CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 03464/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 ottobre 1968; avverso la ordinanza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 18 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto del ricorso è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato l'applicazione, a suo carico, della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti tanto il fumus commissi delicti (in relazione al reato di associazione per delinquere, a molteplici fatti di bancarotta fraudolenta e a plurimi reati fiscali e tributari), quanto concrete ed attuali esigenze cautelari (sia sotto il profilo della possibile reiterazione dei reati, sia sotto il profilo del potenziale inquinamento probatorio). Il ricorrente articola due autonomi motivi di censura. Con il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del difetto di motivazione, si deduce, in fatto, il lungo lasso di tempo trascorso rispetto alle singole condotte contestate e, quindi, il difetto di attualità delle ipotizzate esigenze specialpreventive e l'insussistenza di un plausibile inquinamento probatorio. Con il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura. Con successiva memoria del 18 novembre 2022, lo Spatuzzi articola anche un terzo motivo, con il quale deduce l'insussistenza di un valido impianto indiziario in relazione ai capi d'incolpazione sub 2 (in relazione al fallimento Gateimpex s.r.I.), sub 3 (in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA]), sub 4 (in relazione al fallimento LGT), sub 5 (in relazione al fallimento T&B), sub 6 (in relazione al fallimento Tranet), sub 7 (in relazione al fallimento Xhead), sub 9 (in relazione al fallimento Rismondo s.r.I.). [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, occorre dar conto dell'inammissibilità dei motivo nuovo, formulato solo con la memoria depositata il 19 novembre 2022. Tale motivo, infatti, attiene al profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; profilo che, tanto nel ricorso per cassazione, quanto nei motivi di appello, non è stato in alcun modo contestato. Ebbene, è pur vero che l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi fino all'inizio della discussione (ed in ciò l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina: Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295), ma tali motivi devono comunque essere stati proposti in appello (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv. 282460) ed afferenti a capi o punti della decisione già oggetto dei precedenti motivi d'impugnazione (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281047). Ciò considerato, i due motivi originariamente proposti sono ugualmente inammissibili. Il Tribunale, condividendo le valutazioni del GIP, ha ritenuto l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, anche nei confronti del ricorrente, alla luce della prolungata attività del sodalizio (che ha operato senza soluzione di continuità per diversi anni, gestendo nel tempo, in successione, il fallimento delle società di cui si avvaleva e in relazione alle quali si accertavano gravissimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fiscale documentale), proseguita anche nel presente e nonostante l'avvenuta esecuzione, nel settembre 2020, nei confronti di alcuni degli indagati di altro provvedimento coercitivo nell'ambito di un diverso procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria di Bergamo per reati di associazione per delinquere finalizzata all'attività di contrabbando di carburante di provenienza illecita. Tanto emergerebbe, con riferimento al ricorrente, non solo dal suo ruolo direttivo, ma anche dalla diretta partecipazione ad una pluralità di reati-fine, valutati anche alla luce dei numerosi precedenti giudiziari che ne avrebbero dimostrato l'allarmante pericolosità sociale. La conferma della bontà della prognosi effettuata emergerebbe, sotto il profilo empirico, dalla proseguita frequentazione da parte del ricorrente, all'esito della scarcerazione, tanto dei luoghi, quanto dei membri del sodalizio. Quanto, poi, al pur ritenuto pericolo d'inquinamento probatorio, il Tribunale ha evidenziato: 1) due specifici episodi relativi ad attività finalizzata all'occultamento e compromissione della genuinità di fonti probatorie legate agli illeciti in contestazione (la finta denuncia di sparizione della contabilità ad opera di Abbatista per la Gateimpex e la vicenda relativa ai Ripandelli); 2) in generale, la complessiva impostazione dell'attività imprenditoriale, posta in essere avvalendosi - sistematicamente - di dati falsi o solo apparentemente "veri". Un modulo operativo che, sotto il profilo probatorio, sarebbe intrinsecamente finalizzato a compromettere prove acquisite od in via di acquisizione; 3) l'assenza radicale di una qualsiasi presa di distanza dal contesto delinquenziale in cui il ricorrente ha agito (al vertice) per anni (continuando con le stesse modalità nonostante la sottoposizione a misura cautelare dopo la sua cessazione); 4) la permanenza delle condizioni relazionali e logistiche in cui l'attività delittuosa veniva realizzata. Alla luce di questo quadro fattuale, l'unica misura adeguata è stata ritenuta essere quella della custodia in carcere, la sola in grado di inibire la prosecuzione delle condotte delittuose, recidendo completamente i legami coi sodali e con una rete di contatti che hanno reso possibile e coadiuvato la protrazione di tale condotte per un lungo arco temporale. A fronte di questo analitico impianto argomentativo, il ricorrente si limita a dedurre nuovamente il lungo tempo trascorso, l'assenza di una condotta illecita significativa della volontà di inquinare le prove e, genericamente il mancato 3 "\J rispetto dei criteri di valutazione di adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 del codice di procedura penale. I motivi di censura, quindi, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. Il ricorso, pertanto, dovrà essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In applicazione dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per estratto, al direttore dell'istituto penitenziario per i successivi adempimenti. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a