CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza n. 789/2018 della Commissione regionale tributariadella Calabria, depositata il 27.04.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal [OSCURATO:PERSONA].RGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34724/2018Numero sezionale 2326 3/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dalla sentenza impugnata e dai rispettivi atti difensivi delle parti sievince che l’Agenzia delle entrate notificò un avviso d’accertamento a LicursiMaria per l’anno d’imposta 2008.L’atto fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 6989/2017 annullòl’atto, perché notificato ad indirizzo diverso da quello della ricorrente, ecompensò le spese di causa.Entrambe le parti impugnarono la decisione, parte privata lamentandol’erroneità della sentenza per aver compensato le spese di causa, parteerariale per aver ritenuto erroneamente notificato l’avviso d’accertamento.Con sentenza n. 789/2018 la Commissione tributaria regionale dellaCalabria respinse l’appello della contribuente, ritenendo corretta, nella suaponderazione discrezionale, la compensazione delle spese di causa, e ritenneimprocedibile quello incidentale.Per la cassazione della sentenza la sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato ad un motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso, a sua volta spiegando ricorso incidentale, affidato ad unmotivo.giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c., la ricorrente incidentale ha chiestola decisione nelle forme regolate ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso la ricorrente principale ha denunciato laviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. Nel giustificare la compensazione integrale delle spese dei duegradi di merito, pur nella totale soccombenza di una delle parti, avrebbefatto erronea applicazione delle regole di governo delle spese processuali.RGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34724/2018Numero sezionale 2 36 3/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate halamentato l’erroneità della sentenza laddove i giudici d’appello hannoritenuto che al rigetto del ricorso principale conseguiva l’improcedibilitàdell’appello incidentale.Preliminarmente questo Collegio, al pari di quanto avvertito nellaproposta di definizione accelerata del giudizio, rileva l’esistenza di una causadi inammissibilità del ricorso originario della contribuente.Dalla narrazione dei fatti, così come riportata in ricorso, si evince che ilgiudizio ha trovato origine nella impugnazione di un estratto di ruolo (amezzo della presa visione del quale la contribuente sarebbe venuta aconoscenza di un avviso d’accertamento alla medesima notificato).Ebbene, la questione della ammissibilità del ricorso avverso l’estratto diruolo deve essere esaminata in via preliminare e d’ufficio. Occorre infattivalutare se sussista una carenza di interesse ad una tutela immediata, attesoche, sebbene a mezzo di esso risulti impugnato l’avviso d’accertamento, chedunque rappresenta l’atto impugnato mediatamente, il ricorso si rivolgecomunque immediatamente all’estratto di ruolo.L’esame preliminare si impone alla luce del principio di diritto,dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema diriscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito ilcomma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e dellacartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez. U, 6settembre 2022, n. 26283). Il principio trova applicazione anche all’ipotesidella impugnazione dell’avviso d’accertamento, come nel caso di specie.In tema, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere chel’art. 3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, népotendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, «il legislatore, nel regolarespecifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazionedella cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi,RGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34742 4/2018Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si èdetto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite in puntodi perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi diricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento, di cui pur ilmedesimo debitore denuncia mediatamente l’omessa o invalidanotificazione, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per lequali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente diimpugnare il suddetto estratto con la finalità di impugnare la cartella(secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sededi conversione dalla l. n. 215 del 2021).D’altronde, le ragioni per le quali il precedente orientamentogiurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo,quand’anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell’art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992, erano volte ad assicurare la possibilità di farvalere l'invalidità stessa di un atto fiscale, non notificato, anche prima diquanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del1992. Si assumeva infatti che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2ottobre 2015, n. 19704).Ma rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioniavvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta dellagiustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori,sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela delcontribuente anche nella fase esecutiva.I principi trovano conferma, così chiarendosi, allo stato, i limiti diimpugnabilità degli estratti di ruolo, nel recente intervento della CorteCostituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimitàcostituzionale, sollevate in tema, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023,ha significativamente evidenziato come il rimedio al vulnus riscontratorichiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo traopzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, così che «leRGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34752 4/2018Numero sezionale 2363/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,dell’art. 12, comma 4- bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificatodall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale –disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore cheagisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza lasoglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini dellaimpugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. La disposizione censuratarestringe la possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritengainvalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenzadall’estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle graviinefficienze del sistema italiano della riscossione, che ha condotto all’enormeproliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti diruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale dellecause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezioneavverso cartelle notificate anche molti anni prima. L’abuso di quantiapprofittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupantecontenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisognodi tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamentelo invocano. Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolgeprofili rimessi alla discrezionalità del legislatore; tale risultato può, infatti,essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative. Conriferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la gravevulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche,che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato ilpressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteridirettivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenutinella delega conferitagli dall’art. 18 della legge n. 111 del 2023» (così nelprincipio massimato).All’accorata sollecitazione di un intervento, maggiormente garantista delcontribuente, quando effettivamente prospettabile un suo dannoRGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34724/2018Numero sezionale 2366 3/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026irreversibile, cagionato dalla preclusione ad una tutela giurisdizionale dellapropria posizione giuridica soggettiva nei confronti dell’erario, qualoraimpedito un ricorso indirizzato immediatamente nei confronti dell’estratto diruolo, ha provveduto il Legislatore con il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, il cuiart. 12, modificando il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, ha ampliato le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo. Si tratta diipotesi per le quali il legislatore ha inteso riconoscere il potenziale pregiudizioche il debitore può subire dalla limitazione alla impugnazione di unaposizione fiscale debitoria iscritta a ruolo.La modifica apportata al comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. 602 del 1972dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita pertanto all’ampliamento delleipotesi per le quali il legislatore riconosce l’accesso alla tutela giurisdizionaleanche nei confronti dell’estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto alprincipio generale della preclusione della tutela anticipata, così comeaffermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità neiprecedenti richiamati.Nel caso di specie, a parte che oggetto mediato d’impugnazione è unavviso d’accertamento, neppure compreso nella categoria degli attiimpoesattivi, non appaiono in alcun modo evidenziate le ragioni poste dalcontribuente a fondamento di un interesse ad una tutela anticipata. Devedunque dichiararsi il difetto di interesse della Sig. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso d’accertamento, di cui nega la rituale notifica.La sussistenza di una questione preliminare, rilevabile d’ufficio, assorbei motivi di ricorso.Non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc.civ., dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.Sotto tale profilo l’opposizione alla proposta di definizione accelerata delgiudizio, formulata dall’Agenzia delle entrate, risulta fondata su osservazionicorrette, atteso che l’eventuale non opposizione ad essa si sarebbetramutata nel consolidamento degli effetti della sentenza pronunciata dallaCommissione regionale, con definitivo annullamento dell’avvisod’accertamento.RGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34724/2018Numero sezionale 2376 3/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026Alla pda infatti deve riconoscersi capacità di definizione di uncontenzioso allo stato degli effetti prodotti dalle statuizioni assunte con ilprovvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione, in conseguenzadel rigetto della o delle impugnazioni avverso il provvedimento medesimo.Ciò trova spiegazione nella constatazione che, in caso di mancata richiestadi decisione, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dellaproposta, come previsto dal secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c., ilgiudizio si estingue mediante un decreto presidenziale, a cui non puòtanto che all’estinzione del giudizio (qualificabile secondo condivisibileinterpretazione tra le cd. rinunce tacite o implicite) si procede mediante ildecreto di cui all’art. 391 c.p.c., che assume natura di titolo esecutivo, ma,ovviamente, nei termini della valutazione “negativa” delle ragioni diimpugnazione del provvedimento impugnato, perché inammissibili omanifestamente infondate, dando pertanto stabilità al regolamento delrapporto controverso -e salva l’ipotesi in cui possa ancora proporsi l’istanzadi fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 391, terzo comma c.p.c. (Sez. U,4 giugno 2025, n. 14986)-, secondo gli effetti discendenti dalle statuizioniassunte all’esito del giudizio d’appello -o eventualmente di primo grado nelleipotesi di giudizio in unico grado- (cfr. Cass., 22 dicembre 2025, n. 33672).Deve pertanto concludersi nel senso di cui in motivazione.Atteso l’esito del giudizio, le spese processuali vanno integralmentecompensate.Le ragioni per le quali la controversia è stata definita ex art. 380 bis.1c.p.c. escludono anche l’applicazione dell’art. 96, comma 4 c.p.c.Nessuna responsabilità aggravata può infatti ascriversiall’amministrazione finanziaria, come già evidenziato, posto che la mancataopposizione alla proposta di decisione accelerata avrebbe determinato lacristallizzazione delle statuizioni d’appello, con conseguente definitivoannullamento dell’avviso d’accertamento. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso e sul ricorso incidentale, cassa lasentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della CalabriaRGN 34724/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 34724/2018Numero sezionale 2386 3/2026Numero di raccolta generale 8608/2026Data pubblicazione 07/04/2026e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario propostodalla contribuente. Compensa le spese di causa e dei gradi di merito.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 34724/2018Consigliere rel. Federici