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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30491/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 aprile 2022 la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 13 gennaio 2021 confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tutte le ipotesi di usura contestategli.

La Corte ha escluso la circostanza aggravante dello stato di bisogno della persona offesa, riducendo il trattamento sanzionatorio, con ogni conseguenza sulle pene accessorie.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con 7 motivi incentrati alternativamente sulla violazione di due specifiche previsioni dell'art.606 cod. proc. pen., quella della lettera e) e quella della lettera b).

In particolare vengono lamentate l'inesistenza della motivazione (motivo I), la mancanza-manifesta illogicità- contraddittorietà della motivazione (motivo II) ed ancora inosservanza della legge penale - art.192 c.p.p. (motivo III) in relazione all'imputazione sub A; l'inesistenza della motivazione (motivo IV) e l'inosservanza della legge penale -evocando nuovamente l'art.192 c.p.p. (motivo V) in relazione ai capo B di imputazione; infine, anche con riferimento all'ultima imputazione, capo C, si lamenta nuovamente l'inosservanza della legge penale -evocando nuovamente l'art.192 c.p.p. (motivo VI) unitamente alla mancanza-manifesta illogicità- contraddittorietà della motivazione (motivo VII).

3. Nel corso della discussione orale le parti hanno formulato le conclusioni sopra trascritte, chiedendo rispettivamente l'accoglimento del ricorso (difesa) e la inammissibilità dello stesso (Procuratore generale). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Va detto in premessa che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

L'unico aspetto di riforma, relativo alla eliminazione della aggravante, non muta la sostanza della affermazione di responsabilità.

Occorre ancora osservare che formulando promiscuamente motivi inerenti pressoché a tutti i vizi motivazionali, unitamente a violazione della legge penale (si evoca l'art.192 c.p.p. ancorché si tratti di norma processuale), la difesa dell'imputato di fatto sollecita una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Innanzi tutto perché per costante insegnamento di questa Suprema Corte la deduzione alternativa di vizi motivazionali concettualmente differenti (come nei motivi I:l e VII) è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi.

In secondo luogo perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte nella sua massima espressione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp.

Filardo, Rv. 280027 — 04) non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Più in generale, ci si trova dinnanzi a motivi che tendono alla rinnovazione del giudizio di merito, nel tentativo di trasformare la Corte di cassazione in un terzo grado di giudizio piuttosto che un giudizio di legittimità, con conseguente lesione della funzione nomofilattica attribuita alla Corte dalla legge.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte cli cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01).

Tutto ciò appartiene al merito ed esula dal giudizio di legittimità

2. Nel caso concreto la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Molella del tutto univoco e convergente.

In relazione a ciascuna imputazione, pertanto, i motivi appaiono manifestamente infondati. 2.1 In particolare, la lamentata inesistenza (motivo I) della motivazione in relazione alla mancata acquisizione degli assegni emessi da Silli pare solo il frutto della errata lettura della sentenza di appello.

Premesso che lo specifico motivo, ignorato nell'atto di appello, era stato introdotto in appello solamente con la memoria con motivi aggiunti, preme rilevare che la Corte d'appello inquadra il tema in quello più ampio della irreperibilità di assegni intestati direttamente al Molella.

Emergeva infatti fin dal primo grado (sent. tribunale Frosinone, pg.6) dalla deposizione del testimone Abatecola della Guardia di Finanza di Frosinone che a fronte di un numero rilevantissimo di assegni, rilasciati o incassati da [OSCURATO:PERSONA], persona contigua al Molella, o da suoi familiari, emessi dalle tre persone offese, non sussistessero rapporti tali da giustificarne l'emissione.

Il motivo trova pertanto risposta nell'Alto della logica e prassi tipicamente usuraria evidenziata nella sentenza d'appello 72, (pg.10), per cui l'usuraio si fa consegnare titoli in bianco per poi utilizzarli a piacimento, con intestazioni a beneficiari di comodo. 2.2 Per le ragioni già indicate sono condannati all'inammissibilità anche i motivi II e

III. Il primo, deducendo il vizio motivazionale sotto tutti i profili, è generico perché in definitiva inconcludente, non riuscendo a 'catturare' il motivo di critica nella forma specifica richiesta per il giudizio di legittimità, così dimostrando, di per sé di essere indefinito, evanescente e totalmente votato al merito.

