CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montevideo (Uruguay) avverso la sentenza del 21/05/2021 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti dell'imputato alla pena di nove mesi di reclusione in relazione al reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'applicazione della causa di non punibilità indicata, ritenendo erroneamente sussistenti due condizioni ostative, quali l'abitualità della condotta, sebbene l'imputato avesse solo un precedente per un reato non della stessa indole e l'avere agito per motivi futili per mancata giustificazione dell'evasione, così confondendo i due piani dell'assenza di motivi con la futilità degli stessi, peraltro contraddicendosi nella parte del provvedimento in cui aveva sostenuto che Liccione si fosse allontanato per proseguire la cessione illecita di stupefacenti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è fondato. 2. Va premesso che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari dopo un periodo di custodia cautelare in carcere per detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente (si veda il provvedimento di sostituzione della misura cautelare del 21 marzo 2013 allegato al ricorso), si era allontanato dal luogo di restrizione di pochi metri, senza offrire alcuna spiegazione. Secondo la motivazione del provvedimento impugnato, la condotta tenuta da Liccione era rivelatrice di una propensione al mancato rispetto di regole e prescrizioni dell'autorità e si inseriva in una più ampia condotta delinquenziale, rappresentativa di un'allarmante progressione criminosa, individuando l'abitualità del comportamento, ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, anche nella recidiva risultante dal relativo casellario giudiziale, valorizzando gli aspetti specifici del caso concreto. L'argomento con cui è stata motivata l'esistenza della condizione ostativa dell'abitualità della condotta non tiene adeguato conto della giurisprudenza che si è formata sull'art. 131-bis cod. pen., per definirne i contorni.Infatti, come hanno affermato le Sezioni Unite, detto presupposto ostativo va interpretato nel senso che l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, deve avere commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, non risultando dirimente il riferimento alla recidiva in quanto questa opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, visto che i reati che qualificano l'abitualità possono essere anche successivi a quello in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, Sez. 4, n. 4649 del 11/12/2018, PG. in proc.Xhafa, Rv. 274959; Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, PG. in proc. Sciammacca, Rv. 270637). In sostanza solo il terzo illecito della medesima indole dà giuridicamente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto nei termini indicati dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen. come, peraltro, emergeva già dalla Relazione illustrativa al testo normativo, in cui era espressamente escluso che un precedente giudiziario potesse precludere l'applicazione dell'istituto. La sentenza impugnata, pertanto non ha applicato i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, nella sentenza Tushaj, perché ha ritenuto sussistente la condizione ostativa del comportamento abituale nonostante l'imputato al momento della commissione del fatto (30 ottobre 2013), pur sottoposto a misura coercitiva degli arresti domiciliari, era gravato da un unico precedente non specifico cioè per reati in materia di stupefacenti. Né avrebbe potuto farsi riferimento alla futilità del motivo, ciò implicando che il motivo sia stato specificamente individuato, così da poter determinare la spinta criminosa. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 6 g