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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 27028/2023

Testo disponibile della fonte

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O Consigliere ha pronunciato Ha ORDINANZA sul ricorso 26748/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante e preposto, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoBaj Luca; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1060/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. stipulava in data 11 gennaio 2012 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un “contratto di appalto di servizi e di contestuale comodato d’uso gratuito”, che veniva poi risolto il 3 ottobre 2013.

Nel 2015 Brill conveniva davanti al Tribunale di BergamoApainstal perché fosse dichiarata inesisten te ogni propria debenza nei suoi confronti in forza di una transazione del novembre 2014 che si sarebbe effettuata mediante una proposta scritta del 13 novembre 2014 diApainstal di rinunciare ad ogni credito nei confronti di controparte a condizione che questa rinunciasse a qualunque debenza verso Apainstal stessa , proposta cui Brill avrebbe subito aderito, eseguendola mediante l’omettere di esercitare ogni azione di responsabilità e risarcimento di cui avrebbe avutodiritto nei confronti dellaApainstal.

Apainstal si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di pagamento della residua spettanza per i lavori di appalto.

Il Tribunale, con sentenza n. 2020/2017, rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale.

Brill proponeva appello, cui controparte resisteva e che la Corte d’appello di Brescia rigettava con sentenza n. 1060/2020.

Brill ha presentato ricorso,composto di quattro motivi, da cui Apainstal si è difesa con controricorso.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:1.1Con il primo motivo Brill denuncia violazione degli articoli 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., per violazione dei criteri giuridici sulla formazione della prova critica e sui principi relativi all’argomento di prova.

Nell’atto di citazione (al punto 12) Brill aveva affermato: “Ora accade che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intende di disconoscere la validità e efficacia di tale accordo transattivo”; nella comparsa di risposta poi Apainstal aveva sostenuto di non avere “mai allegato l’esistenza di un atto di revoca della proposta transattiva di cui alla lettera 13.

11. 2014”.

Quindi, ad avviso della ricorrente, “Apainstal non aveva mai introdotto, nel thema decidendum , la sussistenza di tale fatto impeditivo, tale specifica eccezione di merito”.

La frase “Ora accade cheApainstal [OSCURATO:SOCIETA]. intende di disconoscere la validità e efficacia di tale accordo transattivo”sarebbe stata interpretata dal giudice d’appello (si veda a pagina 14 della sentenza) come liberamente valutabile.

Per fare dell’indizio la fonte di presunzione - formando una “prova critica” -sarebbe necessario che dall’indizio “discenda univocamente un determinato fatto storico, la prova di un fatto storico”: ciò qui non accadrebbe, trattandosi di una mera prospettazione da parte del difensore dell’attuale ricorrente dell’intenzione di controparte di contestare una transazione, e non di revocare la proposta del 13 novembre 2014.

Il fatto impeditivo consistente nella revoca della proposta di transazione non sarebbe stato mai allegato da Apainstal, per cui sussisterebbe violazione dell’articolo 2729 c.c.

E comunque la “osservazionetecnica” del difensore non può costituire fonte di presunzione per difetto di gravità, precisione e concordanza. 1.2 Il motivoattiene alle pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata, ove il giudice d’appello osserva che fin “dalla prima costituzione in giudizio” - cioè nella comparsa di costituzione di primo grado - Apainstal aveva contestato l’accettazione della proposta e “dedotto la impossibilità che la produzione” di proposta transattiva compiuta da Brill “tenga luogo della sua mancata sottoscrizione” in quanto la revoca della proposta sarebbe intervenuta anteriormente, il che “si ricava dalla deduzione che Apainstal intende disconoscere la validità di tale accordo transattivo contenuta … in citazione”.È evidente che questa è una frase tratta dalla difesaApainstal e , se è vero che la corte territoriale, nelle pagine 13 - 14 della sentenza, afferma che tale “ammissione” rientra appunto negli elementi indiziari, è parimenti vero che la corte ha confermato la sentenza del tribunale escludente la “prova … della adesione alla proposta transattiva” di Brill in base a più elementi (si vedano le pagine 10-13 della sentenza impugnata), e quindi è irrilevante la questione della revoca della proposta su cui si fonda l’utilizzo di tale “elemento indiziario” appunto nelle pagine 13-14.

In ultima analisi, quindi, il motivo è privo di interesse. 2.1Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., e si denuncia altresì violazione del principio di allegazione del fatto impeditivo e violazione dei criteri giuridici di formazione della prova critica.