Esso, in verità, è anche manifestamente infondato poiché denuncia come "completamente avulsa dall'esperienza giuridica" la prassi indicata dal tribunale (dell'intestazione degli assegni a prestanome) che invece secondo il ricorso sarebbe 'costellata di episodi nei quali i titoli sono emessi dall'imputato/ proprio a favore dell'imputato'.

Così facendo, tuttavia, l'argomento non priva di forza dimostrativa lo standard affermato dalla Corte d'appello: il fatto che in alcuni (anche numerosi) casi vi sia una prassi diversa non priva certo di rilevanza quella ritenuta ed attestata dal Tribunale.

L'argomento difensivo pertanto non confuta la regola esperienziale indicata dalla Corte. 2.3 Il motivo III non è consentito.

Come detto sopra, in base al principio enunciato dalla SU Filardo, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 2.4 Limitato a mere valutazioni di merito e quindi manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso, formulato con l'integrale trascrizione di quattro pagine della memoria con motivi nuovi depositata in appello.

A prescindere dal sovrabbondante inserimento dell'atto d'appello in sede di legittimità (ciò che dimostra di per sé l'estraneità alla fase di legittimità del motivo stesso) la Corte d'appello ha preso atto della conferma da parte del testimone-persona offesa Perciballi delle dichiarazioni rese in fase di indagini, senza necessità di ulteriormente elaborare se non altro perché l'utilizzabilità delle dichiarazioni stesse derivava dal fatto che esse erano state acquisite preliminarmente con il consenso delle parti (Sez. 1, n. 4502 del 10/11/1997, Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 210409 - 01). 2.5 I motivi V e VI, inerenti la asserita violazione dell'art.192 c.p.p., non sono consentiti per le ragioni già sopra illustrate.

Invero, la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale.

D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi quest Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti.

Sezioni Unite (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo„ la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o La manifesta illogicità della motivazione. 2.6 L'ultimo motivo (VII) è meramente ripetitivo di quanto dedotto al motivo I, di tal che esso può essere dichiarato manifestamente infondato facendo riferimento alla motivazione già sopra illustrata, senza necessità di ulteriore approfondimento.

