CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 11016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14172-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende „4. ope legis; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 2022 VIA G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avvocato 482 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 546/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 323/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 546/205 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in complessivi € 10.000,00 oltre interessi legali la sanzione irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia ai sensi dell'art. 3, d. I. n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla I. n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis, comma 7, d. I. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla I. n. 248/2006, compensando integralmente le spese di lite; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia nei confronti della quale il Collegio, alla precedente adunanza camerale, aveva disposto la integrazione del contraddittorio quale litisconsorte processuale e titolare del rapporto dedotto in giudizio con relativa legittimazione attiva e passiva (Cass. n. 15169 del 2015, Cass. n. 8316 del 2005, n. 6126 del 2005), intimata dal ricorrente incidentale, non ha svolto attività difensiva; non vi è in atti documentazione dimostrativa della integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Venezia da parte del ricorrente principale; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc. civ.; Considerato che Motivi di ricorso principale 1 con il primo motivo di ricorso principale il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 23 I. n. i 689/1981 e dell'art. 26 d. Igs. n. 40/2006, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di inammissibilità del gravame di controparte; 2. con il secondo motivo di ricorso principale parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2012 conv. in I. n. 73/2002, censura la sentenza impugnata perché, una volta rilevata la omessa pronunzia sulla richiesta riduzione della sanzione, si era sostituita al primo giudice in tale attività senza tenere conto che la sanzione andava commisurata in maniera puntuale al numero dei lavoratori impiegati e non risultanti dalle scritture ed al numero delle giornate di impiego irregolare; 3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo omesso esame di fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione fra le parti, censura la sentenza impugnata per non avere considerato quanto evidenziato nella comparsa di risposta circa il fatto dell'essere pacifico che il numero complessivo dei giorni di lavoro irregolare prestato era pari a 977/975 giorni; Motivi di ricorso incidentale 4. con il primo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 I. n. 689/1989 censurando, in sintesi, il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], eccezione fondata sull'essere l'ordinanza ingiunzione stata emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ovvero nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "[OSCURATO:PERSONA]" ma quale responsabile dell'omonima ditta individuale; assume che la statuizione era stata adottata nell'erroneo presupposto che dalla prova espletata era emerso che l'allevamento di equini in relazione al quale erano state riscontrate le irregolarità sanzionate in via amministrativa apparteneva non al "[OSCURATO:PERSONA]", come dedotto, ma alla ditta individuale nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA]; ciò pur essendo la violazione stata accertata in un luogo diverso da quello di svolgimento della attività della ditta individuale; 5. con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce omessa pronunzia sul secondo motivo di appello incentrato sul fatto che non era stato informato della facoltà di definire il procedimento sanzionatorio con il pagamento di una sanzione ridotta correttamente determinata; denunzia omessa motivazione per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili; la Corte non si era avveduta che la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] riguardava anche il fatto di non essersi vista riconosciuta la facoltà di definire il procedimento con il pagamento di una sanzione ridotta; 6. con il terzo motivo di ricorso, svolto in via condizionata, deduce, anche ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. omessa pronunzia sul quarto motivo di appello che aveva denunziato erroneità e insufficienza di motivazione della ordinanza -ingiunzione opposta relativamente alla quantificazione dei giorni di lavoro effettivo asseritamente svolti dai lavoratori irregolari alle dipendenze dell'opponente; Esame dei motivi di ricorso principale ed incidentale 7. Il ricorso principale è inammissibile per non avere parte ricorrente principale provveduto alla integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza di questa Corte, ritualmente comunicata alle parti all'esito della precedente adunanza camerale in data 24 giugno 2021,1 fissata per la trattazione della causa ( v. Cass. Sez. Un.6107/2012, Cass. n. 1825/2018) 8. quanto al ricorso incidentale, premesso che lo stesso è tempestivo in quanto notificato nel luglio 2015 e quindi nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 3 marzo 2015, si osserva quanto segue: 9. il primo motivo di ricorso incidentale è infondato; 9.1. il giudice di appello ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente incidentale osservando che le emergenze in atti deponevano nel senso che l'allevamento di equini nell'ambito del quale avevano prestato la propria attività i lavoratori in relazione ai quali erano state contestate le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione apparteneva non all'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", come dedotto, ma alla ditta individuale di cui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare; in coerenza con tale accertamento ha individuato nel [OSCURATO:PERSONA] il (solo) soggetto responsabile dell'illecito e quindi destinatario della sanzione irrogata; 9.2. tanto premesso, alla luce dell'accertamento fattuale alla base del decisum, non validamente incrinato dalle deduzioni dell'odierno ricorrente incidentale, non vi è alcuno spazio per la applicazione della disciplina in tema di solidarietà quale regolata dall'art. 6 I. n. 689/1981, la quale presuppone una duplicità di soggetti cui riferire la responsabilità per il pagamento della sanzione, duplicità esclusa in radice dalla accertata coincidenza del [OSCURATO:PERSONA] con il titolare della ditta individuale proprietaria dell'allevamento equino nell'ambito del quale era prestata l'attività di lavoro risultata irregolare; né, come sembra prospettare parte ricorrente, l'art. 6 cit. potrebbe assumere rilievo in relazione alle contestazioni, reiterate in questa sede, connesse al fatto che la violazione era stata accertata pacificamente presso la sede del "Circolo ippico [OSCURATO:PERSONA]" ( v.ricorso pag. 35), posto che la deduzione dell'errore sussuntivo deve essere prospettata in relazione al concreto accertamento fattuale alla base della decisione e non rispetto a quello auspicato dal ricorrente sulla base della soggettiva lettura degli elementi in atti; 10. il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato; 10.1. è infatti da escludere la denunziata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in quanto la Corte di merito ha dimostrato espressamente di prendere in considerazione la doglianza relativa al mancato riconoscimento della facoltà di definire il procedimento sanzionatorio con il pagamento di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 I n. 689 del 1981 laddove ha considerato tale circostanza quale fatto che concorreva alla rideterminazione dell' importo della originaria sanzione da C 156.912,00 a C 10.000,00; 11. l'esame del terzo motivo di ricorso "condizionato" resta assorbito dalla definitività dell'accertamento della Corte di merito relativo alla determinazione della sanzione sulla base di criteri che prescindono dalla quantificazione del numero di giorni lavorativi; 12. alla inammissibilità del ricorso principale ed al rigetto del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite; 12. . sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso