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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26573/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21983/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro N. 21983/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Cassino recante il n. 785 /20 21 e depositata il27.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, avviata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] per la soddisfazione di un credito di € 4.090,00, la società terz a pignorat a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si dichiarò debitrice della somma di € 2.305,88, ma dedusse che il credito della Balan era da ritenersi estinto per compensazione in virtù di un controcredito vantato dalla stessa società nei confronti dell’esecutata. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose conseguentemente opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quindi, il giudice sospese la procedura esecutiva e, introdotto dall’opponente il giudizio di merito, il Tribunale di Cassino rigettò l’opposizione con sentenza del 27.5.2021, “confermando” il pignoramento presso terzi.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti predette hanno depositato memoria , mentre l ’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

N. 21983/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di esaminare la domanda subordinata di essa ricorrente, con cui si chiedeva accertarsi l’intervenuta estinzione del proprio debito per compensazione con un credito vantato nei confronti dell’esecutata. 2.1 – Deve anzitutto rilevarsi la tardività del controricorso .

I nfatti, a fronte della notifica del ricorso effettuata il 26.8.2021, esso è stato notificato solo in data 8.10.2021.

Non risulta dunque rispettato il termine previsto dall’art. 370, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (tenuto anche cont o dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive, anche in sede di legittimità), donde l’inammissibilità dell’atto. 3.1 – Ciò posto, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.

Infatti, la singolare vicenda processuale che occupa, per come desumibile dal ricorso, ha visto i l terzo pignorato propo rre opposizione agli atti esecutivi avverso un’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione (non è specificamente indicato quale ne fosse il contenuto), allo scopo di “sentire rigettare la pretesa creditoria del sig. [OSCURATO:PERSONA] procedura esecutiva … RGE 1146/2013”, e ciò perché il credito pignorato era da considerare estinto per compensazione con un controcredito vantato da essa società nei confronti dell’esecutata [OSCURATO:PERSONA]; all’esito della proposizione del ricorso ex art. 617 c.p.c., il giudice N. 21983/21R.G. dell’esecuzione ha pure sospe so la procedura, assegna ndo il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Senonché, manca del tutto, nella descritta vicenda processuale, un atto esecutivo suscettibile di opposizione formale.

È ben noto, infatti,che “Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio,la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata)” (Cass. n. 14282/2022).

Ora, è del tutto evidente che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale l’opposizione venne diretta, non può che consistere in un provvedimento preparatorio privo di autonoma rilevanza, posto che deve escludersene la N. 21983/21R.G. valenza definitoria della procedura (ossia, che si trattasse una ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), neppure allegata.

Del resto, una volta resa la dichiarazione di quantità negativa, ex art. 547 c.p.c., altro il terzo pignorato non avrebbe dovuto (né potuto) fare, restando solo da attendere l’eventuale reazione processuale del creditore pignorante, ove intenzionato a contestare la dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 549 c.p.c.

Solo nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, risolvendo detta contestazione, avesse comunque ritenuto la sussistenza del credito pignorato (e dunque, la sussistenza del debito della società odierna ricorrente nei confronti dell’esecutata [OSCURATO:PERSONA], con esclusione del la valenza dell’eccepita compensazione), così assegnandolo al pignorante, avrebbe dunque potuto giustificarsi – sul piano della proponibilità, ovviamente – l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma appunto avverso l’ordinanza risolutiva di detta contestazione, non certo contro quella già resa dallo stesso giudice, ma evidentemente priva di valenza esecutiva, nel senso prima spiegato.

L’opposizione ex art. 617 c.p.c., promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avrebbe dunque potuto essere proposta, venendo in rilievo un provvedimento non opponibile; pertanto, il giudice del merito avrebbe do vuto dichiarare l’improponibilità dell’opposizione, anziché rigettarla nel merito. 4.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso e l’assenza di attività difensiva dell’intimato , mentre quelle N. 21983/21R.G. dell’unico grado delgiudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore sia di [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA].