3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 aprile 2022 la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 13 gennaio 2021 confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tutte le ipotesi di usura contestategli. La Corte ha escluso la circostanza aggravante dello stato di bisogno della persona offesa, riducendo il trattamento sanzionatorio, con ogni conseguenza sulle pene accessorie. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con 7 motivi incentrati alternativamente sulla violazione di due specifiche previsioni dell'art.606 cod. proc. pen., quella della lettera e) e quella della lettera b). In particolare vengono lamentate l'inesistenza della motivazione (motivo I), la mancanza-manifesta illogicità- contraddittorietà della motivazione (motivo II) ed ancora inosservanza della legge penale - art.192 c.p.p. (motivo III) in relazione all'imputazione sub A; l'inesistenza della motivazione (motivo IV) e l'inosservanza della legge penale -evocando nuovamente l'art.192 c.p.p. (motivo V) in relazione ai capo B di imputazione; infine, anche con riferimento all'ultima imputazione, capo C, si lamenta nuovamente l'inosservanza della legge penale -evocando nuovamente l'art.192 c.p.p. (motivo VI) unitamente alla mancanza-manifesta illogicità- contraddittorietà della motivazione (motivo VII). 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno formulato le conclusioni sopra trascritte, chiedendo rispettivamente l'accoglimento del ricorso (difesa) e la inammissibilità dello stesso (Procuratore generale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). L'unico aspetto di riforma, relativo alla eliminazione della aggravante, non muta la sostanza della affermazione di responsabilità. Occorre ancora osservare che formulando promiscuamente motivi inerenti pressoché a tutti i vizi motivazionali, unitamente a violazione della legge penale (si evoca l'art.192 c.p.p. ancorché si tratti di norma processuale), la difesa dell'imputato di fatto sollecita una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Innanzi tutto perché per costante insegnamento di questa Suprema Corte la deduzione alternativa di vizi motivazionali concettualmente differenti (come nei motivi I:l e VII) è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. In secondo luogo perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte nella sua massima espressione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027 — 04) non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Più in generale, ci si trova dinnanzi a motivi che tendono alla rinnovazione del giudizio di merito, nel tentativo di trasformare la Corte di cassazione in un terzo grado di giudizio piuttosto che un giudizio di legittimità, con conseguente lesione della funzione nomofilattica attribuita alla Corte dalla legge. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte cli cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Tutto ciò appartiene al merito ed esula dal giudizio di legittimità 2. Nel caso concreto la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Molella del tutto univoco e convergente. In relazione a ciascuna imputazione, pertanto, i motivi appaiono manifestamente infondati. 2.1 In particolare, la lamentata inesistenza (motivo I) della motivazione in relazione alla mancata acquisizione degli assegni emessi da Silli pare solo il frutto della errata lettura della sentenza di appello. Premesso che lo specifico motivo, ignorato nell'atto di appello, era stato introdotto in appello solamente con la memoria con motivi aggiunti, preme rilevare che la Corte d'appello inquadra il tema in quello più ampio della irreperibilità di assegni intestati direttamente al Molella. Emergeva infatti fin dal primo grado (sent. tribunale Frosinone, pg.6) dalla deposizione del testimone Abatecola della Guardia di Finanza di Frosinone che a fronte di un numero rilevantissimo di assegni, rilasciati o incassati da [OSCURATO:PERSONA], persona contigua al Molella, o da suoi familiari, emessi dalle tre persone offese, non sussistessero rapporti tali da giustificarne l'emissione. Il motivo trova pertanto risposta nell'Alto della logica e prassi tipicamente usuraria evidenziata nella sentenza d'appello 72, (pg.10), per cui l'usuraio si fa consegnare titoli in bianco per poi utilizzarli a piacimento, con intestazioni a beneficiari di comodo. 2.2 Per le ragioni già indicate sono condannati all'inammissibilità anche i motivi II e III. Il primo, deducendo il vizio motivazionale sotto tutti i profili, è generico perché in definitiva inconcludente, non riuscendo a 'catturare' il motivo di critica nella forma specifica richiesta per il giudizio di legittimità, così dimostrando, di per sé di essere indefinito, evanescente e totalmente votato al merito. Esso, in verità, è anche manifestamente infondato poiché denuncia come "completamente avulsa dall'esperienza giuridica" la prassi indicata dal tribunale (dell'intestazione degli assegni a prestanome) che invece secondo il ricorso sarebbe 'costellata di episodi nei quali i titoli sono emessi dall'imputato/ proprio a favore dell'imputato'. Così facendo, tuttavia, l'argomento non priva di forza dimostrativa lo standard affermato dalla Corte d'appello: il fatto che in alcuni (anche numerosi) casi vi sia una prassi diversa non priva certo di rilevanza quella ritenuta ed attestata dal Tribunale. L'argomento difensivo pertanto non confuta la regola esperienziale indicata dalla Corte. 2.3 Il motivo III non è consentito. Come detto sopra, in base al principio enunciato dalla SU Filardo, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 2.4 Limitato a mere valutazioni di merito e quindi manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso, formulato con l'integrale trascrizione di quattro pagine della memoria con motivi nuovi depositata in appello. A prescindere dal sovrabbondante inserimento dell'atto d'appello in sede di legittimità (ciò che dimostra di per sé l'estraneità alla fase di legittimità del motivo stesso) la Corte d'appello ha preso atto della conferma da parte del testimone-persona offesa Perciballi delle dichiarazioni rese in fase di indagini, senza necessità di ulteriormente elaborare se non altro perché l'utilizzabilità delle dichiarazioni stesse derivava dal fatto che esse erano state acquisite preliminarmente con il consenso delle parti (Sez. 1, n. 4502 del 10/11/1997, Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 210409 - 01). 2.5 I motivi V e VI, inerenti la asserita violazione dell'art.192 c.p.p., non sono consentiti per le ragioni già sopra illustrate. Invero, la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi quest Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo„ la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o La manifesta illogicità della motivazione. 2.6 L'ultimo motivo (VII) è meramente ripetitivo di quanto dedotto al motivo I, di tal che esso può essere dichiarato manifestamente infondato facendo riferimento alla motivazione già sopra illustrata, senza necessità di ulteriore approfondimento. 3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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