CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 22248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]'AVV.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Matera in data 22 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 392 cod. pen. (capo b) e artt. 582, 583 cod. pen. (capo c), alla pena di mesi quattro di reclusione, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e assoluzione dal reato di cui al capo a (art. 633 cod. pen.) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando cinque vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'imputato era nella titolarità del possesso del terreno ma, secondo i giudici di merito, questo possesso legittimo è discusso anzi sarebbe proprio Palermo a ritenerlo sussistente in base a contratto di fitto, mentre Manolio, parte offesa, si trovava sul posto quale dipendente del gruppo Ferrara, per impedirgli di permanere sul terreno. Sicché l'imputato non può essere considerato responsabile del reato, anzi sarebbero stati i denuncianti ad incorrere nella condotta contestata, perché, senza ricorrere al giudice, avrebbero tentato di occupare il terreno medesimo. Si richiamano precedenti di legittimità indicati come in termini (Sez. 6 Rv. 234506; 230886, 172430). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, sulla ritenuta esistenza dell'arma impropria, in base alla dichiarazione della persona offesa disconosciuta dai presenti. Si evidenzia che ove la condanna fondi soltanto sulla deposizione della persona offesa, questa necessiterebbe di controllo approfondito quanto alla credibilità del dichiarante, portatore di interesse. Si richiamano le pronunce delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Patalano, sul vizio di motivazione in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, quando questa fondi sulla diversa valutazione dell'attendibilità della parte offesa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello affermato la sussistenza delle lesioni procurate con un tubo di ferro.La dichiarazione della persona offesa non ha necessità di riscontri, ma se come nel caso in esame, questa è, come afferma la difesa, contraddetta da altre prove dichiarative, il giudice incorre in vizio di motivazione. Inoltre, vi sarebbe l'omesso esame delle deduzioni contenute nell'atto di appello, con riferimento alle indicate dichiarazioni dei testi che avrebbero contraddetto le affermazioni della persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa l'aggravante dell'uso dell'arma impropria. Detta circostanza viene riconosciuta solo in base alle dichiarazioni della parte lesa che assume che l'imputato si sarebbe servito di un bastone. Peraltro la norma di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 si riferirebbe soltanto al porto di armi da punta e da taglio o, secondo la più ampia interpretazione della giurisprudenza di legittimità, al porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere. In questo caso l'attrezzo portato dall'imputato era un oggetto descritto in sentenza come usato per il taglio di pezzi di legno, portato fuori dall'abitazione soltanto per recidere un cavo elettrico. 2.5 Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. applicabile anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'istituto (d. Igs. n. 28 del 16 marzo 2015) e anche in caso di ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato che è stata disattesa l'istanza di rinvio per legittimo impedimento fatta pervenire dal difensore Avv. V. Faraone, in data 18 gennaio 2022, in quanto la stessa fa generico riferimento alla sottoposizione ad accertamenti sanitari, senza la specificazione della data, onde apprezzare la tempestività della richiesta e la sussistenza di un assoluto impedimento a comparire all'udienza odierna. 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, a tratti, devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Risulta, infatti, evidente dalla sintesi dei motivi innanzi riportati, che il ricorrente svolge deduzioni di merito e propone una diversa, e alternativa, lettura dei risultati di prova conseguiti, attraverso censure che non possono essere devolute al giudice di legittimità non rientrando tra i vizi consentiti. Sono, infatti, inammissibili in sede di legittimità le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, operazioni di verifica che in sostanza il ricorrente solleva. I giudici di merito, peraltro, hanno fatto buon governo dei principi di diritto recentemente affermati, in tema del delitto di cui all'art. 392 cod. pen., secondo cui perché il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, in relazione ai diritti reali, sia ipotizzabile, non è necessario che la res sia in possesso altrui e non anche in quello dell'agente (Sez. 6, n. 4879 del 04/12/2015, dep. 2016, Rv. 265914). Si è anche affermato e, del pari, di tale regola ha fatto buon governo la sentenza di appello, che per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nell'indebita attribuzione, da parte dell'autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la titolarità, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la "violenza", nello stato in cui si trovava (Sez. 6, n.11381 del 14/07/1994, Massinnino, Rv.199373). Peraltro la citazione estrapolata dalla decisione indicata in ricorso (Sez. 6, Rv. 234506) fa riferimento a situazione in diritto del tutto diversa dal caso in esame e, comunque, nulla aggiunge alle ragioni del ricorrente. In ogni caso, deve essere sottolineato che la condotta che secondo i giudici di merito, ha posto in essere il ricorrente, consiste nell'aver cercato di impedire alla persona offesa che, quale dipendente del gruppo Ferrara, era sul terreno in questione, di permanere sui fondi rispetto ai quali il Palermo riteneva di vantare titolo legittimo di detenzione. 1.2.11 secondo motivo e inammissibile. Si contesta la valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa dal reato che, invece, risulta adeguatamente svolta dai giudici di merito, con ragionamento non manifestamente illogico e che, peraltro, rende conto di espressi elementi di conferma (certificazione sanitaria dell'Ospedale di Policoro, dichiarazioni testimoniali dei presenti). In ogni caso, si osserva che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza di secondo grado appare esauriente e logica e dimostra di aver confermato la valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa compiuta dal primo giudice, pur alla stregua delle osservazioni contenute nell'atto di appello. Peraltro, le censure proposte con il motivo si appalesano generiche, in quanto soltanto astrattamente si indicano dichiarazioni testimoniali che sconfesserebbero la deposizione della persona offesa, senza specificamente precisare il contenuto di queste ed in che modo le stesse siano tali da scardinare la ricostruzione recepita nei convergenti provvedimenti di merito. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, anche di questa Corte di legittimità, per armi vanno intese non solo quelle proprie, ma anche quelle improprie, ovvero gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato l'uso in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, come precisa l'art. 585, l'uso in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, come precisa l'art. 585, secondo comma, cod. pen. La legge n. 110 del 1975 ha esteso, invero, il novero di entrambe le categorie di armi, e ha compreso nelle armi improprie di cui al secondo comma dell'art. 4 citato, qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona", dunque solo occasionalmente lesivi per la persona (Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102). E' fuori dubbio che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 339, primo comma, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, come quello delineatosi tra le parti nel caso al vaglio, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona e, come tali, siano stati impiegati, anche se solo per minacciare (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Rv. 235776). Sicché, gli argomenti spesi con il ricorso appaiono del tutto infondati. 1.5 II quinto motivo è inammissibile posto che si tratta di richiesta reiterativa di quella proposta in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento che, tenuto conto dei parametri su cui si fonda la causa di non punibilità della speciale tenuità dell'offesa, appare logico, esauriente e immune di censure di ogni tipo. Del resto la rivalutazione richiesta, essendo relativa ad una valutazione discrezionale del giudici di merito, appare del tutto inibita a questa Corte in sede di legittimità. 2. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gen