Anche questa censura riguarda la questione della revoca della proposta; si inserisce pure l’asserto che “Apainstal aveva chiesto l’annullamento del contratto di transazione, affermando che era innegabile che il rappresentante (di Apainstal: n.d.r.) abbia stipulato un contratto in conflitto d’interesse con Apainstale il conflitto fosse ben riconoscibile da [OSCURATO:PERSONA] ”, come si rinviene a pagina 11 della comparsa di costituzione; così “la difesa avversaria aveva riconosciuto la stipula della transazione”. 2.2 Sulla revoca della proposta transattiva si rimanda a quanto sopra osservato in ordine al primo motivo.

Per il resto, la frase di cui si avvale questa censura -“Apainstal aveva chiesto l’annullamento del contratto di transazione, affermando che era innegabile che il rappresentante (di Apainstal: n.d.r.) abbia stipulato un contratto in conflitto d’interesse con Apainstal e il conflitto fosse ben riconoscibile da [OSCURATO:PERSONA] ” - ictu oculi costituisce un mero inciso estrapolato dal suo contesto, inciso quindi che avrebbe dovuto – ma non lo è stato - essere il lustrato e correlatoaffinché raggiungesse un inequivoco rilievo.

Il motivo, pertanto,è privo di consistenza.3.1Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1328 e 1334 c.c., nonché violazione degli elementi di prova e di efficacia “della presunta e pretesa revoca della lettera proposta 13.

11. 2014”.

Le argomentazioni del presente motivo sono dirette a negare che sia stata dimostrata la revoca, neppure mai allegata da Apainstal. 3.2 Vale evidentemente quanto sopra già rilevato a proposito del primo motivo. 4.1Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 360 n.5 c.p.c. e 1967 c.c., prospettando omesso esame su fatto decisivo: giammai Apainstal avrebbe contestato che Brill avesse eseguito la sua prestazione.

Si denuncia altresì la violazione dei principi concernenti accettazione ed esecuzione della transazione.

Nell’atto d’appello Brill avrebbe rilevato essere incontroverso il suo avere eseguito “quanto previsto nella proposta 13.

11. 2014”, cioè che Brill stessa “non ha mai promosso alcuna azione di danno” nei confronti diApainstal.

E questo non sarebbe stato affatto valutato dalla corte territoriale. 4.2 La censura risultairrilevante, perché il giudice d’appello, al pari del giudice di prime cure, ha ritenuto non stipulata la transazione.

In ultima analisi, come per il primo - e anche a ben guardare per il terzo - dei motivi, qui difetta l’interesse della ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della r icorrente alla rifusione a controparte delle spese giudizio di cassazione , liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente a rifondere a controparte le spese giudizio di cassazione, liquidate in un totale di € 5000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge .

