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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:154
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑289/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 96/82/CE – Art. 11, n. 1, lett. c) – Piani di emergenza esterni – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13).

Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo elaborato, entro il termine impartito, un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑289/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 96/82/CE – Art. 11, n. 1, lett. c) – Piani di emergenza esterni – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13). Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo elaborato, entro il termine impartito, un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all’esterno degli stabilimenti di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris