CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2014
Cassazione n. 37348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29836/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3238/2014, depositata il 17/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, contro i contribuenti, che hanno resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale, previa riunione degli appelli dell’ufficio, sono state confermate le sentenze di primo grado (nn. 206/13 e 207/13) della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva annullato gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, per il 2006, la plusvalenza da cessione a titolo oneroso (sempre nel 2006) di un terreno edificabile, acquistato dai contribuenti per effetto di successione ereditaria, assumendo come valore iniziale quello indicato nella dichiarazione di successione (euro 9.000), in luogo di quello derivante dalla rivalutazione operata dal de cuius; 2. per la C.T.R., nella specie trova applicazione l’art. 7, della legge n. 448 del 2001, la quale, derogando al dettato normativo dell’art. 68, t.u.i.r., prevede che, in caso di rivalutazione dei terreni edificabili accompagnata dal pagamento dell’imposta sostitutiva, il costo di acquisto da assumere, nel successivo trasferimento oneroso, è il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Il comportamento dei contribuenti, osserva la Commissione regionale, è coerente con l’articolo 7, quale norma agevolativa, anche in considerazione della continuità fiscale con la posizione del de cuius, il quale aveva optato per la rivalutazione del terreno alla data del 1° luglio 2003, ed aveva versato, in tre rate, l’imposta sostitutiva del 4 per cento dell’intero valore rivalutato. Con l’ulteriore considerazione che, se fosse stata accolta la tesi dell’ufficio, vi sarebbe stata la violazione del divieto di doppia imposizione, prima nei confronti del de cuiuse poi nei confronti degli eredi/cedenti; Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 68 del tuir e dell’art. 7 della l. 448/2001. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l’art. 7, della legge n. 448 del 2001, muovendo dall’errato presupposto che si tratti di una disposizione speciale rispetto all’art. 68, t.u.i.r., senza considerare che, in realtà, le due norme disciplinano fattispecie diverse. Ed infatti, l’articolo 7 contiene una disciplina di favore dal momento che consente ai contribuenti di rivalutare i propri terreni con il pagamento di un’imposta sostitutiva meno gravosa rispetto alla tassazione ordinaria. L’articolo 68, invece, si limita a determinare la plusvalenza in caso di cessione di terreno edificabile. In particolare, per quest’ultima disposizione, qualora il terreno sia pervenuto a titolo di successione, in relazione ad esso, ai fini del computo della plusvalenza, viene assunto quale valore di acquisto quello indicato nella denuncia di successione. E tale valore è stato considerato dal fisco, mentre sarebbe stato onere dei contribuenti indicare nella dichiarazione di successione il valore corretto, e cioè quello del terreno rivalutato, tanto più che all’epoca non era più vigente l’imposta di successione; 2. il motivo è fondato; 2.1. la C.T.R. non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. 20/07/2018, n. 19374 (in termini Cass.28/03/2022, n. 9958), al quale va data continuità, secondo cui «L’art. 68, comma 2, del TUIR dispone che in caso di acquisto per successione il valore fiscalmente riconosciuto del terreno o delle partecipazioni è rappresentato dal valore dichiarato dagli eredi ai fini dell’imposta. Infatti, gli eredi in sede di successione, relativamente ai terreni, comunque assolvono le imposte ipotecarie e catastale nella misura complessiva del 3% ovvero l’imposta di successione se dovuta. […] In difetto di espressa manifestazione di volontà da parte dell’erede, il valore eventualmente rideterminato in sede di rivalutazione da parte del de cuiusperde ogni valenza fiscale»; 2.2. in ragione della facoltà, riconosciuta all’erede, di dichiarare, in sede di successione, il valore del cespite come in precedenza rivalutato dal de cuius, si deve escludere il rischio della doppia imposizione prospettato dal giudice tributario di appello, e sono altresì superati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 68, t.u.i.r., per violazione degli artt. 3, 53, Cost., sollevati dai contribuenti nel controricorso, in via gradata rispetto alla (principale) richiesta di reiezione del ricorso dell’ufficio; 3. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dei ricorsi introduttivi; 4. sussistono giusti motivi per compensare, tra le parte, le spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,