzati ma non pagati. Nonostante ciò, erano stati sequestrati per equivalente beni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del valore complessivo di euro 8.113.776,86, omettendo di considerare i beni sequestrabili in via diretta. Ha lamentato anche la mancata considerazione della riduzione del debito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA] e la permanente presenza tra le immobilizzazioni materiali di tale società dei gasdotti, valutati euro 62.592.927,00, come rilevato dallo stesso amministratore giudiziario che aveva redatto l'ultimo bilancio della società.Ha pertanto affermato che la misura eseguita nei confronti del ricorrente risultava attuata in violazione del provvedimento di sequestro ed era priva dei presupposti che ne giustificavano il mantenimento, in quanto la società che avrebbe beneficiato delle condotte illecite è titolare di beni di valore superiore al doppio del credito in relazione al quale era stata disposta la cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere, per la migliore comprensione della vicenda e delle doglianze del ricorrente, che con il decreto di sequestro del 19 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro diretto delle somme nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza della somma di euro 45.985.421 e il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della medesima somma, costituente il profitto dei reati di cui agli artt. 10-ter e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati al medesimo [OSCURATO:PERSONA] ai capi :L e 3 della rubrica provvisoria, in funzione della confisca di tali somme; in accoglimento dell'istanza del [OSCURATO:PERSONA] il sequestro è stato successivamente ridotto alla somma di euro 26.908.574,11 con decreto del 20 giugno 2023 del medesimo Giudice per le indagini preliminari, in considerazione della estinzione per prescrizione della condotta di omesso versamento iva relativamente all'anno d'imposta 2013 e del pagamento della somma di euro 17.959.829,89, da parte della amministrazione giudiziaria della [OSCURATO:SOCIETA] alla Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Avellino, nel rigettare l'appello proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 17 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta del ricorrente di revoca del sequestro per equivalente, ha sottolineato la mancata indicazione, da parte dell'appellante, dei beni (denaro o altre cose fungibili), da sottoporre a sequestro diretto, e l'irrilevanza, riguardo al provvedimento con cui è stato disposto il sequestro, della riduzione del debito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA] e anche dell'attivo patrimoniale di tale società. 3. Tanto premesso, quanto allo svolgimento della vicenda, ritiene il Collegio che le censure del ricorrente siano fondate. La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di 3 od:, fatti sopravvenuti (Sez. Un., n. 29952 del 24/05/2004, C. fai!. in proc. Romagnoli, Rv. 228117; Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092; v. anche, tra le molte, Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, dep. 2017, Gambini, Rv. 269086), in quanto la preclusione conseguente al giudicato cautelare riguarda il dedotto e non il deducibile, con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le eventuali decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate solo qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare improponibili o irrilevanti, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Sez. 3, n. 32707 del 7 aprile 2015, Mandrillo, Rv. 264730). Pertanto, laddove l'interessato - come avvenuto nel caso di specie - non abbia attivato la procedura di riesame, non può essere rigettata l'istanza di revoca solo perché con essa viene eccepita l'originaria insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale, come invece ritenuto dal provvedimento impugnato. Peraltro, nel caso di specie, a sostegno della propria richiesta, l'indagato ha anche allegato la modifica della situazione sulla base della quale è stato autorizzato il sequestro, prospettando la riduzione del debito tributario, l'esistenza di rilevanti somme di denaro nel patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA] e il miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria di detta società, allegando anche il provvedimento con il quale è stato ridotto l'ammontare del sequestro e copia del bilancio al 31/12/2021 della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto preclusa la contestazione in ordine alla originaria insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente (a causa della mancata preventiva verifica della impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, il sequestro diretto), e irrilevante la allegazione di una non certamente modesta riduzione del debito tributario e della situazione patrimoniale e finanziaria della suddetta [OSCURATO:SOCIETA], che richiedevano il prescritto esame da parte del Tribunale, indebitamente omesso. 4. Ne consegue la necessità di un nuovo esame da parte del Tribunale, circa l'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento di sequestro per equivalente a carico del ricorrente e anche in ordine alla rilevanza delle allegazioni del ricorrente medesimo, circa la riduzione del debito tributario e la situazione patrimoniale e finanziaria della suddetta [OSCURATO:SOCIETA], che comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al