CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 08932/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13646-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 394/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude che venga disattesa l'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di PORDENONE in composizione monocratica alla trattazione della controversia, con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Alessandria del 2 aprile 2021, comunicata il 13 aprile 2021, che ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Pordenone. Nessuna memoria difensiva è stata depositata dall'intimata. Il ricorrente rappresenta in premessa di fatto di avere citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], assumendo di essere creditore della somma di euro 42.097,00, quale rimanenza dovuta, detratti i versamenti ricevuti e due oggetti resi, per forniture di preziosi effettuate, negli anni 2008-2011, dalla cessata [OSCURATO:PERSONA], come da note di consegna ed estratti riepilogativi allegati, chiedendo la condanna della società convenuta, oltre che al pagamento della somma indicata, al rimborso delle spese stragiudiziali affrontate per sollecitare il pagamento e di quelle per l'attivazione della negoziazione assistita, in aggiunta alla condanna ai sensi dell'art. 96, 1 o 3 comma, c.p.c. Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- La convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., data l'assenza di un titolo che indicasse la somma richiesta o i criteri per identificarla e, in aggiunta, l'estinzione/inesistenza/nullità della fornitura di preziosi, in considerazione della mancanza di fatture, l'inesistenza/rinuncia/inefficacia del riconoscimento del debito contenuto nella telefonata registrata dall'attore e trascritta nell'atto di citazione, precisando che nella trascrizione della telefonata veniva riportata erroneamente la frase «Sì signore» in luogo di quella «sì, sì ho capito». Il Tribunale di Alessandria, con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, considerando: i) che quest'ultima aveva sede nel comune di Casarsa, in provincia di Pordenone, ed il il foro generale delle persone giuridiche è individuato in considerazione del luogo ove la persona giuridica ha la sede oppure di quello ove ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda; il) che l'obbligazione era sorta presso il negozio della convenuta in Casarza, per il tramite del commesso viaggiatore preposto alla vendita di gioielli per conto della ditta attrice, sicché non sarebbe stato possibile applicare il forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., secondo cui per le cause relative ai diritti di obbligazione è competente, per scelta dell'attore, anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta; iii) che quanto al forum destinatae solutionis, dovendosi avere riguardo per l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta anche nel caso in cui essa sia stata sostituita da quella risarcitoria, non poteva giustificarsi la propria competenza sulla scorta di alcuno dei criteri fissati dall'art. Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- 1182, comma 1, c.c.; iv) che il criterio di cui al comma 3, in forza del quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, ha per oggetto i crediti liquidi ed esigibili, compresi quelli di ammontare determinabile in base ad elementi risultati dal titolo convenzionale o giudiziale, sicché dovendosi la liquidità, ai fini della competenza, determinare ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., cioè allo stato degli atti, nel caso di specie, non avendo l'attore allegato alcun titolo negoziale, dal quale desumere ammontate e scadenza del corrispettivo dovuto, né criteri per determinarlo, non vi erano gli elementi per ritenere il credito liquido. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], si è espresso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2730 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto non invocabile il forum destinatae solutionis, in ragione della illiquidità del credito fatto valere, non avendo parte attrice allegato alcun titolo negoziale dal quale desumere ammontare e scadenza del corrispettivo pecuniario dovuto, né criteri per determinarlo, non potendo considerarsi titoli negoziali le note prodotte da parte attrice, trattandosi di atti a formazione unilaterale, non sottoscritti da parte convenuta e privi di riferimenti certi alle odierne parti in causa. L'errore imputato all'ordinanza è quello di non avere valutato la confessione, con riconoscimento di debito, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della convenuta. Il ricorrente si riferisce alla telefonata intercorsa in data 16 novembre 2018, nel corso Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto di avere ricevuto la merce, confermando l'importo richiesto e limitandosi a chiedere una proroga per il pagamento. Aggiunge il ricorrente che le note di deposito fiduciario non erano sottoscritte perché provvisorie ed in attesa che [OSCURATO:PERSONA] decidesse quale merce trattenere, con emissione di regolare fattura, e quale parte della merce restituire, come aveva sempre fatto nel corso di quaranta anni. L'assenza di fatture, inoltre, lungi dal determinare la nullità del negozio, avrebbe potuto determinare l'applicazione di sanzioni fiscali. Il motivo non può trovare accoglimento. Dal contenuto della telefonata del 16 dicembre 2018 trascritta e riportata nel ricorso al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6, c.p.c., non emerge, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alcun elemento che consenta di attribuire al credito per cui è causa i caratteri della determinatezza o determinabilità che avrebbero giustificato l'applicazione del forum destinate solutionis, di cui all'art. 1183, comma 3, c.c. Quand'anche dalla telefonata emergesse il riconoscimento del debito - il Pubblico Ministero esclude che la conversazione telefonica contenesse «alcuna inequivoca ammissione del debito ...in quanto l'espressione che in tal senso rimarca il Sig. [OSCURATO:PERSONA], ossia «sì signore», è estremamente ambigua, nonché priva di certi, specifici