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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09015/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28 - 29 aprile 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 2 dicembre 2021 con cui la Corte di assise di Catanzaro aveva respinto la richiesta dello stesso di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto non erano stati considerati gli elementi nuovi - costituiti dalla opportunità degli arresti domiciliari in provincia di Varese e tempo trascorso dal fatto e in esecuzione della massima custodia - che incidono sull'intensità del pericolo di recidiva; inoltre, quanto all'adeguatezza della custodia domiciliare non erano state valutate le garanzie assicurate dal braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

Il Tribunale, sollecitato a rivedere il giudizio sulla necessità della misura cautelare della custodia in carcere a fronte dell'indicata, dalla difesa, possibilità di un domicilio idoneo in provincia di Varese, luogo distante oltre mille chilometri dal luogo e dal contesto nel quale era stato commesso il duplice omicidio rispetto al quale il ricorrente era imputato, ha ritenuto che detto giudizio, anche a fronte della possibilità di rafforzare gli arresti domiciliari con il presidio del così detto braccialetto elettronico, non potesse essere modificato stante la ritenuta inaffidabilità dell'imputato in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura.

Il ricorso ha articolato censura motivazionale rilevando che la distanza geografica, tra il luogo ove il ricorrente potrebbe essere ammesso agli arresti domiciliari e il luogo dove era stato commesso il fatto, era un fattore che incideva in termini significativi sulla pericolosità del soggetto, e il Tribunale aveva pretermesso tale valutazione con argomentazione manifestamente illogica e, nella sostanza, elusiva dell'argomento e quindi apparente.Il motivo è infondato.

L'ordinanza, infatti, ha considerato il dato oggettivo valorizzato dalla difesa e il connesso significato di distacco dell'imputato dal contesto relazionale nel quale era stato commesso il gravissimo delitto, ma ha ritenuto che la considerazione della soggettiva capacità a delinquere dell'imputato, sub judice per duplice omicidio volontario, fosse tale da prescindere dal contesto territoriale e dai vincoli, meramente giuridici, connessi alla detenzione domiciliare.

Tale argomentazione è stata motivata sulla considerazione della straordinaria gravità del fatto e delle modalità di esso, con una valutazione che risulta esente da vizi logici o giuridici e quindi insindacabile nel giudizio di legittimità.

Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 - 29 aprile 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 2 dicembre 2021 con cui la Corte di assise di Catanzaro aveva respinto la richiesta dello stesso di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto non erano stati considerati gli elementi nuovi - costituiti dalla opportunità degli arresti domiciliari in provincia di Varese e tempo trascorso dal fatto e in esecuzione della massima custodia - che incidono sull'intensità del pericolo di recidiva; inoltre, quanto all'adeguatezza della custodia domiciliare non erano state valutate le garanzie assicurate dal braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Il Tribunale, sollecitato a rivedere il giudizio sulla necessità della misura cautelare della custodia in carcere a fronte dell'indicata, dalla difesa, possibilità di un domicilio idoneo in provincia di Varese, luogo distante oltre mille chilometri dal luogo e dal contesto nel quale era stato commesso il duplice omicidio rispetto al quale il ricorrente era imputato, ha ritenuto che detto giudizio, anche a fronte della possibilità di rafforzare gli arresti domiciliari con il presidio del così detto braccialetto elettronico, non potesse essere modificato stante la ritenuta inaffidabilità dell'imputato in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura. Il ricorso ha articolato censura motivazionale rilevando che la distanza geografica, tra il luogo ove il ricorrente potrebbe essere ammesso agli arresti domiciliari e il luogo dove era stato commesso il fatto, era un fattore che incideva in termini significativi sulla pericolosità del soggetto, e il Tribunale aveva pretermesso tale valutazione con argomentazione manifestamente illogica e, nella sostanza, elusiva dell'argomento e quindi apparente.Il motivo è infondato. L'ordinanza, infatti, ha considerato il dato oggettivo valorizzato dalla difesa e il connesso significato di distacco dell'imputato dal contesto relazionale nel quale era stato commesso il gravissimo delitto, ma ha ritenuto che la considerazione della soggettiva capacità a delinquere dell'imputato, sub judice per duplice omicidio volontario, fosse tale da prescindere dal contesto territoriale e dai vincoli, meramente giuridici, connessi alla detenzione domiciliare. Tale argomentazione è stata motivata sulla considerazione della straordinaria gravità del fatto e delle modalità di esso, con una valutazione che risulta esente da vizi logici o giuridici e quindi insindacabile nel giudizio di legittimità. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p
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