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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2016

Cassazione n. 09312/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9694/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 515/2016 depositata il 02/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Perugia accolse le opposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Emilio e [OSCURATO:PERSONA] avverso altrettante ordinanze emesse dal comune di Perugia ai sensi del l ’art . 2 del r.d. n. 639 del 1910,per il pagamento di un importo a titolo di conguaglio per l’acquisto di alcune aree , e per le opere di urbanizzazione primari a, in conseguenza dell’assegnazione di alloggi popolari costruiti dalla Rio societàcooperativa edilizia a r.l. in esecuzione di un p.e.e.p. Il tribunale ritenne gli assegnatari privi di legittimazione passiva, disattendendo la tesi del comune per la quale l’obbligazione di pagamento si era invece trasferita su di loro dopo l’estinzione della cooperativa. La Corte d’appello di Perugia, dietro gravame del comune, ha ribaltato la decisione. Per la parte che interessa ha osservato che negli atti di assegnazione degli alloggi era stata richiamata ed espressamente accettata la convenzione stipulata tra la cooperativa e il comune, ivi compresi gli obblighi in essa contenuti, e che tale convenzione, in linea con le previsioni della legge n. 865 del 1971, artt. 27 e 35, aveva specificato che in relazione al costo di costruzione la cooperativa si sarebbe obbligata a versare la somma prevista (lire 293.601.816) salvo conguaglio, da determinare allorch é fosse stato reso noto l’onere definitivo sostenuto dal comune stesso per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione primaria , da stabilire a consuntivo.Secondo la corte d’appello gli obblighi gravanti sulla cooperativa, discendenti dalla legge, si era no trasferiti sugli assegnatari giacché costoro, “dichiarando di conoscere la convenzione (..) e di accettarla con gli obblighi che questa comporta, si [erano] assunti l’onere del conguaglio”. Per la cassazione della sentenza gli assegnatari hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Il comune ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.– Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 35 della l. n. 865 del 1971, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto discendere dalla norma un obbligo legale degli assegnatari degli alloggi quanto al pagamento dei conguagli; in questa prospettiva la corte del merito avrebbe eluso il principio per cui un’obbligazione propter rem deveessere necessariamente assistita dal requisito della tipicità, pacificamente da escludere nel caso in esame. Col secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1199, 1470 e seg. cod. civ. , per avere la corte d’appello affidato erronea rilevanza a una clausola di conoscenza e accettazione della convenzione contenuta nei singoli atti di acquisto, quando invece le clausole erano riferite atutt’altri impegni, concernenti facoltà e limiti inerenti alla cessione e all’uso degli immobili. II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è inammissibile per la ragione che segue. III. - Nessuna rilevanza è attribuibile alla questione della qualificazione o meno dell’obbligazione assunta dalla cooperativacome propter rem. La ratio decidendi dell’impugnata sentenza è difatti che i singoli atti di assegnazione, e quindi i singoli contratti, contenendo la dichiarazione di conoscenza e accettazione degli obblighi per legge gravanti sulla cooperativa, dovevano essere intesi come fonte di assunzione negoziale dell’onere del conguaglio da parte degli assegnatari. Laratio si incentra dunque su un’interpretazione de i contratt i . IV. - L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice delmerito. Essa – per costante giurisprudenza - è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneu tica contrattuale , sa lv a l'ipotesi di omesso esame di fattidecisivi secondo l’attuale testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. per tutte Cass. Sez. Lav. n. 10745 - 22, Cass. Sez. 3 n. 14355-16) V. - Nessuno dei motivi di ricorso è coerente con tale insegnamento. Le censure sono nel primo motivo inconferenti e nel secondo con assoluta evidenza rivolte a sovvertire il significato de lle formule utilizzate nei singoli atti di assegnazionea proposito della conoscenza e accettazione degli obblighi discendenti dalla convenzione; e peraltro neppure col necessario livello di autosufficienza, visto che il contenuto specifico degli atti in questione non è neppure riportato. Il sovvertimento del risultato dell’interpretazione non è consentito in cassazione perché finisce con l’impingeredirettamente nel giudizio di fatto. Se, come nella specie, la censuranella parte qualificante si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, essa è di per sé inammissibile (cfr. per varie applicazioni Cass. Sez. 1n. 9461- 21, Cass. Sez. 1 n. 27136 - 17 e molte altre). VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 2.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rela
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