ed inequivoci riferimenti alla debenza tanto da poter essere intesa quale mera interiezione (cfr. p. 4 delle conclusioni del P.M - è indubbio che da essa non risulta alcun riferimento inequivoco alla somma dovuta: dopo il riconoscimento di una somma a favore dell'odierno ricorrente di euro 526,00 per il reso di due anni, [OSCURATO:PERSONA] non ammetteva di dover versare la somma di euro Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- 42.097,00, perché alla domanda specifica rivoltale da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla somma dovuta - «quindi vuoi dire l'importo inferiore 42.097,00?» - la stessa rispondeva con un Sì signore oppure un Sì sì capito, il cui significato equivoco non permetteva di considerare né determinato né determinabile, mediante l'utilizzo di parametri definiti, il credito di [OSCURATO:PERSONA]; per determinarlo occorrerebbe un accertamento giudiziale "in piena regola", non bastando le risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti (Cass. n. 15348 del 12 luglio 2011; Cass. n. 21230 del 17/09/2013). Di qui la corretta conclusione in ordine al forum destinatae solutionis. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, c.p.c., perché i presupposti della liquidità avrebbero dovuto essere accertati allo stato degli atti - quindi, anche sulla scorta delle note di consegna, dell'estratto conto, del DVD della registrazione telefonica e della trascrizione del contenuto della telefonata nonché della corrispondenza intercorsa, compresa la R.A.R. di invito alla stipula della negoziazione assistita, non contestata se non in modo generico - non ricorrendo l'eccezione prevista dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresentata dalla necessità di rispettare il principio del contraddittorio e del diritto di difesa che esige, in ragione del tenore letterale dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, un'istruzione sommaria in limine litis, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti, sollecitata dalla parte interessata nella prima udienza o in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve. Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -6- Il motivo non merita accoglimento, perché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non era possibile individuare sulla scorta delle risultanze processuali da lui stesso elencate la determinatezza o la determinabilità del credito azionato. E' lo stesso ricorrente a precisare che le note di consegna erano state scritte di pugno in parte da [OSCURATO:PERSONA] e in parte da [OSCURATO:PERSONA] e non erano state sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], che le aveva ricevute per posta o a cui erano state consegnate di persona, secondo una prassi pluridecennale; le stesse non erano state contabilizzate né da parte del ricorrente né da parte della resistente; neppure erano state scritte su fogli di carta intestata; le modalità di determinazione del prezzo dell'oro e dei preziosi, lo sconto praticato, l'ammontare dei resi risulterebbero dai documenti riepilogativi di provenienza unilaterale, il cui unico riferimento a parte resistente consistere nella sigla identificativa 44M10, anch'essa unilateralmente attribuita alla [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna prova del quantum debeatur poteva emergere dall'invito alla negoziazione assistita. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice a quo tenuto conto delle difese svolte in opposizione delle difese della società convenuta, in particolare quanto al reale contenuto della telefonata. Il motivo è inammissibile, decisiva è la circostanza, al netto degli ulteriori profili di inammissibilità quanto alle modalità di deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che l'omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nelle argomentazioni difensive. In che cosa consista il fatto decisivo rilevante per formulare la censura cassatoria qui Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- scrutinata è precisato da Cass. 25/09/2018, n. 22786, cui si rinvia. 4.Con il quarto motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo considerato che il convenuto non aveva contestato neppure genericamente i fatti allegati nella prima difesa utile ed avendo mancato di trarne le conseguenze in ordine al thema probandum. Il motivo non può accogliersi, per la ragione assorbente che da quanto riferito dallo stesso ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], con la comparsa di costituzione e risposta, aveva contestato l'esistenza di un titolo che indicasse la somma dovuta ed i criteri per determinarla, eccepito la mancanza di fatture, l'inesistenza del riconoscimento di debito contenuto nella telefonata registrata, concluso con la eccezione di rinuncia implicita da parte dell'odierno ricorrente ad avvalersi del vantaggio dell'astrazione processuale. 5.Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 1182, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché alla ricognizione di un debito pecuniario, posta a fondamento della domanda giudiziale che ne indichi l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione è idonea a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata anche implicitamente dal creditore. Secondo il ricorrente, l'importo era stato più volte precisato alla convenuta, che non lo aveva mai contestato, ed inoltre, Ric. 2021 n. 13646 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- essendo applicabile l'art. 1498, comma 3, c.c., vi era la prova che il Tribunale di Alessandria avesse completamento errato nella sua decisione. Il motivo è assorbito dal mancato accoglimento del primo motivo e del quarto motivo di ricorso. 6.Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente rappresenta di avere provveduto a pagare con bonifico bancario le spese liquidate dal Tribunale di Alessandria. Non si tratta di una censura cassatoria, perciò di essa non v'è ragione di occuparsi. 7.11 ricorso è rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Pordenone. 8.Nulla è da liquidare per le spese, non avendo la resistente svolto attività difensiva in questa sede. 9.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello