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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1931

Cassazione n. 42128/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1931 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il ricorso deve ritenersi generico in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che ha fondato l'accertamento della responsabilità dell'imputata sulla deposizione resa dall'ufficiale della Guardia di Finanza che ha proceduto alla verifica fiscale nei confronti della società da costei amministrata, e non sul processo verbale di constatazione che comunque è pienamente utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in esso contenuti che gli operanti si limitano a constatare (Sez. 6, Sentenza n. 10996 del 17/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246686; Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273031); rilevato che gli omessi versamenti IVA sono stati, come emerge dalle dichiarazioni del teste, tratti dalle scritture contabili regolarmente tenute dalla società in cui risultavano annotate le operazioni imponibili, sulle quali si è proceduto al calcolo dell'IVA sugli acquisti per l'anno 2013, tenendo altresì conto del residuo dell'annualità precedente, risultanze rispetto alle quali la difesa non ha preso neppure posizione; rilevato che le contestazioni difensive, incentrate sul momento dell'emersione della notizia di reato, secondo la difesa antecedenti alla formazione del PVC, integrano una quaestio facti, rispetto alla quale ogni indagine è ormai preclusa attenendo a valutazioni di merito sul significato degli atti fino ad allora acquisiti (cfr. Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), e comunque ampiamente superata dalla rituale acquisizione nel contraddittorio delle parti della testimonianza dell'agente di PG; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1931 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il ricorso deve ritenersi generico in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che ha fondato l'accertamento della responsabilità dell'imputata sulla deposizione resa dall'ufficiale della Guardia di Finanza che ha proceduto alla verifica fiscale nei confronti della società da costei amministrata, e non sul processo verbale di constatazione che comunque è pienamente utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in esso contenuti che gli operanti si limitano a constatare (Sez. 6, Sentenza n. 10996 del 17/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246686; Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273031); rilevato che gli omessi versamenti IVA sono stati, come emerge dalle dichiarazioni del teste, tratti dalle scritture contabili regolarmente tenute dalla società in cui risultavano annotate le operazioni imponibili, sulle quali si è proceduto al calcolo dell'IVA sugli acquisti per l'anno 2013, tenendo altresì conto del residuo dell'annualità precedente, risultanze rispetto alle quali la difesa non ha preso neppure posizione; rilevato che le contestazioni difensive, incentrate sul momento dell'emersione della notizia di reato, secondo la difesa antecedenti alla formazione del PVC, integrano una quaestio facti, rispetto alla quale ogni indagine è ormai preclusa attenendo a valutazioni di merito sul significato degli atti fino ad allora acquisiti (cfr. Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), e comunque ampiamente superata dalla rituale acquisizione nel contraddittorio delle parti della testimonianza dell'agente di PG; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris