CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 12 luglio 2016, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 424 (capo A), 341- bis (capo B), e 612 (capo C) cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato di oltraggio. La sentenza impugnata ha sorvolato sulle questioni sollevate con l'appello sulla sussistenza del reato e quindi per tale deficit va annullata. La condotta del ricorrente non integrava il contestato reato in quanto da un lato non vi era la prova certa della presenza ai fatti di persone diverse dalla persona offesa e dall'altro la condotta non era stata commessa in luogo pubblico, tale non potendosi ritenere la cella penitenziaria e le sue pertinenze (la cui funzione è proprio quella di isolare il detenuto dal pubblico). 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La Corte di appello non poteva negare il riconoscimento delle attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali (nella specie legati ad un percorso di sofferenza per uno stile di vita condizionato da precarie condizioni economiche e sociali), dovendo esaminare complessivamente il suo comportamento. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Le censure del primo motivo sono manifestamente infondate. Va premesso che con l'appello il ricorrente aveva soltanto contestato che altre persone presenti, oltre agli agenti, persone offese, avessero potuto udire "chiaramente" le frasi da lui pronunciate, in quanto poste ad ampia distanza.Ebbene, sin dal primo grado era stata accertata la presenza "a pochi metri" di altri detenuti nelle celle vicine (poste a fianco e di fronte a quella dell'imputato) e in tale prospettiva correttamente la Corte di appello ha richiamato il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (per tutte, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828). Quanto poi al luogo pubblico, già questa Corte ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato in esame, la cella e gli ambienti penitenziari siano da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (tra tante, Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417). 3. Con riferimento al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche va evidenziato come l'atto di appello si limitasse a generiche ed astratte considerazioni sulla funzione di tale statuizione e non evidenziasse alcuno specifico elemento da considerare a favore del ricorrente (limitandosi l'atto di gravame a richiamare in termini generici "la lievità del danno, la natura, la specie, i mezzi e l'oggetto" e ad escludere la portata ostativa che il "fatto sia obiettivamente grave e il reo abbia precedenti penali"). Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rilevato (al pari del primo giudice) che nessun elemento favorevole fosse stato allegato dalla difesa a sostegno del riconoscimento delle suddette circostanze. Parimenti non censurabile è la motivazione che ha valorizzato per il diniego delle attenuanti generiche anche la presenza di elementi negativi, che non si limitavano ai soli precedenti penali - come dedotto - ma che riguardavano anche il negativo comportamento processuale (provocatorio) tenuto dal predetto. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 i