CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16359/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate da Giacomo SCARABAGGIO per ottenere le misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare e della semilibertà in relazione alle pene inflittegli con sentenze emesse dal G.u.p. di Bari in data 17 aprile 2015 (art. 73 d.P.R. n. 309/90) e dal Tribunale di Bari in data 7 settembre 2015 (per lo stesso reato). A ragione della decisione, osservava che la prossimità temporale dell'ultimo reato commesso (ancora un reato in materia di stupefacenti, accertato nel novembre 2020, per il quale SCARABAGGIO era stato condannato in primo grado alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione), la gravità dello stesso, l'assenza di un'attività lavorativa e di risorse affettive familiari, unitamente alle pessime informazioni fornite dai Carabinieri, inducevano a ritenere la misura intramuraria l'unica in grado di salvaguardare le esigenze social-preventive e di avviare gradualmente il detenuto verso un serio percorso di ripensamento degli agiti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione, in quanto il Tribunale adito: in primo luogo, non si sarebbe confrontato con la disposta sostituzione, nell'ambito del procedimento pendente per il più recente reato commesso, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il che avrebbe reso possibile la concessione, quanto meno, della misura alternativa della detenzione domiciliare; in secondo luogo, avrebbe illogicamente enfatizzato la biografia criminale del condannato, senza avvedersi della lontananza nel tempo dei precedenti a suo carico. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Manifestamente infondato è il rilievo che sembra equiparare misure cautelari e misure alternative alla detenzione, essendo notoriamente diversi i presupposti su cui, rispettivamente, esse si fondano. Aspecifica è la seconda censura, poiché non si confronta in modo critico con tutte le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, comprensive dell'apprezzamento di indicatori ulteriori rispetto a quello della biografia criminale del condannato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R