Poiché la pronuncia sul ricorso non consiste in un rigetto o in una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21983/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro N. 21983/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Cassino recante il n. 785 /20 21 e depositata il27.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, avviata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] per la soddisfazione di un credito di € 4.090,00, la società terz a pignorat a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si dichiarò debitrice della somma di € 2.305,88, ma dedusse che il credito della Balan era da ritenersi estinto per compensazione in virtù di un controcredito vantato dalla stessa società nei confronti dell’esecutata. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose conseguentemente opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quindi, il giudice sospese la procedura esecutiva e, introdotto dall’opponente il giudizio di merito, il Tribunale di Cassino rigettò l’opposizione con sentenza del 27.5.2021, “confermando” il pignoramento presso terzi. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti predette hanno depositato memoria , mentre l ’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 21983/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di esaminare la domanda subordinata di essa ricorrente, con cui si chiedeva accertarsi l’intervenuta estinzione del proprio debito per compensazione con un credito vantato nei confronti dell’esecutata. 2.1 – Deve anzitutto rilevarsi la tardività del controricorso . I nfatti, a fronte della notifica del ricorso effettuata il 26.8.2021, esso è stato notificato solo in data 8.10.2021. Non risulta dunque rispettato il termine previsto dall’art. 370, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (tenuto anche cont o dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive, anche in sede di legittimità), donde l’inammissibilità dell’atto. 3.1 – Ciò posto, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Infatti, la singolare vicenda processuale che occupa, per come desumibile dal ricorso, ha visto i l terzo pignorato propo rre opposizione agli atti esecutivi avverso un’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione (non è specificamente indicato quale ne fosse il contenuto), allo scopo di “sentire rigettare la pretesa creditoria del sig. [OSCURATO:PERSONA] procedura esecutiva … RGE 1146/2013”, e ciò perché il credito pignorato era da considerare estinto per compensazione con un controcredito vantato da essa società nei confronti dell’esecutata [OSCURATO:PERSONA]; all’esito della proposizione del ricorso ex art. 617 c.p.c., il giudice N. 21983/21R.G. dell’esecuzione ha pure sospe so la procedura, assegna ndo il termine per l’introduzione del giudizio di merito. Senonché, manca del tutto, nella descritta vicenda processuale, un atto esecutivo suscettibile di opposizione formale. È ben noto, infatti,che “Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio,la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata)” (Cass. n. 14282/2022). Ora, è del tutto evidente che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale l’opposizione venne diretta, non può che consistere in un provvedimento preparatorio privo di autonoma rilevanza, posto che deve escludersene la N. 21983/21R.G. valenza definitoria della procedura (ossia, che si trattasse una ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), neppure allegata. Del resto, una volta resa la dichiarazione di quantità negativa, ex art. 547 c.p.c., altro il terzo pignorato non avrebbe dovuto (né potuto) fare, restando solo da attendere l’eventuale reazione processuale del creditore pignorante, ove intenzionato a contestare la dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 549 c.p.c. Solo nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, risolvendo detta contestazione, avesse comunque ritenuto la sussistenza del credito pignorato (e dunque, la sussistenza del debito della società odierna ricorrente nei confronti dell’esecutata [OSCURATO:PERSONA], con esclusione del la valenza dell’eccepita compensazione), così assegnandolo al pignorante, avrebbe dunque potuto giustificarsi – sul piano della proponibilità, ovviamente – l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma appunto avverso l’ordinanza risolutiva di detta contestazione, non certo contro quella già resa dallo stesso giudice, ma evidentemente priva di valenza esecutiva, nel senso prima spiegato. L’opposizione ex art. 617 c.p.c., promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avrebbe dunque potuto essere proposta, venendo in rilievo un provvedimento non opponibile; pertanto, il giudice del merito avrebbe do vuto dichiarare l’improponibilità dell’opposizione, anziché rigettarla nel merito. 4.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso e l’assenza di attività difensiva dell’intimato , mentre quelle N. 21983/21R.G. dell’unico grado delgiudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore sia di [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la pronuncia sul ricorso non consiste in un rigetto o in una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che liqui
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