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ha pronunciato Ha ORDINANZA sul ricorso 26748/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante e preposto, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoBaj Luca; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1060/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. stipulava in data 11 gennaio 2012 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un “contratto di appalto di servizi e di contestuale comodato d’uso gratuito”, che veniva poi risolto il 3 ottobre 2013. Nel 2015 Brill conveniva davanti al Tribunale di BergamoApainstal perché fosse dichiarata inesisten te ogni propria debenza nei suoi confronti in forza di una transazione del novembre 2014 che si sarebbe effettuata mediante una proposta scritta del 13 novembre 2014 diApainstal di rinunciare ad ogni credito nei confronti di controparte a condizione che questa rinunciasse a qualunque debenza verso Apainstal stessa , proposta cui Brill avrebbe subito aderito, eseguendola mediante l’omettere di esercitare ogni azione di responsabilità e risarcimento di cui avrebbe avutodiritto nei confronti dellaApainstal. Apainstal si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di pagamento della residua spettanza per i lavori di appalto. Il Tribunale, con sentenza n. 2020/2017, rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. Brill proponeva appello, cui controparte resisteva e che la Corte d’appello di Brescia rigettava con sentenza n. 1060/2020. Brill ha presentato ricorso,composto di quattro motivi, da cui Apainstal si è difesa con controricorso. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che:1.1Con il primo motivo Brill denuncia violazione degli articoli 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., per violazione dei criteri giuridici sulla formazione della prova critica e sui principi relativi all’argomento di prova. Nell’atto di citazione (al punto 12) Brill aveva affermato: “Ora accade che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intende di disconoscere la validità e efficacia di tale accordo transattivo”; nella comparsa di risposta poi Apainstal aveva sostenuto di non avere “mai allegato l’esistenza di un atto di revoca della proposta transattiva di cui alla lettera 13. 11. 2014”. Quindi, ad avviso della ricorrente, “Apainstal non aveva mai introdotto, nel thema decidendum , la sussistenza di tale fatto impeditivo, tale specifica eccezione di merito”. La frase “Ora accade cheApainstal [OSCURATO:SOCIETA]. intende di disconoscere la validità e efficacia di tale accordo transattivo”sarebbe stata interpretata dal giudice d’appello (si veda a pagina 14 della sentenza) come liberamente valutabile. Per fare dell’indizio la fonte di presunzione - formando una “prova critica” -sarebbe necessario che dall’indizio “discenda univocamente un determinato fatto storico, la prova di un fatto storico”: ciò qui non accadrebbe, trattandosi di una mera prospettazione da parte del difensore dell’attuale ricorrente dell’intenzione di controparte di contestare una transazione, e non di revocare la proposta del 13 novembre 2014. Il fatto impeditivo consistente nella revoca della proposta di transazione non sarebbe stato mai allegato da Apainstal, per cui sussisterebbe violazione dell’articolo 2729 c.c. E comunque la “osservazionetecnica” del difensore non può costituire fonte di presunzione per difetto di gravità, precisione e concordanza. 1.2 Il motivoattiene alle pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata, ove il giudice d’appello osserva che fin “dalla prima costituzione in giudizio” - cioè nella comparsa di costituzione di primo grado - Apainstal aveva contestato l’accettazione della proposta e “dedotto la impossibilità che la produzione” di proposta transattiva compiuta da Brill “tenga luogo della sua mancata sottoscrizione” in quanto la revoca della proposta sarebbe intervenuta anteriormente, il che “si ricava dalla deduzione che Apainstal intende disconoscere la validità di tale accordo transattivo contenuta … in citazione”.È evidente che questa è una frase tratta dalla difesaApainstal e , se è vero che la corte territoriale, nelle pagine 13 - 14 della sentenza, afferma che tale “ammissione” rientra appunto negli elementi indiziari, è parimenti vero che la corte ha confermato la sentenza del tribunale escludente la “prova … della adesione alla proposta transattiva” di Brill in base a più elementi (si vedano le pagine 10-13 della sentenza impugnata), e quindi è irrilevante la questione della revoca della proposta su cui si fonda l’utilizzo di tale “elemento indiziario” appunto nelle pagine 13-14. In ultima analisi, quindi, il motivo è privo di interesse. 2.1Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., e si denuncia altresì violazione del principio di allegazione del fatto impeditivo e violazione dei criteri giuridici di formazione della prova critica. Anche questa censura riguarda la questione della revoca della proposta; si inserisce pure l’asserto che “Apainstal aveva chiesto l’annullamento del contratto di transazione, affermando che era innegabile che il rappresentante (di Apainstal: n.d.r.) abbia stipulato un contratto in conflitto d’interesse con Apainstale il conflitto fosse ben riconoscibile da [OSCURATO:PERSONA] ”, come si rinviene a pagina 11 della comparsa di costituzione; così “la difesa avversaria aveva riconosciuto la stipula della transazione”. 2.2 Sulla revoca della proposta transattiva si rimanda a quanto sopra osservato in ordine al primo motivo. Per il resto, la frase di cui si avvale questa censura -“Apainstal aveva chiesto l’annullamento del contratto di transazione, affermando che era innegabile che il rappresentante (di Apainstal: n.d.r.) abbia stipulato un contratto in conflitto d’interesse con Apainstal e il conflitto fosse ben riconoscibile da [OSCURATO:PERSONA] ” - ictu oculi costituisce un mero inciso estrapolato dal suo contesto, inciso quindi che avrebbe dovuto – ma non lo è stato - essere il lustrato e correlatoaffinché raggiungesse un inequivoco rilievo. Il motivo, pertanto,è privo di consistenza.3.1Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1328 e 1334 c.c., nonché violazione degli elementi di prova e di efficacia “della presunta e pretesa revoca della lettera proposta 13. 11. 2014”. Le argomentazioni del presente motivo sono dirette a negare che sia stata dimostrata la revoca, neppure mai allegata da Apainstal. 3.2 Vale evidentemente quanto sopra già rilevato a proposito del primo motivo. 4.1Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 360 n.5 c.p.c. e 1967 c.c., prospettando omesso esame su fatto decisivo: giammai Apainstal avrebbe contestato che Brill avesse eseguito la sua prestazione. Si denuncia altresì la violazione dei principi concernenti accettazione ed esecuzione della transazione. Nell’atto d’appello Brill avrebbe rilevato essere incontroverso il suo avere eseguito “quanto previsto nella proposta 13. 11. 2014”, cioè che Brill stessa “non ha mai promosso alcuna azione di danno” nei confronti diApainstal. E questo non sarebbe stato affatto valutato dalla corte territoriale. 4.2 La censura risultairrilevante, perché il giudice d’appello, al pari del giudice di prime cure, ha ritenuto non stipulata la transazione. In ultima analisi, come per il primo - e anche a ben guardare per il terzo - dei motivi, qui difetta l’interesse della ricorrente. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della r icorrente alla rifusione a controparte delle spese giudizio di cassazione , liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente a rifondere a controparte le spese giudizio di cassazione, liquidate in un totale di € 5000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i
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